L’avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l’emittente o un girante).
Tale istituto è disciplinato dagli artt. 35-37 Legge 14 dicembre 1933 n. 1669.
L’art. 35 R.D. 1669/1933 stabilisce che il pagamento di una cambiale possa essere garantito con avallo sia per la totalità della somma, sia limitatamente ad una parte soltanto della stessa, e che tale garanzia possa essere prestata sia da un terzo, sia da un firmatario della cambiale.
L’art. 37 R.D. 1669/1933 dispone che l’avallante sia obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato e che la sua obbligazione resti valida, ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
Pertanto, l’avallo rappresenta un’obbligazione cambiaria autonoma di garanzia.
In forza di essa, l’avallante è obbligato in solido con l’avallato: pertanto, il portatore della cambiale può rivolgersi anche direttamente all’avallante per ottenere il pagamento del proprio credito.
L’avallante, che paga la cambiale, acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo (art. 37, ultimo comma, R.D. 1669/1933).
L’obbligazione di avallare la cambiale deve essere scritta sulla cambiale o sull’allungamento (art. 36 R.D. 1669/1933).
Essa è espressa mediante la dizione “per avallo” o con ogni altra formula equivalente, seguita dalla sottoscrizione dell’avallante.
E’ sufficiente anche la sola firma di quest’ultimo apposta sulla facciata anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.
L’avallo deve indicare per chi è dato; in mancanza di tale indicazione, si intende dato per il traente.
L’avallo si distingue dalla fideiussione, in quanto, a differenza di quest’ultima, non ha natura accessoria, ma è indipendente dall’obbligazione cambiaria per cui è dato: di conseguenza, a differenza del fideiussore, l’avallante non può opporre al creditore le eccezioni personali opponibili dall’avallato.