Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sez. II, 23.08.2019 n. 174
Svolgimento del processo
1 -C.A.L. s.r.l., ricorre nei confronti del Comune di Viano, avverso avviso di accertamento per il recupero del saldo IMU per l’anno d’imposta 2012; in ricorso la Ricorrente illustra di aver concesso in locazione finanziaria un fabbricato (Comune di Viano, via F. 5, censito catastalmente al foglio (…), mappale (…), subalterni (…) e (…) ed al catasto terreni al foglio (…), mappali (…),(…),(…),(…),(…),(…) e (…)) ad un’impresa utilizzatrice che si era resa inadempiente rispetto al pagamento dei canoni di locazione, pertanto il contratto era stato rescisso per inadempienza con r.a.r. del 30/04/2009 ma l’Utilizzatrice non aveva provveduto al rilascio del fabbricato se non a seguito della sentenza n. 12150/2015 del Tribunale di Milano, il fabbricato dunque era rimasto nella disponibilità e nel godimento della Utilizzatrice per tutto l’anno 2012; aggiunge la Ricorrente che in occasione dell’acconto IMU, per lo stesso anno, non essendo state ancora diramate le istruzioni ministeriali di cui al D.M. 30 ottobre 2012 prudenzialmente, ma erroneamente, ha provveduto al versamento dell’acconto medesimo relativo al suddetto fabbricato, nonostante esso fosse ancora nel possesso dell’impresa locataria; la Ricorrente aveva pertanto presentato al Comune di Viano apposita istanza di rimborso rispetto alla quale l’Amministrazione Comunale ha emanato provvedimento di diniego, impugnato dalla Parte e che costituisce oggetto di separato giudizio ed inoltre ha emesso l’atto di accertamento oggetto del presente ricorso. La Ricorrente deduce l’infondatezza dell’atto impugnato in forza dell’art. 8, 2 comma, del D.Lgs. n. 23 del 2011 e dell’art. 9 , 1 c, del medesimo D. Lgs.; deduce inoltre che, medio tempore, è intervenuto il Legislatore che all’interno della L. n. 147 del 2013 (c.d. legge di stabilità 2014), nell’ambito della disciplina della lUC (Imposta Unica Comunale, composta da IMU,TASI,TARI) ha introdotto una norma, art. 1, comma 672, secondo cui “In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”; secondo la Ricorrente tale norma regolamentando il settore dell’imposizione immobiliare locale, ed essendo la diretta evoluzione della normativa sull’IMU, andrebbe letta come norma di interpretazione autentica volta a risolvere il contrasto interpretativo sorto tra le società di leasing e gli enti locali in ordine alla debenza dell’IMU nella fattispecie infine richiama le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione IMU approvate con D.M. 30 ottobre 2012. La Ricorrente conclude pertanto chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato ed in subordine non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi applicati.
Il Comune si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui, richiamandosi alla letteralità della norma, art. 9, 1 comma, D.Lgs. n. 23 del 2011, come già fatto in sede di motivazione dell’atto impugnato, chiede il rigetto del ricorso, sostenendo inoltre che la norma istitutiva della TASI non può essere considerata norma interpretativa trattando di una nuova imposta rispetto all’IMU. Successivamente deposita sentenza CTR Emilia Romagna n. 20/3/2019 depositata il 2/04/2019 e sentenza Corte di Cassazione n. 13793 del 22/05/2019 favorevoli alle proprie tesi.
Parte Ricorrente deposita in data 12/07/2019 memorie illustrative in replica alle controdeduzioni del Comune ribadendo la richiesta del ricorso introduttivo.
Motivi della decisione
2 -Il ricorso merita accoglimento. Invero l’art. 8, 2 comma, D.Lgs. n. 23 del 2011 dispone che: “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.”; a sua volta, l’art. 9, 1 comma, cit. dispone che “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto “; il combinato disposto delle norme citate fa sì che possa essere considerato soggetto passivo dell’imposta solo il titolare di un diritto reale immobiliare che goda, anche, del possesso dell’immobile: senza il possesso non scatta il presupposto d’imposta; se applichiamo il suddetto principio di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguirne il buon diritto della Ricorrente al rimborso richiesto; infatti, il contratto era stato rescisso dalla locatrice, ma il fabbricato non era stato riconsegnato al proprietario il quale non ne godeva pertanto del possesso; in conclusione l’impresa inadempiente non era più locataria ma la società di leasing, proprietaria, non poteva essere considerata soggetto passivo dell’IMU non godendo, nell’anno in contestazione, del possesso dell’immobile; nella stessa linea interpretativa, appaiono le istruzioni ministeriali al modello di dichiarazione approvate con il cit.D.M. 30 ottobre 2012; in conclusione in accoglimento del ricorso l’atto impugnato va annullato. Sono ben note a questo Collegio le sentenze depositate dal Comune di Viano, ritiene però la Commissione di non discostarsi dal proprio orientamento già espresso in analoghi precedenti ricorsi anche alla luce di un orientamento non univoco della stessa Corte di Cassazione che con sentenza n. 19166 del 02/04/2019 ha confermato le motivazioni sopra esposte. Il non uniforme orientamento giurisprudenziale motiva la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla l’impugnato atto; spese di giudizio compensate.
Reggio Emilia il 23 luglio 2019.
COMMENTO
La pronuncia in commento accoglie il ricorso di una società di leasing e dichiara la mancata debenza dell’IMU da parte di quest’ultima, relativamente al periodo in cui essa, pur avendo già ottenuto la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice, non era ancora rientrata nel possesso dell’immobile. Tale conclusione viene motivata sull’assunto che il soggetto passivo dell’IMU è solo il titolare di un diritto reale immobiliare che goda anche del possesso dell’immobile. In assenza di quest’ultimo, viene infatti a mancare un presupposto di imposta. Nella fattispecie in esame, l’impresa inadempiente non era più locataria, essendovi già stata la risoluzione del contratto per inadempimento; tuttavia la società di leasing, proprietaria, non poteva comunque essere considerata soggetto passivo dell’IMU non godendo, nell’anno in contestazione, del possesso dell’immobile.
In senso conforme Cass. civ., sez. V, 17.07.2019 n. 19166, secondo cui, in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing immobiliare, fino al momento della materiale riconsegna dell’immobile soggetto passivo ai fini IMU è il locatario o conduttore e non il locatore o concedente.
In senso contrario Cass. civ., sez. V, 22.05.2019 n. 13793 secondo cui, all’opposto, il locatore è soggetto passivo dell’IMU in tutte le ipotesi di risoluzione del contratto, anche se non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilievo ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittimi la detenzione qualificata.