Provvedimento: Cass. Civ. Sez. III, Sent., 22 maggio 2015, n.10554


Non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell’atto


Nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ex art. 139 c.p.c. ), e nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario ( L. n. 890 del 1982 , ex art. 7,) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell’atto alle persone suddette

Con sentenza n.10554 del 22 maggio 2015 la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a dirimere una controversia insorta circa la corretta dichiarazione di contumacia di una parte processuale, ha colto l’occasione per pronunciarsi circa la corretta applicazione delle norme in materia di notificazione di atti, nel caso in cui l’atto non venga consegnato direttamente al destinatario.

La questione posta all’attenzione della Corte è se ai fini del perfezionamento rispetto al destinatario della notifica dell’atto, sia nel caso previsto dall’art.139 cpc che nel caso disciplinato dall’art.7 della L.890/1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), avvenuta nelle mani del portiere, sia necessario o meno che la raccomandata contenente l’avviso dell’avvenuta notificazione al portiere, sia stata fatta con avviso di ricevimento.

Ricordiamo che sul tema, l’art. 139 cpc comma 4 prevede che “Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”  mentre l’art. 7 u.c. della legge 890/1982 prevede che “Se  il  piego  non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto,  l’agente  postale  da’  notizia  al destinatario medesimo dell’avvenuta    notificazione   dell’atto   a   mezzo   di   lettera raccomandata

La Corte rileva che il legislatore nel disciplinare la notifica al destinatario dell’avviso di avvenuta notificazione dell’atto a persona diversa, ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni. Sostengono gli Ermellini che la previsione della spedizione della raccomandata semplice, e non dunque raccomandata con avviso di ricevimento, per l’avviso di avvenuta consegna ad altra persona, risponde ad una  logica ben precisa: si presume infatti che la persona che riceve l’atto, sia per vincoli contrattuali che parentali, secondo l’id quod plerumque accidit, procederà alla consegna del plico al destinatario.

Diversamente dalle ipotesi sopra considerate, ed eccezionalmente, il legislatore richiede l’avviso di ricevimento anche quando non si tratti della notifica dell’atto ma della notizia da comunicare al destinatario (Cfr. art. 140 cpc “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento” ed art. 8 comma 2  L.890/1982 “Se le persone  abilitate  a  ricevere  il  piego,  in  luogo  del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale  non puo’ recapitarlo  per  temporanea  assenza  del  destinatario  o  per mancanza, inidoneita’ o assenza delle persone  sopra  menzionate,  il piego  e’  depositato  lo  stesso  giorno  presso  l’ufficio  postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo  di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o  una sua dipendenza e’ data notizia al destinatario,  a  cura  dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso  in  busta  chiusa  a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento […]”). Tale diverso comportamento è stato previsto per due ordini di motivi: in primo luogo l’atto è stato consegnato in luogo lontano dalla disponibilità del destinatario ed in secondo luogo, nel caso di notifica con tali modalità,  la stessa norma prevede una clausola di diposizione di chiusura che consente di considerare per eseguita la notificazione trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa se non ritirato il plico. (è necessario quindi avere una data certa).

Per tali motivi, sostiene la Corte, nell’ipotesi di notifica dell’atto a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ax art. 139 cpc) e nell’ipotesi di notifica dell’atto a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (L.890/1982 ex art. 7) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell’atto.