Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. XIX, 14.04.2020 n. 1297
Svolgimento del processo- Motivi della decisione
- L’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia della riscossione propongono appello avverso la sentenza della C.T.P. di Latina n. 1574/6/2017, depositata in data 14/12/2017, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla C. in Liquidazione s.r.l. avverso l’intimazione di pagamento n. (…) emesso da Equitalia servizi a seguito di numerose (26) cartelle relative agli anni dal 2009 al 2016.
In particolare, la CTP, nonostante la produzione, da parte dell’Agente della riscossione dei documenti concernenti le notifiche effettuate, ha ritenuto tali notifiche nulle poiché: a) effettuate tramite Pec; b) con il formato pdf e non con l’estensione p7m.
- Le appellanti, con due diversi appelli, Agenzie chiedono la riforma della sentenza della CTP ritenendo: a) la violazione/falsa applicazione degli artt. 20, 23, 24 e 71 D.Lgs. n. 82 del 2005 nonché degli artt. 26 e 50 D.P.R. n. 602 del 1973, stante la ritualità della notifica via Pec delle cartelle, dell’intimazione e degli allegati; b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.; c) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poiché l’Agente della riscossione ha notificato diversi atti tramite P.I. s.p.a.; d) l’illegittimità della condanna alle spese dell’Agenzia delle entrate nonostante il fatto che l’operazione di notifica pertenga esclusivamente all’Agente della riscossione.
- Controdeduce la società, preliminarmente contestando l’ammissibilità dell’appello stante la soppressione di Equitalia, con richiesta di conferma della sentenza appellata.
- In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.
- L’appello delle Agenzie delle entrate e della riscossione (riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva) sono fondati.
5.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dalla società contribuente per mancanza di rappresentanza processuale dell’Agenzia della riscossione; ciò in quanto, in tema di rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle entrate-riscossione, l’art. 4-novies D.L. n. 34 del 2019 ha stabilito che l’art. 43, comma 4, t.u. n. 1611/1933 si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia intenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale (ipotesi che non si verifica nella specie) e che la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
5.2. Il motivo di appello sub 2.a) è fondato (con assorbimento del motivo di appello sub (…)).
La cartella esattoriale può essere ritualmente notificata via Pec, ai sensi del l’art. 26, comma 2, come modificato dall’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. n. 78 del 2010, come modificato dalla L. n. 122 del 2010, e cioè con le modalità di cui al D.P.R. n. 68 del 2005 a mezzo pec (Cass. n. 30948/2019).
Ne discende la rituale notifica tanto delle 15 cartelle (riportate a pag. 7 e a pag. 8 delle controdeduzioni della C., e cioè le cartelle indicate dal n. (…) al n. (…)) e dei relativi allegati via pec quanto delle intimazioni di pagamento.
Va aggiunto quanto alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento deve ritenersi che le firme digitali di tipo Cades e di tipo Pades sono entrambe ammesse ed equivalenti sia pure con le differenti estensioni .p7m e .pdf e devono pertanto essere riconosciute valide ed efficaci (Cass. n. 10266/2018).
5.3. Fondato è anche il motivo di appello sub (…)), in quanto le 11 cartelle notificate attraverso il sistema ordinario (riportate a pag. 6 e a pag. 7 delle controdeduzioni della C., e cioè le cartelle indicate dal n. (…) al n. (…)) risultano comunque consegnate a persone incaricate a ricevere la corrispondenza (Cass. n. 24622/2008; n. 14664/2006); né la società C. ha fornito la prova che detti soggetti non fossero a ciò preposti (Cass. n. 11804/2002).
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il doppio grado, in Euro 800,00.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli delle Agenzie. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il doppio grado, in Euro 800,00, da ripartire tra i due Uffici in parti uguali, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Roma, il 23 dicembre 2019.
COMMENTO:
La pronuncia in commento accoglie gli appelli dell’Agente della Riscossione e dell’Agenzia delle Entrate (preventivamente riuniti per connessione sia soggettiva che oggettiva) e conclude per la legittimità della notifica di alcune cartelle di pagamento, che era avvenuta mediante posta elettronica certificata.
Tale modalità di notificazione, espressamente consentita dall’art. 26, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (inserito dall’art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010 n. 122), può legittimamente avvenire con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3”).
La pronuncia in commento si uniforma ai principi in materia di notificazione di cartella di pagamento mediante posta elettronica certificata, recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, ribadisce infatti che le firme digitali di tipo Cades e di tipo Pades, pur con la loro diversa estensione (“.p7m” la prima, “.pdf” la seconda), sono ad ogni effetto di legge entrambe ammesse ed equivalenti (Cass. civ., Sezioni Unite, 27 aprile 2018 n. 10266).
Secondariamente, conferma che la notificazione mediante posta elettronica certificata di una cartella di pagamento può avvenire, in maniera del tutto equivalente, allegando al messaggio p.e.c. un documento che sia duplicato informatico dell’atto originario “nativo digitale” oppure una copia informatica per immagine di un documento formato in originale cartaceo. In quest’ultimo caso, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. civ., sez. V, 27 novembre 2019 n. 30948).