Cass. civ., sez. VI-5, ord., 10.01.2020 n. 304


Svolgimento del processo

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 1764/16, sez. 24, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da B.L. in riferimento alle cartelle di pagamento (OMISSIS) e (OMISSIS) per ICI 2002, 2004 e 2005 nonché (OMISSIS) per Tarsu 2004-2005.

Avverso detta decisione Equitalia proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4917/2017, accoglieva l’impugnazione rilevando l’irrituale riassunzione del giudizio da parte della B. dopo la dichiarazione d’incompetenza della CTP de L’Aquila in quanto non notificata all’Agenzia della riscossione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso L’Agenzia della riscossione.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e decisa con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta l’irritualità della riassunzione del giudizio sostenendo essere sufficiente la proposizione dell’istanza di riassunzione innanzi alla CTP dichiarata competente.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di omesso esame su un punto decisivo del giudizio costituito dalla asserita tardiva produzione in appello da parte di Equitalia degli avvisi di avvenuta notifica delle cartelle contestate.

Il primo motivo è manifestamente fondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza (vedi Cass. 12672/15 e Cass. 25363/18).

In particolare è stato affermato che “una volta depositata l’istanza di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 2, nel termine ivi previsto – la specialità del rito tributario rispetto all’ordinario rito civile detta una sequenza procedimentale ben precisa di carattere officioso, nella quale il Presidente, esaminata l’istanza, fissa l’udienza di trattazione e nomina il relatore e quindi la segreteria, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 3, provvede alla comunicazione di cui al citato decreto, art. 31 … (omissis) (Cass. 25363/18).

Il peculiare carattere di ufficiosità della prosecuzione del processo tributario interrotto, come articolato nella sequenza innanzi riportata, fa sì che in questo caso non trovi spazio la norma di rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, stante l’incompatibilità della disciplina propria di detto subprocedimento, nell’ambito del processo tributario, rispetto a quello seguente all’interruzione del processo civile, stante la connotazione di quest’ultimo in ragione della sua più accentuata natura dispositiva (cfr., in senso conforme, Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4071) (Cass. 25363/18).

Il primo motivo va quindi accolto.

Il secondo motivo è invece infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Cass. 27774/17).

Il secondo motivo va quindi rigettato.

La sentenza impugnata va quindi cassata in accoglimento del primo motivo ricorso e la causa rinviata per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che, nell’attenersi al principio di diritto sopra indicato, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il prosieguo del giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020


 

COMMENTO

In accoglimento del primo motivo di ricorso della parte contribuente, l’ordinanza in commento ribadisce il principio per cui non può essere dichiarata l’estinzione del processo tributario per mancata tempestiva notifica alla controparte del decreto di fissazione di udienza, emesso dal Presidente di Sezione della Commissione Tributaria a seguito del deposito dell’istanza di trattazione.

Tale principio, codificato dall’art. 43 D.lgs. 546/1992 con riferimento alla riassunzione del processo tributario sospeso o interrotto, viene esteso dall’ordinanza in commento anche ad una fattispecie di riassunzione del giudizio conseguente ad una dichiarazione d’incompetenza.

Rispetto al processo civile, quello tributario si connota infatti per il carattere più marcatamente officioso: di conseguenza, non opera il rinvio nei limiti della compatibilità, ex art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992, alla disciplina processuale civilistica della riassunzione (art. 303 c.p.c.), in quanto quest’ultima risulta espressamente derogata dalla disposizione speciale di cui all’art. 43 D.lgs. 546/1992.

In base a quest’ultima norma, il solo incombente richiesto alla parte, al fine di evitare l’estinzione del processo interrotto, è il tempestivo deposito dell’istanza di trattazione, rivolta al Presidente di Sezione della Commissione. Detto incombente deve essere compiuto entro il termine perentorio di sei mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo (art. 43, comma 2, D.lgs. 546/1992), a pena di estinzione dello stesso.

Successivamente, la prosecuzione del giudizio è rimessa all’attività dell’Ufficio, nel senso che il Presidente di Sezione della Commissione deve nominare il Giudice relatore ed emettere il decreto di fissazione di udienza ex art. 30 D.lgs. 546/1992, il quale deve essere comunicato a cura della Segreteria (art. 31 D.lgs. 546/1992) alle altre parti costituite, nei luoghi indicati dall’art. 17 D.lgs. 546/1992, e alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti, la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.

Pertanto nel processo tributario, a differenza che in quello civile, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto assume rilevanza unicamente la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, in quanto tale incombente è il solo posto a carico della parte interessata alla riassunzione del processo.

Tutti gli oneri successivi, ed in particolare quello di notificazione del decreto di fissazione di udienza alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori e alle altre parti costituite, gravano invece interamente sulla Segreteria della Commissione tributaria.

Di conseguenza, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza, dal momento che tale incombente non è posto a suo carico (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 27.02.2015 n. 4071; Cass. civ., sez. V, 20.03.2015 n. 5612; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 18.06.2015 n. 12672; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 11.10.2018 n. 25363).

Tale principio viene ritenuto applicabile anche alla riassunzione del giudizio, conseguente alla dichiarazione d’incompetenza della Commissione Tributaria Provinciale de L’Aquila, in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma: conseguentemente, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di secondo grado che, in accoglimento dell’appello dell’Agente della Riscossione, aveva concluso per l’irrituale riassunzione del processo da parte del contribuente, stante la mancata notifica del decreto di fissazione di udienza al predetto Agente della Riscossione.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano – Roma