Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. IV, 09.09.2019 n. 1494


Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 08.02,201 Ri.Le., rappresentata e difesa come in atti, impugnava la cartella di pagamento (…), notificata in data 05.09.2018, con cui Equitalia servizi di riscossione S.p.A. richiedeva, il pagamento della somma complessiva di Euro 415,54 a titolo di TIA 2013 iscritta a ruolo dal comune di Nardò in relazione all’immobile sito in Nardò, (…); ne chiedeva l’annullamento, eccependo

– la violazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507/93 per tardiva iscrizione a ruolo;

– l’illegittimità della pretesa per mancanza di trattamento riservato ai non residenti.

Si costituiva in giudizio, in data 22.05.2019, il comune di Nardò, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo la tempestività della notifica della cartella di pagamento e la palese infondatezza dell’eccezione afferente l’illegittimità della pretesa per mancanza di trattamento riservato ai non residenti, non essendoci alcuna disposizione normativa in tal senso; con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione.

Si costituiva in giudizio l’agenzia delle entrate-riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici delle società del gruppo Equitalia che eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l’ente della riscossione, come semplice incaricato della esazione dei tributi in ruoli esecutivi, non aveva titolo né ragione per entrare nel merito del gravame, atteso che i motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente attenevano esclusivamente alla legittimità dell’iscrizione a ruolo effettuata dall’ente impositore.

In subordine, chiedeva il rigetto del ricorso – attesa la legittimità e correttezza del proprio operato; con vittoria di spese.

Motivi della decisione

Questa commissione, preliminarmente, riconosce fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall’agenzia delle entrate-riscossione in quanto l’ente della riscossione, come semplice incaricato della, esazione dei tributi in ruoli esecutivi, non aveva titolo né ragione per entrare nel merito del gravame – atteso che i motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente attenevano esclusivamente alla legittimità dell’iscrizione a ruolo effettuata dal comune di Nardò.

Quanto al merito, questa commissione ritiene inconferente il richiamo operato dalla ricorrente alla normativa Tarsu ex d.lgs. 507/1993, in quanto, ai fini della corretta individuazione del termine di decadenza per la richiesta di pagamento dell’imposta da parte dei comuni, è l’art. 1, comma 161 della legge 296/2006 la norma cui fare riferimento.

Va osservato che il pagamento dell’imposta sui rifiuti può essere richiesto direttamente dal comune mediante ingiunzione fecale ovvero da un agente della riscossione attraverso la cartella di pagamento.

Nel caso di specie, il comune di Nardò, con determina dirigenziale, aveva affidato all’agenzia delle entrate-riscossione l’incarico di procedere alla riscossione spontanea a mezzo ruolo.

Infondata è, pertanto, la doglianza di parte ricorrente di omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento.

La cartella di pagamento impugnata – vertendosi in materia di riscossione non coattiva del tributo TIA – non è stata preceduta dalla notifica di uno specifico atto impositivo, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale il comune ha esercitato la propria pretesa e, pertanto, in quanto primo atto, essa non contiene né sanzioni né interessi.

La cartella consegue all’invio da parte del comune di un avviso bonario di pagamento ed al mancato adempimento da parte della contribuente all’obbligo scattante dell’avviso medesimo; nella cartella è, infatti, precisato che trattasi di “cartella di pagamento, post avviso bonario, non derivante da inadempimento ex art. 32 del d.lgs. 46/99”.

La ricorrente non può, quindi dolersi della mancata preventiva notifica dell’avviso di accertamento; ne consegue la palese infondatezza dell’eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione del tributo, in quanto, in ossequio al disposto dell’art. 1, comma 161, della legge 296/2006, il termine decadenziale per la riscossione dei tributi locali è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Nel caso di specie, a fronte dall’omesso versamento per l’anno d’imposta 2013, il Comune di Nardò poteva richiedere il pagamento TIA entro il 31.12.2018; tale termine è stato rispettato.

Priva di fondamento è, anche, l’eccezione afferente l’illegittimità della pretesa per mancanza di trattamento riservato ai non residenti, in quanto nessuna norma prevede l’obbligo a carico dell’ente locale di applicare riduzioni a agevolazioni per le abitazioni occupate stabilmente.

Il legislatore nazionale ha rimesso alla facoltà discrezionale degli enti locali la previsione di riduzioni della tariffa in dipendenza della utilizzazione saltuaria o stagionale del servigio comunale; trattasi, però, di una mera facoltà e non di un obbligo.

Nel caso di specie, non risulta che il comune di Nardò abbia esercitato tale facoltà.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

La complessità della normativa giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La commissione rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Lecce, il 13 giugno 2019.

Depositata in Segreteria il 9 settembre 2019.


 

COMMENTO

E’ infondata l’eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della TIA, formulata ai sensi dell’art. 72 D.lgs. 15.11.1993 n. 507, sia perché tale disposizione è dettata in materia di TARSU, sia perché la sola norma applicabile in materia di decadenza dalla potestà impositiva dei Comuni è quella di cui all’art. 1, comma 161, Legge 27.12.2006 n. 296.

Tale norma stabilisce che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.

Pertanto, il termine di decadenza per la riscossione dei tributi locali è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

A fronte dall’omesso versamento per l’anno d’imposta 2013, il Comune impositore poteva richiedere il pagamento della TIA entro il 31.12.2018. 

Tale termine, nella specie, è stato ritenuto rispettato mediante la notifica, in luogo dell’avviso di accertamento, di una cartella di pagamento, post avviso bonario, non derivante da inadempimento ex art. 32 D.lgs. 46/1999, e quindi non contenente né sanzioni, né interessi, in quanto primo ed unico atto con cui è stata esercitata la pretesa impositiva. Ciò nonostante la norma di cui all’art. 1, comma 161, Legge 296/2006 faccia esplicito riferimento agli “avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio”, e non sembri quindi ammettere atti equipollenti ai fini dell’interruzione del termine di decadenza ivi previsto.