Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sez. V, 08.10.2019 n. 1392


Svolgimento del processo

Con sentenza deliberata il 1.6.2017 e depositata il 17.7.2017, n. 147 (estensore: (…)), la Commissione tributaria provinciale di Siena respinse, per quanto riguardava il merito, il ricorso proposto dalla S.T. & C. Sas avverso avviso di accertamento relativo a imu 2014; accolse, invece, lo stesso ricorso in riferimento alle sanzioni, escluse dal primo giudice per il rilievo della mancanza di intento elusivo nella condotta della contribuente.

A sostegno della decisione la Commissione di primo grado osservò:

  1. a) che la difesa della contribuente, secondo la quale il carattere rurale degli immobili per il quale il Comune aveva emesso l’avviso di accertamento doveva essere verificato in fatto, avendo, le risultanze catastali, mero valore dichiarativo, non poteva essere accolta, in quanto, per giurisprudenza costante, la ruralità, per essere rilevante ai fini dell’esenzione dall’imposta locale, doveva risultare dal Catasto: ed invece, nel caso di specie, l’annotamento della ruralità degli immobili in questione era avvenuta solo il 30 gennaio 2017 e il 2 febbraio 2017;
  2. b) che, però, lo stesso ricorso doveva essere accolto in riferimento alle sanzioni, data la mancanza di intento elusivo nella condotta della contribuente;
  3. c) che l’accoglimento parziale del ricorso giustificava la compensazione delle spese.

Con atto depositato il 15.3.2018 la predetta società contribuente propose appello avverso la sentenza ora ricordata, insistendo nella tesi, disattesa dal primo giudice, della irrilevanza delle risultanze catastali ai fini dell’esenzione dall’imposta locale, in presenza delle caratteristiche sostanziali della ruralità, caratteristiche, che, nel caso, non erano nemmeno state contestate dal Comune; una diversa interpretazione della normativa di legge sarebbe stata, del resto, costituzionalmente illegittima, posto che, nel caso concreto, la mancata, tempestiva annotazione della ruralità era dipesa da una semplice dimenticanza della contribuente e non poteva quindi determinare la deroga al principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all’articolo 53 della Costituzione.

Costituitosi in giudizio il Comune di Colle di Valdelsa contrastò l’appello in questione in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto; in via di appello incidentale, inoltre, il Comune propose, a sua volta, impugnazione nei confronti della stessa sentenza, nella parte in cui, con essa, erano state annullate le sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento, pur in difetto di alcuna incertezza normativa sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni di riferimento.

La Commissione ha deliberato la presente sentenza all’udienza del 23.9.2019.

Motivi della decisione

1) L’appello principale è, a parere della Commissione, infondato: la Commissione, infatti, non ha motivo di disattendere la costante e persuasiva giurisprudenza del supremo collegio, secondo la quale, “in tema di ici, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione per i fabbricati rurali, prevista dal combinato disposto dell’art. 23, comma 1 bis, del D.L. n. 207 del 2008 (conv., con modif., dalla L. n. 14 del 2009), e dell’art. 2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 504 del 1992, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale, senza che assuma rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola, come confermato sia dall’art. 9 del D.L n. 557 del 1993 (conv., con modif., dalla L. n. 133 del 1994), sia dalla disciplina inerente le modalità di variazione-annotazione attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione, anche retroattiva, dei fabbricati come rurali, onde beneficiare dell’esenzione, di cui agli artt. 1, comma 2 bis, del D.L. n. 70 del 2011 (conv., con modif., dalla L. n. 106 del 2011), 13, comma 14 bis, del D.L. 201 del 2011 (conv., con modif., dalla L. N. 214 del 2011), 2, comma 5 ter, del D.L. n. 102 del 2013 (conv., con modif., dalla L. n. 124 del 2013), nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2012” (Cassazione civile, sez. trib., 9/3/2018, n. 5769); né – data la possibilità, facilmente utilizzabile dal contribuente, di far risultare ufficialmente, nelle tavole del Catasto, il carattere di ruralità dei propri immobili – la disciplina normativa in questione, che subordina l’effetto fiscale della ruralità alla corrispondente risultanza del Catasto stesso, risulta irragionevole o sospettabile di illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

2) Va solo aggiunto, per chiarezza e per completezza, che è precluso, ora, alla Commissione, di valutare se l’annotazione in Catasto della ruralità del bene in questione, eseguita nel 2017, potesse aver avuto, in realtà, effetto retroattivo quinquennale, tale per cui, in riferimento al 2014, annualità che è oggetto del presente giudizio, essa fosse idonea a comportare, anche per il 2014, l’esenzione dall’imposta locale: va rilevato, a tal proposito, che l’appellante non ha impugnato la sentenza in discorso nella parte in cui essa non ha esaminato, a tale riguardo, il disposto del comma 5 ter (inserito in sede di conversione) dell’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 ottobre 2013, n. 124; con tale norma si stabilì, in particolare, quanto segue: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L. 21 luglio 2000, n. 212, l’articolo 13, comma 14 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 1, comma 2 bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; mancando, nella disposizione in esame, che comanda di intendere la disposizione ivi richiamata in un determinato senso, qualunque riferimento all’esistenza di un termine cui dovesse reputarsi subordinato l’effetto retroattivo, si sarebbe, forse, potuto sostenere che tale nuova disposizione avesse abrogato (o meglio: travolto) ogni, precedente disposizione normativa che, invece, avesse subordinato l’effetto retroattivo dell’inserimento in catasto della domanda di ruralità al rispetto di un dato termine; l’esame, da parte di questa Commissione, ai fini della decisione del merito, della questione sopra illustrata presupporrebbe un corrispondente motivo d’appello da parte della contribuente, motivo che, tuttavia, come già si è accennato, è mancato.

3) Le considerazioni svolte sub (…) circa il possibile effetto retroattivo dell’iscrizione eseguita dalla ricorrente al Catasto nel 2017 inducono, però, la Commissione a ritenere giustificata l’esclusione delle sanzioni disposta dal primo giudice, con conseguente infondatezza dell’appello incidentale proposto dal Comune.

4) In definitiva, dunque, sia l’appello principale, proposto dalla contribuente, che quello incidentale, proposto dal Comune, vanno respinti in toto.

5) Le spese del presente grado di giudizio vanno, per la soccombenza reciproca, integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione tributaria regionale di Firenze, V Sezione,

rigetta l’appello; dichiara compensate le spese del grado.

Così deciso in Firenze, il 23 settembre 2019.


 

COMMENTO

La sentenza in commento respinge sia l’appello principale della società contribuente, sia quello incidentale del Comune, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

Relativamente all’appello principale della società contribuente, diretto a far riconoscere la ruralità del terreno, con conseguente esenzione dall’IMU per il 2014, pur in mancanza della relativa classificazione catastale, viene ribadito il principio per cui, ai fini dell’applicabilità dell’esenzione ICI o IMU per i fabbricati rurali, è rilevante solo l’oggettiva classificazione catastale, mentre non assume alcuna rilevanza la strumentalità dell’immobile all’attività agricola (si vedano, ex multis, Cass. civ., sez. V, 09.03.2018 n. 5769; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 23.10.2018 n. 26735). In senso analogo anche  Cass. cv., sez. V, ord., 22.02.2019 n. 5319 e Cass. civ., sez. V, ord., 12.04.2019 n. 10285, secondo le quali l’immobile iscritto come “rurale”, con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative o D/10 per gli immobili strumentali), non è soggetto all’imposta; diversamente, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento; infine, se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell’imposta, l’accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 D.L. 557/1993.

La pronuncia in commento esclude anche il possibile effetto retroattivo quinquennale dell’annotazione di ruralità in catasto, previsto dall’art. 2, comma 5-ter, D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con modificazioni in Legge 28.10.2013 n. 124, non avendo la società contribuente proposto appello sul punto. 

Tuttavia, le considerazioni sul possibile effetto retroattivo dell’iscrizione eseguita dalla società ricorrente al Catasto nel 2017 inducono la Commissione a ritenere giustificata l’esclusione delle sanzioni amministrative disposta dal giudice di primo grado, con conseguente rigetto dell’appello incidentale proposto dal Comune.

Stante la reciproca soccombenza tra le parti, le spese del secondo grado di giudizio vengono infine interamente compensate.