Cass. civ., Sezioni Unite, 20.05.2020 n. 9278
Svolgimento del processo
Il Club Nautico di Pescara impugnò la sentenza del Tribunale di Pescara n. 2030, pronunciata in data 23 dicembre 2016, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato, in data 7 agosto 1999, con la società Unipersonale Marina di Pescara a r.l. (titolare della concessione pluriennale rilasciata dall’Amministrazione Marittima per la realizzazione del “(OMISSIS)”, nell’ambito della quale aveva realizzato una struttura edilizia denominata “(OMISSIS)”, concessa in locazione ad esso Club) per inadempimento del conduttore e, quindi, l’aveva condannato al pagamento dei canoni scaduti dal mese di settembre 2014 e di quelli in scadenza fino all’effettivo rilascio del beni locati, oltre accessori, fissando per il rilascio la data del 31 gennaio 2017, previo rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal Club Nautico di Pescara.
In particolare, l’appellante censurò la sentenza di primo grado: 1) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario; 2) nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato il rapporto oggetto di giudizio come locazione anziché come subconcessione; 3) nella parte in cui il Tribunale aveva respinto la domanda diretta ad ottenere l’applicazione del “canone ricognitorio” di cui all’art. 39 c.n.; 4) nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato le domande riconvenzionali relativamente al malfunzionamento degli infissi, all’inagibilità del terrazzino al piano primo, ai difetti ed inconvenienti che avevano interessato l’impianto di riscaldamento, alla errata allocazione dell’edificio della (OMISSIS), nonché alle restrizioni imposte all’accesso veicolare dei soci del sodalizio; 5) nella parte in cui il Tribunale aveva implicitamente respinto le domande formulate in via subordinata (dirette ad ottenere – in alternativa all’applicazione del “canone ricognitorio” l’accertamento dell’obbligo del Club Nautico di Pescara di provvedere solo al rimborso delle somme versate dalla società appellata alla Regione Abruzzo a titolo di canone di concessione, ovvero, di conseguire il pagamento del valore economico dell’attività prestata in favore di detta società, ovvero, il rimborso delle spese sostenute allo stesso fine, oppure, ancora, l’indennizzo per l’arricchimento locupletato dalla medesima società in virtù dell’attività svolta dal predetto Club, da liquidarsi nella misura di giustizia); 6) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che non vi era stata contestazione in ordine alla morosità relativamente ai “canoni dovuti a far data dal mese di settembre 2014 e sino al mese di dicembre 2015 per un totale di Euro 43.371,62”, laddove, invece, l’appellante aveva provato di aver regolarmente corrisposto i canoni locativi relativi alle mensilità da gennaio 2015 all’agosto dello stesso anno ed anche effettuato versamenti aggiuntivi (il 23 febbraio 2015 ed il 19 marzo 2015).
L’appellante concluse, quindi, per la riforma della sentenza e previa qualificazione del rapporto dedotto in giudizio come subconcessione, anziché quale rapporto di locazione – per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il giudice amministrativo ovvero, via alternativa e/o in subordine, per l’applicabilità del c.d. “canone ricognitorio” oppure dell’obbligo di provvedere solo al rimborso delle somme versate dalla società appellata alla Regione Abruzzo a titolo di canone demaniale, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta ex adverso e, in via ulteriormente subordinata, per l’accertamento dell’inadempimento della società appellata, con condanna della stessa al risarcimento dei danni, compensazione totale o parziale dei reciproci crediti e vittoria delle spese del doppio grado del giudizio di merito.
La società appellata resistette all’impugnazione.
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 2262/2017, pubblicata il 7 dicembre 2017, accolse il gravame per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto confermò – condannò il conduttore al pagamento dei canoni scaduti dal mese di settembre 2014 e di quelli in scadenza fino all’effettivo rilascio dei beni locati, escludendo da detto pagamento i canoni relativi al periodo gennaio-agosto 2015; condannò l’appellante alle spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale il Club Nautico di Pescara (associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro) ha proposto ricorso per cassazione basato su quindici motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione
- Preliminarmente il Collegio rileva che non risulta depositato presso questa Corte (v. anche attestazione rilasciata al riguardo della Cancelleria di queste Sezioni Unite, in atti) l’avviso di ricevimento relativo alla notifica, avviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. spedita da l’Ufficiale Giudiziario in data 7 giugno 2018 (v. relata di notifica), del ricorso all’esame nei confronti della società Unipersonale Marina di Pescara a r.l., la quale non si è costituita, sicché non vi è prova che si sia perfezionato il procedimento notificatorio del ricorso nei confronti della parte intimata.
- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380- bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (v., in senso conforme, anche Cass. 10 aprile 2008, n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1694; Cass. 21 aprile 2010, n. 9487; Cass. 15 giugno 2010, n. 14421; Cass. 24 giugno 2011, n. 13923; Cass. ord., 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 28 novembre 2014, n. 25285; Cass. 30/12/2015, n. 26108; Cass., ord., 12/12/2017, n. 29823; Cass., ord., 12/07/2018, n. 18361; Cass. 22/11/2018, n. 30180; Cass., ord., 19/09/2019, n. 23422).
- Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.
- Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020
COMMENTO:
Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso notificato a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c.), in mancanza della produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento.
Viene così ribadito il principio- già più volte affermato dalla giurisprudenza- secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, che contiene la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ex art. 149 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Analogo principio vale anche per l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’Ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.
L’avviso di ricevimento non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 di tale norma, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, comma 2, c.p.c.
In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile.
Non è infatti consentita la concessione di un apposito termine per il suo deposito, né ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
Il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può soltanto chiedere la rimessione in termini per il deposito dell’avviso di ricevimento, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, Legge 20 novembre 1982 n. 890.
In senso conforme, si vedano Cass. civ., Sezioni Unite, 14.01.2008 n.627; Cass. civ., sez. I, 10.04.2008 n. 9342; Cass. civ. sez. III, 23.01.2009 n. 1694; Cass. civ., Sezioni Unite, 09.11.2009 n. 23666; Cass. civ., sez. V, 21.04.2010 n. 9487; Cass. civ., sez. V, 15.05.2010 n. 14421; Cass. civ., sez. VI-2, 13.10.2015 n. 20569; Cass. civ., sez. V, ord., 31.10.2017 n. 25912; Cass. civ., sez. VI-2, ord., 12.07.2018 n. 18361; Cass. civ., sez. VI-3, ord., 19.09.2019, n. 23422; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 04.03.2020 n. 6109 (già commentata in questa Rivista) e Cass. civ., sez. VI-2, ord., 08.05.2020 n. 8648.
Quest’ultima pronuncia ha chiarito in particolare che l’omessa produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento non incide sulla validità della notifica effettuata mediante il servizio postale, ma unicamente sulla prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio. Ciò è desumibile dalla norma dell’art. 4, comma 3, Legge 20 novembre 1982 n. 890, secondo cui l’avviso di ricevimento “costituisce prova” della notificazione.
Pertanto l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
La sanzione dell’inammissibilità del ricorso resta tuttavia limitata alla sola ipotesi di mancata costituzione in giudizio dell’intimato.
La costituzione in giudizio del destinatario della notifica rende infatti superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova da parte di quest’ultimo, ossia che il procedimento notificatorio abbia realizzato lo scopo dallo stesso perseguito, che è appunto quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano-Roma