Cass. civ., sez. V, ord., 19.08.2020 n. 17350


Svolgimento del processo

CHE:

La società S. impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, ai fini iva ed irap per l’anno 2007 dall’Agenzia delle Entrate, ufficio di Casoria, deducendo il mancato invio della comunicazione di irregolarità e l’infondatezza della pretesa tributaria.

L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia si costituivano e la CTP di Napoli accoglieva il ricorso a causa del mancato invio della comunicazione, ritenendo che la cartella derivasse dall’analisi di dati di merito della dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, non notificato ad Equitalia, e la CTR della Campania dapprima dichiarava l’irrilevanza della mancata notifica ad Equitalia, escludendone la legittimazione passiva perché il ricorso non riguardava vizi specifici della cartella; nel merito accoglieva l’impugnazione, ritenendo che la cartella derivasse da una mera liquidazione di importi dovuti a carenze della dichiarazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre a questa Corte il contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

In vista dell’udienza odierna, il difensore del contribuente ha depositato memoria con rinuncia all’incarico difensivo.

Motivi della decisione

CHE:

Con il primo motivo il contribuente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 18 e 19 e dell’art. 331 c.p.c. La sentenza impugnata è nulla perché la CTR non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio con Equitalia che era stata parte del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione all’art. 2 comma 1, lett. b) D.P.R. cit., alla L. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 La rettifica operata dall’ufficio D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, non riguardava un mero errore materiale, per cui il contribuente aveva diritto ad un contraddittorio, con invio dell’avviso bonario.

Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 La CTR non ha colto in motivazione le vere ragioni della cartella, che consistevano nella indebita compensazione di un credito di imposta, e non in omessi versamenti.

Va rilevato, preliminarmente, che la rinuncia al mandato da parte del contribuente ricorrente, per di più in una causa in cui la controparte non è costituita, non incide sulle sorti del procedimento, atteso che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, (sez. III, n. 16336 del 2005):

Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell’altra parte, né comportano “de plano” il venir meno dell’attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte.

In merito a quanto dedotto in ricorso, il primo motivo è fondato.

Non è contestato, ed anzi è affermato nella stessa sentenza impugnata, che il giudizio di primo grado si sia svolto con la partecipazione sia di Equitalia che dell’Agenzia delle Entrate, mentre il giudizio di appello si è svolto senza la partecipazione di Equitalia, alla quale l’Agenzia non ha notificato l’impugnazione proposta.

Questa Corte (sez V n. 33028 del 2019) in caso analogo, premesso che il concetto di litisconsorzio necessario va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio ha affermato che l’esplicita e chiara formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, impone all’appellante principale nel giudizio tributario di notificare l’impugnazione a tutti i soggetti che erano stati parte nel giudizio di primo grado, determinando quindi un’ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale.

Infatti l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. In tal senso sez. V, n. 28562 del 2019.

In senso conforme anche sez. VI-5 n. 32085 del 2019 e sez. V n. 6833 del 2019.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto sotto questo profilo, che è preliminare ed assorbente rispetto agli altri, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2020


COMMENTO – Al fine di evitare il rischio di giudicati contrastanti, la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere anche in sede di impugnazione.

In applicazione di tale principio, l’ordinanza in commento annulla la sentenza di secondo grado, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto il ricorso introduttivo di tale appello era stato notificato unicamente alla società contribuente e non anche ad Equitalia, nonostante quest’ultima fosse stata parte del primo grado del processo.

L’ordinanza in commento si uniforma al principio secondo cui il concetto di “litisconsorzio necessario” deve essere riferito non solo alle ipotesi di “litisconsorzio necessario sostanziale”, ma anche a quelle di “litisconsorzio necessario processuale”, le quali si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.

In applicazione di tale principio, l’art. 53, comma 2, D.lgs. 31.12.1992 n. 546 impone all’appellante principale nel giudizio tributario di notificare l’impugnazione a tutti i soggetti che siano stati parte nel giudizio di primo grado, determinando così un’ipotesi normativa di litisconsorzio necessario di natura processuale.

Diversamente da quanto statuito dalla Commissione Tributaria Regionale, la mancata notifica dell’atto di appello ad Equitalia non può giustificarsi neppure alla luce del fatto che le contestazioni sollevate non riguardino vizi propri della cartella, imputabili al predetto Agente della riscossione, poiché il solo dato rilevante è costituito dalla partecipazione di quest’ultimo al processo di primo grado.

Infatti, la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti siano state presenti nel giudizio di primo grado, anche laddove non sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, ord., 08.03.2019 n. 6833; Cass. civ., sez. V, 06.11.2019 n. 28562; Cass. civ., sez.VI-5, ord., 09.12.2019 n. 32085; Cass. civ., sez. V, ord., 14.12.2019 n. 33028).

In applicazione di tali principi, l’ordinanza in commento annulla la sentenza di secondo grado con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito dell’appello, previa integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario pretermesso Equitalia.