Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, sez. I, 23.10.2019 n. 498


Svolgimento del processo

Con ricorsi depositati in data 1.10.2018 la G. S.r.l. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Benevento e relativi all’omesso versamento della TARSU degli anni 2011 e 2012 e della TARES degli anni 2013, 2014 e 2015 e relative sanzioni.

Ritualmente costituita il Comune di Benevento chiedeva il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Veniva fissata per la trattazione l’udienza del 22.5.2019, che su richiesta di parte ricorrente veniva rinviata al 16.10.2019; all’esito della discussione la Commissione riservava la causa per la decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente eccepisce il difetto motivazione dell’atto impugnato in ragione della mancata indicazione dei criteri seguiti ai fini dell’accertamento dell’ammontare dell’imposta.

Tale doglianza va disattesa.

Sul punto giova evidenziare che la motivazione dell’avviso di accertamento ha principalmente la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo, di ragione, al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, per cui, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione Finanziaria, è sufficiente che la motivazione dell’atto impugnato contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stata determinata la plusvalenza. Nella fattispecie, dunque, l’avviso di accertamento riporta l’esposizione riassuntiva ed essenziale dell’esito degli accertamenti operati e per tale motivo consente al soggetto contribuente e al suo difensore di contrastare in maniera efficace i rilievi mossi dall’ente impositore. Sul piano della motivazione, dunque, l’accertamento eseguito nel caso di specie deve ritenersi del tutto legittimo.

La società ricorrente eccepiva, poi, l’erronea determinazione del debito di imposta operata dall’ente impositore che non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile oggetto di imposizione. In particolare evidenziava di aver prodotto in sede precontenziosa una relazione tecnica asseverata da cui risulta che, contrariamente a quanto ritenuto nell’atto impugnato, solo uno degli immobili oggetto di tassazione (il fabbricato B avente superficie di mq 206,24) è adibito a ristorante, mentre il rimanente fabbricato sarebbe adibito per mq 63,40 a uso Bar e per i restanti mq 134,50 all’attività di discoteca che per sua natura si svolge in maniera saltuaria. Andrebbe inoltre tenuto conto, a detta della società ricorrente, della distanza dal centro cittadino dell’area in cui sono ubicati gli immobili. Infine chiedeva di conoscere se, per l’annualità oggetto di accertamento, era stato approvato il piano finanziario e, in caso positivo, se tale piano sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione dell’imposta.

Giova premettere che il Comune di Benevento, con nota del 9.4.2018 comunicava alla ricorrente che la superficie accertata (originariamente indicata in mq 500) sarebbe stata rideterminata in mq 406 di cui mq 343 per uso ristorazione e mq 63 per uso BAR. Con riguardo alla richiesta di riduzione del tributo per l’esercizio non continuativo dell’attività precisava che la stessa sarebbe stata accolta solo se l’uso stagionale fosse risultato dalla licenza o dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.

Orbene, giova evidenziare che parte ricorrente si è limitata ad affermare la particolare destinazione di parte del fabbricato e il carattere non continuativo dell’attività ivi esercitata senza fornire alcuna prova delle proprie affermazioni.

Difatti, la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. VI, 05/09/2016, n. 17622) ha chiarito che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Del resto, la circostanza evidenziata da parte ricorrente, secondo cui l’attività di intrattenimento (discoteca) svolta all’interno della struttura sarebbe svolta in concreto solo due giorni a settimana e in occasione di talune festività, non vale ad escludere il carattere continuativo della stessa. Invero è notorio che le discoteche vengono regolarmente utilizzate per eventi (feste di compleanno, feste di laurea e simili) che si svolgono anche in giorni diversi rispetto al fine settimana sicché la struttura citata ha indubitabilmente una (almeno potenziale) utilizzabilità che travalica l’esiguo numero di giorni indicati dalla ricorrente.

Prive di pregio sono anche le affermazioni in merito al piano finanziario posto che la ricorrente non ha neppure dedotto la mancata adozione del piano finanziario o la non corretta applicazione dello stesso.

Per tali motivi la superficie accertata dovrà essere rideterminata (come proposto dall’ente impositore in fase precontenziosa) in complessivi mq 406, di cui mq 343 adibiti a ristorazione e mq 63 adibiti a BAR.

Circa il governo delle spese del presente procedimento, le stesse seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la superficie accertata in in complessivi mq 406, di cui mq 343 adibiti a ristorazione e mq 63 adibiti a BAR. Condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese di lite che si liquidano in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Benevento il 16 ottobre 2019.


 

COMMENTO

La pronuncia in commento disattende sia l’eccezione di asserita carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, sia i rilievi di merito sollevati dalla società contribuente.

Relativamente alla prima, la Commissione Tributaria Provinciale ritiene sufficiente che la motivazione dell’atto impugnato contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stata determinata la plusvalenza. Tale indicazione consente infatti al contribuente di contrastare in maniera efficace i rilievi mossi dall’ente impositore, con conseguente legittimità dell’avviso di accertamento.

Nel merito, la sentenza in commento si uniforma al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 62, comma 3, D.lgs. 15.11.1993 n. 507, dal momento che quest’ultima costituisce un’eccezione (e, quindi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., un fatto impeditivo) rispetto alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (si vedano, in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. VI-5, ord., 05.09.2016 n. 17622 e n. 17623; Cass. civ., sez. V, ord., 27.09.2017 n. 22531; Cass. civ., sez. V, 11.04.2018 n. 8908 e n. 8910).

In particolare, la circostanza evidenziata da parte ricorrente, secondo cui l’attività di intrattenimento (i.e.: discoteca) veniva svolta all’interno della struttura solo due giorni a settimana e in occasione di talune festività, non viene ritenuta idonea ad escludere il carattere continuativo della stessa. E’ infatti ritenuto fatto notorio che le discoteche vengano regolarmente utilizzate per eventi (quali, a titolo esemplificativo, feste di compleanno, feste di laurea e simili) che si svolgono anche in giorni diversi rispetto al fine settimana. Di conseguenza, la struttura adibita a discoteca viene ritenuta dotata di una (almeno potenziale) utilizzabilità che travalica l’esiguo numero di giorni indicati dalla società ricorrente. Per tale motivo, la superficie tassabile viene quantificata in conformità alla rideterminazione già operata dal Comune di Benevento in sede precontenziosa.