Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sez. XII, 03.07.2020 n. 887

Svolgimento del processo

Con ricorso presentato per mezzo del servizio postale universale, successivamente depositato in segreteria per via telematica, la società P.C. s.r.l. ha impugnato gli atti che saranno meglio precisati in prosieguo, emessi dalla S. s.p.a. quale concessionaria del comune di Capaccio in relazione a tributi locali dovuti per gli anni dal 2008 al 2014.

In data 27 luglio 2019, si è costituita in giudizio la convenuta depositando le proprie controdeduzioni con allegata documentazione.

All’esito della camera di consiglio del 27 agosto 2019 è stata respinta l’istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. n. 546 del 1992 contenuta nel ricorso introduttivo.

In data 29 dicembre 2019 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

In data 5 gennaio 2020, la resistente ha depositato memoria illustrativa corredata da ulteriore documentazione.

Il comune non si è costituito in giudizio.

All’esito della trattazione del ricorso all’odierna pubblica udienza, la causa è stata introitata per la decisione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte ricorrente: declaratoria di nullità o comunque annullamento degli atti opposti.

Per parte resistente: declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero rigetto nel merito.

Motivi della decisione

1.1. Deve, innanzi tutto, procedersi alla corretta ricognizione degli atti impugnati.

1.2. Dall’intestazione del ricorso, esso sembra rivolto esclusivamente all’impugnazione di “ingiunzioni di pagamento”.

1.3. Tuttavia, proseguendo nella lettura del testo dell’atto, tenuto conto della struttura logica di tale testo ed anche alla luce del contenuto della documentazione allegata e delle successive note illustrative, il collegio ha ritenuto che la ricorrente avesse inteso impugnare, oltre che le ingiunzioni di pagamento espressamente indicate nel ricorso, anche l’atto attraverso il quale dette ingiunzioni erano giunte a sua conoscenza, ossia il cd. “Preavviso di fermo” notificato per mezzo “pec” il 18 aprile 2019, data rispetto alla quale il ricorso introduttivo del presente giudizio (proposto in data 4 giugno 2019) risulta tempestivo.

2.1. Tanto precisato, possono esaminarsi le eccezioni preliminari (recte: pregiudiziali) sollevate dalla resistente.

2.2.1.La prima eccezione lamenta la pretesa violazione dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto la ricorrente non avrebbe utilizzato il modello legale per le controversie cd. “minori” (soggette alla preventiva fase obbligatoria di reclamo-mediazione).

2.2.2.Invero, la norma suddetta non prevede alcuna formula sacramentale per attivare la procedura ivi dettata, posto che tale norma esordisce con l’inequivocabile affermazione: “Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione…”.

2.2.3.Pertanto, al ricorrente non viene richiesta alcuna specifica attività.

2.2.4.E’ il convenuto che, una volta ricevuta la notifica del ricorso, può attivare la fase preventiva nell’arco temporale dei successivi novanta giorni previsti dalla legge, periodo nel quale è sospesa la decorrenza del termine per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria.

2.2.5.Pertanto, le doglianze della resistente sul punto non sono fondate.

2.3.1.Anche l’eccezione di tardività del ricorso non ha pregio.

2.3.2.Per un verso, nel precedente punto “1.3.”, è stato già chiarito quale fosse l’atto da ritenersi impugnato unitamente alle ingiunzioni di pagamento, nonché rilevata la tempestività del relativo ricorso.

2.3.3.Per altro verso, avendo la ricorrente dedotta e premessa l’omessa notificazione delle ingiunzioni di pagamento impugnate, nessun termine sussisteva per siffatta impugnativa, laddove la circostanza dell’omessa notificazione fosse risultata confermata in sede di verifica giurisdizionale.

2.4. Infine, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’asserita assoluta incertezza in ordine all’indicazione dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda (art. 18.4 D.Lgs. n. 546 del 1992) non è fondata, posto che, per un verso, il collegio, come già precisato, ha potuto ricostruire gli esatti termini dell’impugnazione e, per altro verso, che la resistente, come provato dal tenore complessivo delle difese svolte, ha comunque potuto ampiamente controdedurre in ordine alle questioni sollevate da parte ricorrente.

3.1. Nel merito, la prima questione che deve essere affrontata è quella relativa alla notificazione delle tre ingiunzioni di pagamento dedotte in giudizio.

3.2. La ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto le notifiche in questione.

3.3. Di contro, dalla documentazione prodotta dalla resistente, risulta che le tre ingiunzioni (nn. 0156652, 0156653 e 0411750) furono regolarmente notificate per mezzo “pec” (il 30 aprile 2015, le prime due; il 28 dicembre 2018, la terza).

3.4. Nessuna specifica e circostanziata eccezione è stata sollevata dalla ricorrente in ordine alla suddetta documentazione prodotta dalla resistente.

3.5. Pertanto, le notifiche il questione devono ritenersi regolarmente avvenute alle date innanzi indicate.

  1. La rilevata esistenza delle rituali notifiche delle ingiunzioni di pagamento comporta, innanzi tutto, l’inammissibilità del ricorso avverso le ingiunzioni, risultando l’impugnazione delle stesse evidentemente tardiva, ex art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992, rispetto alle suddette date di avvenuta notificazione degli atti.
  2. Per altro verso, risulta altresì l’infondatezza del motivo di ricorso attinente all’omessa notificazione delle ingiunzioni.

6.1. Così come infondato risulta il motivo attinente alla prescrizione dei crediti.

6.2. Nella specie, il quinquennio prescrizionale – a tutt’oggi non ancora compiuto – va infatti computato dalla data di avvenuta notifica dell’ingiunzione e non da quella di riferimento del tributi, posto che la notifica dell’ingiunzione ha comunque interrotto la decorrenza della prescrizione e che l’eventuale prescrizione maturata prima di tale notifica sarebbe potuta essere utilmente sollevata solo impugnando tempestivamente l’ingiunzione.

  1. Nessun pregio ha il motivo di ricorso relativo all’omessa compilazione della “relata” di notifica delle cartelle, posto che la notifica per mezzo “pec” è equiparata dalla legge a quella per mezzo del servizio postale, laddove la redazione della relata notoriamente non è richiesta.
  2. L’ultimo motivo di ricorso, relativo agli interessi, è inammissibile, in quanto attiene al merito delle ingiunzioni, rispetto alle quali il ricorso, come già detto, è inammissibile.
  3. Infine, le altre doglianze di merito accennate nella memoria illustrativa sono tutte inammissibili, in quanto comunque attinenti al merito delle ingiunzioni, rispetto alle quali il ricorso, come già detto, è inammissibile.
  4. Dall’infondatezza e/o inammissibilità dei motivi consegue il rigetto del ricorso, anche nella parte diretta ad impugnare il cd. “preavviso” di fermo.
  5. Per il regolamento delle spese di lite trova applicazione il principio della soccombenza, come da dispositivo, con la precisazione che nessun provvedimento s’impone in relazione alla posizione processuale del comune che non ha svolto attività difensiva.
  6. Il collegio non ravvisa l’esistenza dei presupposti per la pur postulata pronuncia ex art. 96 c.p.c.. 

P.Q.M.

la commissione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente nella misura di Euro 500,00; nulla per le spese nei confronti del comune.

Salerno, il 21 gennaio 2020.


COMMENTO:

La sentenza in commento respinge le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla società di riscossione, relative all’asserita inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 17-bis D.lgs. 546/1992, per tardività e per genericità nell’indicazione dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda.

Sotto il primo aspetto, la Commissione Tributaria Provinciale rileva come il ricorso-reclamo, previsto come obbligatorio per le cd. “controversie minori” (i.e.: controversie tributarie di valore non superiore a cinquantamila euro), non richieda al ricorrente l’utilizzo di formule sacramentali, né il compimento di alcuna specifica attività.

E’ la parte resistente che, una volta ricevuta la notificazione del ricorso-reclamo, può attivare la fase pre-contenziosa di mediazione nel successivo termine di novanta giorni dalla notifica stessa, durante il quale è sospeso il termine per la costituzione in giudizio delle parti.

Tale conclusione trova fondamento nel disposto dell’art. 17-bis, comma 1, primo periodo, D.lgs. 31.12.1992 n. 546, secondo cui “Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”.

La predetta norma non richiede l’utilizzo di particolari formule sacramentali per il ricorso tributario relativo alle cd. “controversie minori” e prevede che quest’ultimo produca sempre ed in ogni caso anche gli effetti di un reclamo; inoltre, configura come meramente facoltativo l’inserimento, all’interno del ricorso, di una proposta di mediazione da parte del contribuente (“può contenere”).

Il solo comportamento, che la norma dell’art. 17-bis D.lgs. 546/1992 richiede al ricorrente, è quello di non procedere al deposito del ricorso e alla conseguente iscrizione a ruolo della causa per un periodo di novanta giorni dalla notificazione (eventualmente, maggiorati della cd. “sospensione feriale”). L’iscrizione a ruolo del ricorso anteriormente a tale termine non comporta peraltro l’inammissibilità dello stesso, ma unicamente la sua temporanea improcedibilità, con conseguente rinvio della trattazione per consentire l’esame del reclamo.

Durante il periodo di novanta giorni dalla notifica dell’atto introduttivo, gli Enti impositori, gli agenti della riscossione o i soggetti iscritti all’albo ex art. 53 D.lgs. 446/1997, se non intendono accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente, formulano d’ufficio una propria proposta di mediazione, tenuto conto dell’eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa.

La procedura pre-contenziosa di mediazione deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso-reclamo (eventualmente, “maggiorato” dalla sospensione feriale), decorso il quale il ricorso stesso diviene procedibile e decorrono i termini per la costituzione in giudizio delle parti.

Pertanto, nel caso di specie, al ricorrente non era richiesta alcuna ulteriore attività, successiva alla proposizione del ricorso stesso, il quale produce ex se gli effetti di un reclamo, qualora relativo ad una controversia di valore non superiore a cinquantamila euro.

Neppure le altre eccezioni pregiudiziali della società di riscossione vengono accolte.

Il ricorso viene ritenuto tempestivo ex art. 21 D.lgs. 546/1992 rispetto alla notifica del preavviso di fermo contestato e sufficientemente circostanziato da permettere alla parte resistente di individuare gli atti impugnati- i.e.: non solo le ingiunzioni fiscali espressamente menzionate, ma anche il successivo preavviso di fermo – e di articolare compiute difese sul punto.

Malgrado il mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali proposte dal Concessionario nei confronti del ricorso introduttivo, quest’ultimo viene in ogni caso respinto nel merito.

La notifica delle ingiunzioni fiscali, che la parte ricorrente assumeva essere stata omessa, viene ritenuta provata, in base alle produzioni documentali del Concessionario, attestanti il perfezionamento delle notifiche mediante posta elettronica certificata. La pronuncia in commento si uniforma al consolidato indirizzo secondo cui tale modalità di notifica, così come quella a mezzo del servizio postale, non richiede obbligatoriamente la redazione della relata.

La prova dell’avvenuta notifica delle tre ingiunzioni fiscali, sottese al preavviso di fermo, determina l’inammissibilità delle doglianze che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione delle ingiunzioni fiscali stesse (quali, in particolare, la misura degli interessi applicati o la prescrizione asseritamente maturata anteriormente alla notifica delle predette ingiunzioni fiscali). Determina infine l’interruzione del termine di prescrizione quinquennale applicabile al tributo, non ancora decorso tra la notifica delle ingiunzioni fiscali e quella del preavviso di fermo.

In conclusione, quindi, il ricorso della società contribuente, seppur ritenuto ammissibile in via pregiudiziale di rito, viene interamente respinto nel merito.

Dott.ssa Cecilia Domenichini 

Unicusano-Roma