Nella bozza del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2020, sembra che sia prevista la riapertura dei termini della Rottamazione ter, per consentire, stando alla prima bozza del Decreto fiscale 2020, una parità di trattamento tra i cittadini debitori della Rottamazione bis e quelli rientranti nella Rottamazione ter.
Al titolo III della prima bozza del Decreto fiscale è stata inserita dal Governo una riapertura della Rottamazione ter, con scadenza dei termini prorogati per tutti al 30 novembre 2019.
Nell’articolo riferito alla Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione contenuto nella bozza di Decreto si legge:
“La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto legge 23 ottobre 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è fissata al 30 novembre 2019”.
Lo scopo della norma contenuta, forse, nel prossimo decreto fiscale sarebbe quella di garantire una parità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato l’adesione alla Rottamazione ter entro il 30 aprile 2019 (in pratica tutti quelli provenienti dalla Rottamazione bis o siano colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016) e quelli che hanno beneficiato della riapertura del termine di adesione al 31 luglio 2019.
Per coloro che hanno aderito alla Rottamazione bis il pagamento delle somme avrebbe dovuto essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 (o secondo le rate prescelte); mentre coloro che hanno aderito alla rottamazione ter, pur avendo aderito in un momento successivo alla Definizione agevolata, pagheranno la prima rata entro il 30 novembre 2019.
Sappiamo che il Decreto fiscale 2019 (decreto Legge n. 119/2018) ha introdotto nell’ordinamento la Definizione agevolata 2018, conosciuta da tutti con il termine Rottamazione Ter.
Questa opportunità di pace fiscale è stata riconosciuta per tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Aderendo a tale definizione agevolata era possibile rottamare i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione rientranti nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
I debiti che godevano di tale opportunità erano:
- i debiti per i quali non è mai stata chiesta una precedente Definizione agevolata;
- i debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate;
- i debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.
Questa tipologia di Rottamazione ha beneficiato mesi fa della riapertura dei termini al 31 luglio, facendo in modo che i contribuenti interessati potessero usufruirne esclusivamente per i debiti che non erano già stati inseriti in una precedente domanda di adesione alla “Rottamazione-ter” o al “Saldo e stralcio”, presentata entro lo scorso 30 aprile 2019.
Successivamente il Legislatore ha esteso la rottamazione anche alle multe e tasse locali con il Decreto crescita (decreto-legge 34/2019, G.U. n.100 del 30 aprile 2019), ed entrato in vigore lo scorso 1° maggio 2019
In pratica, anche i Comuni, le Regioni e gli enti territoriali possono decidere di agevolare i propri cittadini contribuenti, con debiti, anche tributari, nei loro confronti. non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
L’articolo 15 del Decreto crescita (Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).prevede che: “Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale”.
Con tale normativa i Comuni, le Regioni, le Province e le Città metropolitane possono disporre la rottamazione delle proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, per cartelle notificate dal 2000 al 2017.
Qualora l’ente decidesse di aderire a tale agevolazione dovrà rispettare il termine dei 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto crescita, e conseguentemente darne comunicazione entro 30 giorni sul proprio sito.