Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. III, 14.10.2019 n. 4262
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2019, la ricorrente, sig.ra D.C.S., ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Milano, in relazione a una richiesta di rimborso depositata in data 28 settembre 2018, con la quale chiedeva la somma indicata in epigrafe.
L’istanza muoveva da un presunto errore di calcolo sulla quota variabile della TARI, per le annualità dal 2014 al 2017, relativo all’occupazione di un box. Secondo la prospettazione della ricorrente, quest’ultimo immobile costituirebbe pertinenza dell’abitazione principale, come stabilito dalla Circolare del MEF n. 1/DF del 20 novembre 2017. Allegava copia dell’istanza di rimborso presentata, copia di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla pertinenzialità del box per cui vi è controversia, nonché copia delle ricevute di pagamento dell’imposta per gli anni interessati. In conclusione, chiedeva la condanna dell’amministrazione comunale al rimborso delle somme dedotte nell’istanza di rimborso originaria e in giudizio, con vittoria delle spese di giudizio.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 30 agosto 2019, il Comune di Milano si costituiva in giudizio. L’amministrazione svolgeva la propria difesa partendo da un’analitica ricostruzione dei presupposti normativi e sui meccanismi di calcolo dell’imposta oggetto di controversia. In particolare, prendeva in considerazione la questione che aveva indotto all’emanazione della Circolare del MEF n. 1/DF del 20 novembre 2017, nonché sul concetto di pertinenzialità. Proprio con riferimento a tale profilo, il Comune spiegava di non aver preso in considerazione la distinzione tra locali principali e locali accessori o secondari, posto che gli stessi sarebbero indistintamente ricondotti alla questione dell’autonoma capacità di produrre rifiuti (sul punto citava la sent. Cass. n. 18500/2017). Il Comune riteneva pertanto di aver interpretato la normativa nazionale in assenza di disposizioni chiare e di specifici interventi d’interpretazione autentica. Sottolineava, oltretutto, che il regolamento Comunale TARI vigente per gli anni dal 2014 al 2017, considerava i box alla stregua di un autonomo locale, suscettibile di una peculiare capacità di produrre rifiuti, questo fino alla successiva modifica intervenuta soltanto nel 2018.
L’amministrazione puntualizzava, in ogni caso, come il regolamento ratione temporis applicabile al caso di specie fosse stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale, nonché trasmesso allo stesso MEF, senza alcun tipo di eccezione o segnalazione in merito, sottolineando altresì il fatto che la ricorrente non avesse mai contestato il contenuto dello stesso, chiedendone la disapplicazione al Giudice adito. Quanto alla citata Circolare del MEF, l’amministrazione resistente negava comunque la natura normativa della stessa, così come la sua capacità di costituire fonte di interpretazione autentica. Ancora, il Comune ribadiva che la modifica apportata nel 2018 al regolamento comunale seguiva la linea interpretativa del MEF e della ricorrente, pur dovendosi lo stesso ritenere validamente applicabile solo alle annualità successive alla data della sua emanazione. In conclusione, chiedeva il rigetto delle pretese di controparte, con vittoria di spese e accessori. Presente all’udienza il difensore del contribuente che ha insistito nelle proprie richieste ed eccezioni. Assente il rappresentante dell’ufficio.
Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. Come illustrato in parte descrittiva della sentenza, la richiesta di rimborso trova fondamento nella convinzione della contribuente che ritiene di aver versato per gli anni 2014-2017 una maggior somma a causa di una presunta scorretta applicazione della quota variabile sul box di via O., 3. A giudizio di questo Giudice la richiesta del rimborso della maggior somma versata dalla contribuente, che a sua volta non era stata accettata dall’ufficio, non può essere accolta ora in fase giurisdizionale.
Non può essere richiesto il ricalcolo per gli anni dal 2014 al 2017 della Tassa Rifiuti (TARI) relativamente all’occupazione del box, facendo leva sulla risposta data ad una interrogazione parlamentare, avente ad oggetto l’applicazione della quota variabile della tassa sulle pertinenze delle abitazioni catastalmente distinte. Sul punto, allo scopo di dimostrare la correttezza della procedura utilizzata dal Comune di Milano, per il calcolo della tassa rifiuti, giova ricordare che, a partire dall’anno 2013 con l’entrata in vigore della TARES, veniva previsto che il calcolo del tributo venisse effettuato in base al criterio contenuto nel cosiddetto “metodo normalizzato” D.P.R. n. 158 del 1999, e tale previsione era stata confermata anche dalla successiva normativa sulla TARI di cui all’art. 1, commi 641 e seguenti della L. n. 147 del 2013, attualmente in vigore. Secondo il metodo normalizzato, il prelievo tributario è diretto a coprire il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è suddiviso tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche.
Inoltre la tariffa sui rifiuti si compone di una parte fissa e di una parte variabile: la quota fissa è diretta a coprire le componenti essenziali del costo del servizio, gli investimenti e i relativi ammortamenti, da determinarsi in base alla superficie del locale posseduto o detenuto; la quota variabile è diretta a coprire i costi di gestione del servizio in relazione alle quantità di rifiuti conferiti e, per le utenze domestiche, prende a riferimento i componenti del nucleo familiare. In sostanza il tributo dovuto per un’abitazione è calcolato moltiplicando per la superficie dell’immobile la tariffa al mq (diversificata in base al numero degli occupanti) e aggiungendo al risultato l’ulteriore importo della quota variabile. Sul piano sostanziale, sebbene siano mutate le diverse modalità di calcolo della tariffa, nella successione temporale dalla TARSU alla TARES/TARI, sono rimasti invece invariati i presupposti impositivi e la fattispecie imponibile, da individuarsi nell’occupazione/detenzione di locali ad aree scoperte, purché integri e a qualsiasi uso destinati. Ebbene, il MEF, rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, ha sostenuto che il criterio più corretto per il calcolo della tassa rifiuti per le utenze domestiche è quello di sommare previamente le superfici dell’abitazione e delle sue pertinenze (compreso anche il box) e applicare a tale risultato una sola quota variabile. Ha ribadito, peraltro, che ogni altra modalità di calcolo che non ha sommato le superfici delle pertinenze (le cantine e i box) a quella dell’abitazione principale, é illogica e sprovvista di alcun supporto normativo.
La suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 5137/2014 ha chiarito, infatti, che l’interpretazione della normativa tributaria, contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto. Andando nello specifico, l’operato del Comune di Milano risulta essere legittimo. Quest’ultimo ha utilizzato criteri di calcolo della tariffa applicata alle autorimesse dissimili da quelli prospettati solo successivamente dal Ministero, ma lo ha fatto applicando il Regolamento Comunale approvato nel pieno rispetto delle procedure, ove è stato analiticamente descritto il calcolo – soltanto oggi rilevatosi dissimile – della quota variabile separata per le autorimesse dell’utenza domestica, ma senza, tra l’altro, aver mai ricevuto alcuna formale contestazione dai soggetti preposti alle attività ministeriali di revisione e controllo. Detto Regolamento, sia sul piano formale che sostanziale, per ciascuna annualità della sua vigenza, è quindi valido ed operante. Del resto, nel presente ricorso, la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente appare ulteriormente inammissibile in quanto richiede alla Commissione Tributaria di disapplicare il suddetto regolamento comunale contenente il diverso criterio di tassazione dei box, rispetto a quello delineato (successivamente) dal Ministero con l’anzidetta circolare. L’istanza di disapplicazione del regolamento comunale, infatti, non è eccezione procedibile d’ufficio e pertanto, per essere valutata dal giudice, deve essere espressamente dedotta dal ricorrente. Nel nuovo regolamento comunale TARI si legge, infatti, al riformato articolo 14 comma 6, che “Per quanto riguarda i box e le autorimesse, si considera pertinenza dell’abitazione un’unica unità immobiliare situata in prossimità dell’abitazione, all’intero del Comune di Milano”. Tale modifica, tuttavia, avendo carattere innovativo, ha effetto solo a partire dall’anno d’imposta 2018, e varrà per una sola autorimessa che potrà considerarsi pertinenziale all’abitazione principale tassata, mentre altre unità immobiliari (box/autorimesse) possedute saranno tassate autonomamente. In sintesi, il vigente regolamento comunale ha consentito, sino all’annualità di imposta 2017, di applicare la quota variabile in base al numero delle unità immobiliari possedute o detenute, in virtù del dettato legislativo che individua il presupposto impositivo e la fattispecie imponibile nell’occupazione e/o detenzione di locali o aree scoperte strutturalmente integre, destinate a qualsiasi uso e possedute a qualsiasi titolo.
Tenuto conto di quanto sopra, questo Giudice rigetta il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso della tassa rifiuti (TARI) annualità 2014-2017, relativamente alle somme versate per la parte di quota variabile in riferimento all’occupazione del box ad uso autorimessa di viale O., 3 in quanto importi correttamente versati in ragione del regolamento comunale Tari, ratione temporis vigente.
Spese del giudizio.
Tenuto conto della peculiarità del caso, le spese del giudizio vengono compensate fra le parti.
La Commissione Tributaria
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano, il 30 settembre 2019.
COMMENTO
Viene respinto il ricorso contro il silenzio rifiuto opposto dal Comune di Milano ad una richiesta di rimborso TARI, per le annualità di imposta 2014-2017, relativamente ad un box-auto, che la parte ricorrente assumeva avere carattere pertinenziale rispetto alla propria abitazione principale, con conseguente asserito errore di calcolo della quota variabile della TARI.
La Commissione Tributaria Provinciale rileva come il Comune di Milano abbia utilizzato criteri di calcolo della TARI, applicata alle autorimesse, diversi rispetto a quelli successivamente prospettati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare 20.11.2017 n. 1/DF, richiamata dalla contribuente.
Tuttavia, l’interpretazione della normativa tributaria, contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola né i contribuenti, né i giudici e non costituisce fonte del diritto (Cass. civ., sez. V, 09.01.2009 n. 237 e Cass. civ., sez. V, 05.03.2014 n. 5137)
Inoltre, i criteri di calcolo utilizzati dal Comune di Milano risultavano correttamente esplicitati nel Regolamento comunale approvato, nel quale veniva analiticamente descritto il calcolo – solo successivamente rivelatosi difforme da quello prospettato dalla Circolare ministeriale- della quota variabile separata per le autorimesse dell’utenza domestica.
Tale Regolamento comunale non aveva mai ricevuto alcuna formale contestazione dai soggetti preposti alle attività ministeriali di revisione e controllo e doveva quindi ritenersi valido ed operante per ciascuna annualità della propria vigenza (essendo stato mutato solo nell’anno 2018, e quindi successivamente alle annualità di imposta alle quali si riferiva la richiesta di rimborso).
In conclusione, quindi, fino all’annualità di imposta 2017, il Regolamento del Comune di Milano consentiva di applicare la quota variabile della TARI in base al numero delle unità immobiliari possedute o detenute, in virtù del dettato legislativo che individua il presupposto impositivo e la fattispecie imponibile nell’occupazione e/o detenzione di locali o aree scoperte strutturalmente integre, destinate a qualsiasi uso e possedute a qualsiasi titolo. Conseguentemente, il ricorso avverso il diniego tacito di rimborso viene respinto.