Commissione Tributaria Regionale della Sardegna – Sezione Distaccata di Sassari, sez. VIII, 17.09.2019  n. 502


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso iscritto al n. 143/2012 del Registro appelli della Commissione; l’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sardegna SpA) propone appello avverso la sentenza n. 135/03/2011 del 24 febbraio – 26 agosto 2011 della CTP di Sassari.

La CTP ha accolto il ricorso della snc S. di S.M.T. avverso avviso di iscrizione di ipoteca in epigrafe indicato.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sardegna SpA) propone ricorso per i seguenti motivi: sulla rateazione del debito esattoriale; sulla sproporzione tra ipoteca e bene ipotecato.

Conclusivamente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione chiede l’integrale riforma della sentenza impugnata e che sia dichiarata la legittimità dell’azione dell’Ufficio. Con condanna alla rifusione delle spese del giudizio da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.

Il contribuente non si è costituito, né è comparso all’udienza odierna.

La Commissione ritiene che l’appello debba essere respinto.

La CTP di Sassari ha accolto il ricorso della Società contribuente, che chiedeva l’annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria, sul presupposto che il debitore dell’erario ha accettato il pagamento rateale del debito; che il debitore paga puntualmente le rate; che vi è una rilevante differenza tra il valore del bene sottoposto ad ipoteca e il debito residuo.

L’Agente della riscossione lamenta che il primo Giudice abbia errato nel ritenere applicabile il limite di ottomila Euro ai fini dell’iscrizione ipotecaria, perché tale limite è contenuto nell’art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 che riguarda l’espropriazione immobiliare, mentre tale limite non è contenuto nell’art. 77 che disciplina specificamente l’ipoteca.

E, comunque, il debito esattoriale sarebbe inferiore a detta soglia.

La Commissione osserva che, intanto, l’iscrizione ipotecaria è finalizzata alla conservazione delle garanzie del credito e, pertanto è funzionale alla successiva eventuale esecuzione immobiliare. Se non si può procedere ad esecuzione immobiliare per crediti inferiori ad una certa somma non sembra possibile neppure iscrivere ipoteca.

Tanto vero che la norma introdotta dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto che l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente… a 8.000,00 Euro.

Ora la Commissione non può fare a meno di osservare che la causa viene discussa a distanza di otto anni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e a sette anni dall’appello.

L’Agenzia avrebbe dovuto dire quale è la situazione del credito erariale a distanza di tanti anni e se permane l’esigenza cautelare.

In mancanza di ogni prova su quanto affermato nell’atto d’appello, lo stesso deve essere respinto.

Per quanto esposto, l’appello deve essere dichiarato respinto e, per l’effetto, è confermata la sentenza di primo grado.

Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’appellata Società.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari (sezione ottava), definitivamente pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia Sardegna SpA) lo respinge e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata. Nulla per le spese.

Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 giugno 2019.


 

COMMENTO

La pronuncia in esame respinge l’appello dell’Agente della Riscossione, volto ad ottenere la revoca dell’annullamento dell’avviso di iscrizione ipotecaria disposto in primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale rileva in particolare come fosse onere dell’Agente della Riscossione fornire prova della permanenza dell’esigenza cautelare, che giustificava l’iscrizione ipotecaria, soprattutto tenuto conto del lungo arco temporale trascorso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e l’appello avverso la stessa, da un lato, e la trattazione dell’udienza di appello, dall’altro. Tale notevole lasso temporale (i.e.: otto anni dal deposito della sentenza di primo grado e sette anni dalla proposizione dell’atto di appello) imponeva infatti all’Agente della Riscossione specificare, al momento dell’udienza di trattazione, quale fosse la situazione del credito erariale e se sussistesse ancora l’esigenza cautelare per la quale era stata iscritta ipoteca.

Ancora, la Commissione Tributaria Regionale ritiene applicabile a quest’ultima il limite di Euro 8.000,00, prescritto ratione temporis per l’espropriazione immobiliare, sull’assunto che l’ipoteca rappresenti una misura cautelare funzionale alla successiva espropriazione forzata e che, conseguentemente, entrambe le misure debbano essere assoggettate alla medesima soglia minima di credito.

Tale conclusione si pone tuttavia in contrasto con il recente orientamento di legittimità, secondo cui, invece, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 rappresenta una misura autonoma, distinta e potenzialmente alternativa rispetto all’espropriazione immobiliare, tanto che, a differenza di quest’ultima, non richiede la preventiva notifica di un’intimazione di pagamento o “avviso di mora” ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973 quando sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento (si vedano, ex multis, Cass. civ., SS.UU., 18.09.2014 n. 19667 e n. 19668; Cass. civ., sez.VI-5, 23.11.2015 n. 23875; Cass. civ., sez.VI-5, 04.12.2015 n. 24794; Cass. civ., sez.VI-5, ord., 12.02.2016 n. 2879; Cass. civ., sez. V, 22.02.2017 n. 4591; Cass. civ., sez.VI-5, ord., 23.03.2017 n. 7597; Cass. civ., sez. V, ord., 11.10.2018 n. 25258).

Parimenti essa, non costituendo un atto dell’esecuzione, ma una mera misura afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, deve essere impugnata, qualora relativa a crediti extra-tributari, non già mediante gli strumenti dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.), bensì mediante un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, soggetta alle regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. VI-3, 12.05.2016 n. 9797 e Cass. civ., sez. VI-3, ord., 07.06.2018 n. 14801, che hanno applicato all’ipoteca esattoriale i medesimi principi statuiti da Cass. civ., Sezioni unite, ord., 22.07.2015 n. 15354 con riferimento all’altra misura cautelare esattoriale, ossia il fermo amministrativo ex art. 86 del predetto Decreto).

Risulta quindi ormai definitivamente superato il precedente indirizzo di legittimità, favorevole alla strumentalità dell’ipoteca esattoriale rispetto all’espropriazione immobiliare (Cass. civ., SS.UU., 22.02.2010 n. 4077 e Cass. civ., SS.UU., 12.04.2012 n. 5771), al quale la pronuncia in commento pare ancora richiamarsi.

La conclusione di quest’ultima, relativa all’assimilazione tra l’ipoteca esattoriale e l’espropriazione immobiliare, appare infine contraddetta dalla stessa successiva evoluzione normativa, che ad oggi prevede due soglie minime differenziate di credito per l’adozione di tali misure.

Per l’espropriazione immobiliare, l’art. 76, comma 1, lettera b), DPR 602/1973 (a seguito della modifica di cui all’art. 52, comma 1, lettera g), D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito con modificazioni in Legge 09.08.2013 n. 98) richiede infatti un credito superiore a centoventimila euro.

Diversamente, l’ipoteca esattoriale può essere iscritta “anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere” e “anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2”, “purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro” (art. 77, comma 1-bis, DPR 602/1973, come da ultimo modificato dall’art. 52, comma 1, lettera h), D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito con modificazioni in Legge 09.08.2013 n. 98).

Pertanto, nella parte in cui assimila l’ipoteca esattoriale all’espropriazione immobiliare, ritenendo che la prima debba essere assoggettata alla medesima soglia minima di credito stabilita per la seconda, la pronuncia in commento si pone in evidente contrasto sia rispetto all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sia rispetto alle più recenti modifiche normative.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma