Provvedimento: Cass. civ. Sez. V, 11-12-2015, n. 25011


La notifica per irreperibilità del destinatario è valida anche in assenza dell’indicazione nella relata della qualifica di chi riceve in consegna l’atto


In tema di notifica, ex art. 139, n. 4, c.p.c., l’Ufficiale Giudiziario non deve necessariamente indicare nella relata la qualifica di colui che riceve l’atto in assenza del destinatario, essendo sufficiente la dichiarazione del consegnatario di essere autorizzato alla ricezione.

La pronuncia in commento accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato la nullità della notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta di successione, con consequenziale decadenza dell’amministrazione dalla potestà impositiva.

In particolare la sentenza impugnata viene censurata per i seguenti motivi: omessa e contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi; nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 , n. 3 c.p.c.

L’Agenzia delle Entrate assume che nella relata il consegnatario si è dichiarato “custode autorizzato al ritiro notifiche” e pertanto la notificazione da questi ricevuta deve considerarsi perfezionata ai sensi dell’art. 139, comma 2 c.p.c. e non ex art. 139, comma 4 c.p.c.

Secondariamente l’amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., nonché del D.lgs. n. 546/92, art. 1, e D.P.R. n.600/73, art. 60, per avere la Commissione errato nel negare alla proposizione tempestiva del ricorso da parte del contribuente efficacia sanatoria ex tunc dell’eventuale invalidità del procedimento notificatorio.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il primo motivo di ricorso e conseguentemente assorbente la questione sollevata con il secondo.

Nel caso di specie la relata di notifica è stata compilata nello spazio prestampato relativo alla consegna “nella casa di abitazione, ufficio o azienda”, in cui l’Ufficiale Giudiziario ha attestato la consegna a soggetto qualificatosi “custode autorizzato al ritiro notifiche”.

I giudici di legittimità ribadiscono la natura di atto pubblico della relata di notifica: le attestazioni in essa contenute, inerenti tanto le attività che l’ufficiale notificatore dichiara di aver eseguito quanto il contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute, sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.p.c.

Può invece contestarsi, con qualsiasi mezzo consentito, senza dover ricorrere alla querela di falso, la veridicità del contenuto sostanziale di tali dichiarazioni, purchè si dia la prova della loro intrinseca inesattezza (Cass. n. 21817/12).

Pertanto la Suprema Corte ritiene errata la pronuncia di secondo grado per aver violato tale criterio di giudizio “avendo affermato in base a circostanze del tutto insufficienti che la dichiarazione raccolta dall’ufficiale notificante circa la posizione del consegnatario fosse da interpretare come sinonimo di avvenuta consegna al portiere: da un lato per equivalenza gergale dell’espressione rinvenuta in relata (“custode autorizzato al ritiro notifiche tale dichiaratosi”), che secondo la Commissione equivarrebbe a portiere dello stabile e, dall’altro, perché il consegnatario aveva in corso, in effetti, un rapporto di portierato con lo stabile in cui la notifica era stata eseguita”.

Laddove la notifica di un atto venga eseguita a persona diversa dal destinatario, non è necessario indicare nella relata la qualifica di colui che la riceve. Ciò che è indispensabile è invece la dichiarazione del consegnatario di essere stato incaricato alla ricezione delle notifiche.

L’espressione “autorizzato al ritiro delle notifiche” è di ostacolo a ravvisare notificato l’atto semplicemente a mani del portiere e pertanto, in mancanza della prova del destinatario della non veridicità sostanziale della predetta dichiarazione, si deve applicare la disciplina di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c.

La Corte di Cassazione pertanto, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.