Cass. civ., sez. VI-5, ord., 04 maggio 2021 n. 11657


Svolgimento del processo

Che:

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare M. d. F. s.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Riteneva la CTR che la notifica dell’appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate, con atto del 19 ottobre 2018, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente non ha svolto difese.

Con ordinanza n. 22803/2020 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Motivi della decisione

Che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), per avere la CTR dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Agenzia reputando inesistente la notifica dell’atto di appello.

Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

– “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”. – “La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione era ormai inutilmente spirato.

Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

Occorre tuttavia verificare se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l’appello inammissibile in quanto tardivo.

A tal fine è stata disposta l’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito. Dagli atti acquisiti risulta: la sentenza di primo grado depositata il 22 settembre 2016; un elenco di raccomandate inviate da Nexive; il tracking della spedizione. Non risulta in atti alcun avviso di ricevimento né l’attestazione della data di recapito alla contribuente.

Manca quindi una valida attestazione relativa alla data in cui l’appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova della notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. L’appello è dunque inammissibile per tardività.

Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

Il ricorso va dunque rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021


COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento fa applicazione dei principi, sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ., SS.UU., 10 gennaio 2020 n. 299), in merito alla notificazione di atti processuali eseguita dall’operatore di posta privata, senza relativo titolo abilitativo, nel periodo intercorrente tra il 30 aprile 2011 (data in cui il D.lgs. 31 marzo 2011 n. 58 ha dato attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008) ed il 10 settembre 2017 (data a decorrere dalla quale l’art. 1, comma 57, lettera b) Legge 04 agosto 2017 n. 124 ha abrogato l’art. 4 D.lgs. 22 luglio 1999 n. 261, determinando così la definitiva cessazione del monopolio del fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.A. sulle notificazioni di atti processuali, disciplinate dalla Legge 20 novembre 1982 n. 890).

Il primo di tali principi prevede che tale tipologia di notificazione sia affetta da mera nullità, e non già da radicale ed insanabile inesistenza, posto che la stessa, pur non essendo del tutto conforme alla normativa all’epoca vigente, non può neppure considerarsi del tutto esorbitante dall’ordinamento italiano, così da dover essere colpita dalla più grave sanzione dell’inesistenza.

Il secondo principio, statuito dalla medesima pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, è invece quello secondo cui la sanatoria della nullità di tale notificazione per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), dovuto alla costituzione della controparte, non assume rilievo ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore di posta privato, dovuta all’assenza di poteri certificativi di quest’ultimo, in quanto inevitabilmente sprovvisto di titolo abilitativo in base alla normativa all’epoca vigente.

In particolare, la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso, se l’atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall’impugnazione era ormai inutilmente spirato.

In applicazione di tali principi, viene corretta la motivazione della sentenza di secondo grado, nella parte in cui aveva qualificato la notificazione dell’appello eseguita dall’operatore di posta privato come inesistente, anziché come affetta da mera nullità.

Tale correzione resta in ogni caso priva di effetti pratici, in quanto, nel caso di specie, la nullità della notificazione non poteva comunque ritenersi sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo dell’atto.

Dall’acquisizione del fascicolo dei gradi di merito, risultava infatti che la sentenza di primo grado fosse stata depositata il 22 settembre 2016; risultavano altresì un elenco di raccomandate inviate dall’operatore di posta privato ed il tracking della spedizione. 

Al contrario, non risultava in atti alcun avviso di ricevimento, né altra attestazione della data di recapito dell’impugnazione all’appellato.

Mancavano quindi una valida attestazione della data in cui l’appello era stato ricevuto dal destinatario e, conseguentemente, la prova della notifica dell’impugnazione prima del decorso del termine perentorio di decadenza previsto per la stessa. 

In conclusione, quindi, pur qualificando la notificazione dell’appello come nulla, anziché come inesistente, l’ordinanza in commento conferma la declaratoria di inammissibilità dell’appello, non potendosi ritenere detta nullità sanata per raggiungimento dello scopo.