Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sez. II, 10.12.2019 n. 381
Fatto e diritto
C.S. conveniva in giudizio l’ente impositore Comune di Fidenza e l’Ente di riscossione “I.C.A. S.r.l.- Imposte Comunali Affini” per ottenere l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento notificata in data 29 giugno 2018 in relazione all’ICI dovuta nell’anno 2011 per l’ammontare di Euro 1.123. Sul presupposto di non avere mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento e liquidazione del 21 settembre 2013 né delle successive ingiunzioni del 3 settembre 2015 e 24 novembre 2016, chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato e, in conseguenza di ciò, la declaratoria di decadenza o, in subordine, di prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio la sola I.C.A. eccependo l’irregolarità della procura alla lite che, essendo stata apposta su foglio separato e facendo generico riferimento al “presente giudizio”, non consentiva di verificare se fosse stata rilasciata proprio per l’odierna impugnazione. L’ente convenuto eccepiva poi il proprio “difetto di legittimazione” in merito alla notifica dell’avviso di accertamento trattandosi di attività propria dell’ente impositore mentre rilevava che la notifica delle due ingiunzioni di pagamento si era “perfezionata per irreperibilità”. Deduceva quindi che la prescrizione quinquennale era stata interrotta sia dall’avviso di accertamento sia dalla ingiunzione di pagamento del 3 settembre 2015. Tale ingiunzione aveva inoltre impedito la decadenza in quanto la notifica era stata effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. Nella memoria integrativa parte resistente produceva il certificato comprovante che la C. aveva risieduto all’indirizzo ove era stata dichiarata irreperibile dall’ufficiale postale; produceva altresì copia dell’avviso di accertamento notificato alla C. per compiuta giacenza il 21 settembre 2013 all’indirizzo di (OMISSIS…), via (OMISSIS…) n. (OMISSIS).
All’udienza camerale del 9 ottobre 2019 la causa veniva trattenuta a decisione.
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L’eccezione di invalidità della procura è infondata.
A mente dell’art. 83 c.p.c. “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Tale procedura risulta assolta atteso che il difensore della C. ha firmato digitalmente il file contenente la procura con firma autenticata ed ha poi congiunto il predetto file al ricorso inserendolo nella busta telematica unitamente al ricorso stesso.
Quanto al merito, l’ente convenuto ha fornito la prova della rituale notifica dell’avviso di accertamento che, come si è già detto, è avvenuta per compiuta giacenza il 21 settembre 2013 all’indirizzo della ricorrente in quel di (OMISSIS…), via (OMISSIS…) n. (OMISSIS).
L’ente convenuto non ha invece fornito la prova della ritualità della notifica delle due ingiunzioni di pagamento visto che dalla relata di entrambe risulta, non già che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, bensì che essa non è stata effettuata per irreperibilità del destinatario. Né rileva il fatto che la ricorrente abbia risieduto anagraficamente agli indirizzi ove sono state tentate entrambe le notifiche atteso che la relata dell’ufficiale postale è atto pubblico che fa fede sino a querela di falso.
Ne deriva che, non potendo attribuirsi alcuna valenza alle ingiunzioni di pagamento del 3 settembre 2015 e del 24 novembre 2016, deve essere dichiarata la decadenza ex art. 1, comma 163 della legge 296/2006 atteso che l’ingiunzione oggetto di impugnazione è stata notificata il 29 giugno 2018 quando erano già decorsi più di tre anni dal momento in cui (21 novembre 2013) era divenuto definitivo l’accertamento.
Il ricorso va quindi accolto con solidale condanna degli enti convenuti al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la non debenza delle somme chieste con l’atto impugnato per intervenuta decadenza.
Condanna gli enti convenuti al solidale pagamento delle spese processuali che liquida nel compenso di Euro 500.
Parma, 9 ottobre 2019
Il Giudice estensore Il Presidente
Stefano Scati Renato Mari
COMMENTO
La sentenza in commento accoglie il ricorso della contribuente e dichiara non dovute le somme portate dall’ingiunzione fiscale per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 163, Legge 27.12.2006 n. 296.
Tale norma stabilisce che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.
Nella specie, l’avviso di accertamento ICI era stato notificato alla contribuente, per compiuta giacenza, in data 21.09.2013 ed era quindi divenuto definitivo, per mancata impugnazione, decorsi sessanta giorni da tale notifica (art. 21 D.lgs. 546/1992), e quindi in data 21.11.2013.
L’ingiunzione fiscale impugnata era stata notificata unicamente in data 29.06.2018, e dunque ben oltre il termine previsto dalla norma sopra citata.
Non viene invece riconosciuta valenza interruttiva della decadenza alle due ingiunzioni fiscali del 03.09.2015 e del 24.11.2016, in quanto le stesse, spedite a mezzo posta, risultavano restituite al mittente per irreperibilità assoluta della destinataria all’indirizzo di spedizione.
Non viene ritenuto rilevante il fatto che la ricorrente abbia risieduto anagraficamente agli indirizzi ove sono state tentate entrambe le predette notifiche, atteso che la relata dell’ufficiale postale è atto pubblico, che fa fede sino a querela di falso (art. 2700 c.c.).
Dal momento che tale relata attestava l’irreperibilità assoluta della destinataria all’indirizzo che, pure, veniva indicato come sua residenza al momento della notifica, il Concessionario della riscossione avrebbe quindi dovuto provvedere alla notifica delle ingiunzioni fiscali del 03.09.2015 e del 24.11.2016 mediante la procedura della cd. “irreperibilità assoluta” (art. 143 c.p.c.). Solo in tal modo le predette ingiunzioni fiscali avrebbero potuto risultare idonee ad evitare la decadenza di cui all’art. 1, comma 163, Legge 296/2006.