Cass. civ., sez. VI-5, ord., 04.08.2020 n. 16678


Svolgimento del processo

CHE:

Risulta dalla sentenza impugnata che I.C.A.S. SPA ha impugnato l’avviso di pagamento relativo a tassa rifiuti dei periodi degli anni di imposta 2010 – 2011, contestando la collocazione della contribuente in una categoria diversa da quella di appartenenza e invocando la classificazione dell’immobile con esercizio alberghiero in misura non diversa rispetto alle abitazioni private.

La CTP di Palermo ha accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 5 febbraio 2018, ha rigettato l’appello del Comune di Cefalù, ritenendo illegittima la collocazione dell’attività alberghiera in una categoria diversa dalle abitazioni private. Ha, inoltre, osservato il giudice di appello che sia mancata l’individuazione dei locali funzionali all’attività alberghiera potenzialmente produttivi di rifiuti, evidenziando che i locali destinati a ristorazione e cucina coprono una parte trascurabile rispetto all’intera struttura alberghiera.

Propone ricorso per cassazione il Comune di Cefalù affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso la società contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Motivi della decisione

CHE:

1 – Con il primo motivo, solo apparentemente privo di parametro normativo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, comma 2, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto illegittima la collocazione dell’immobile della società contribuente, operata dal Comune ricorrente, nella categoria corrispondente agli esercizi alberghieri, in quanto irragionevolmente gravosa rispetto all’imposta che si renderebbe applicabile alle abitazioni private, richiamandosi il ricorrente alla opposta giurisprudenza di legittimità.

1.1 – Con il secondo motivo si deduce erroneità della statuizione nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio.

2 – Il primo motivo è fondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, secondo cui in tema di TARSU è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, posto che costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi (Cass., Sez. V, 6 febbraio 2020, n. 2840; Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12982; Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28676; Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8308; Cass., Sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 25214; Cass. Sez. V, 15 luglio 2015, n. 14758; Cass. Sez. VI, 23 luglio 2012, n. 12859; Cass., Sez. V, 28 maggio 2008, n. 13957; Cass., Sez. V, 12 marzo 2007, n. 5722).

Ne consegue che non è ingiustificata una tariffa TARSU alberghiera, ancorché agganciata a parametri superiori a quelli applicati alle case di civile abitazione (Cass., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 302).

Le ulteriori difese delle parti non aggiungono ulteriori argomenti di riflessione, in considerazione della consolidata e richiamata giurisprudenza di questa Corte.

3 – Il secondo motivo è assorbito per effetto della cassazione della statuizione di merito della sentenza impugnata.

4 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020


COMMENTO REDAZIONALE- L’ordinanza in commento accoglie il ricorso del Comune impositore e, in riforma di entrambe le sentenze di merito, dà continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui è pienamente legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento TARSU e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga tenuta distinta da quella delle civili abitazioni, con applicazione ai primi di una tariffa anche notevolmente superiore a quella stabilita per le seconde.

Tale conclusione si giustifica infatti alla luce del dato di comune esperienza della maggiore capacità produttiva di rifiuti degli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 12.03.2007 n. 5722; Cass. civ., sez. V, 28.05.2008 n. 13957; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2010, n. 302; Cass. civ., sez. V, 15.07.2015 n. 14758; Cass. civ., sez. V, 04.04.2018 n. 8308; Cass. civ., sez. V, 09.11.2018 n. 28676; Cass. civ., sez. V, 15.05.2019 n. 12982; Cass. civ., sez. V, 06.02.2020 n. 2840).

Pertanto, non è ingiustificata una tariffa TARSU alberghiera, ancorché agganciata a parametri superiori a quelli applicati alle case di civile abitazione.