Provvedimento: Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.620/2016, sezione 5, depositata in data 26.02.2016
Va annullata parzialmente la cartella di pagamento in cui non è indicata la modalità del calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione.
La sentenza n.620/2016 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce in data 20 febbraio 2016 stabilisce alcuni importanti principi in tema legittimità degli atti della riscossione così come notificati dall’Agente della riscossione.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento per motivi meramente formali della stessa, quali l’omessa motivazione, l’illegittimità per eccessività dell’aggio applicato nonché dell’indennità di mora. La Commissione adita ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso del contribuente, annullando la cartella di pagamento per la parte di essa relativa agli interessi ed all’aggio in quanto nella stessa non era stata rinvenuta alcuna indicazione del tasso applicato, così comportando che la quantificazione operata dall’Agente della riscossione non poteva essere controllata a posteriori dal Contribuente il quale si vedeva recapitato l’atto di riscossione. Il Collegio inoltre riserva medesima sorte anche al compenso di riscossione indicato in cartella di pagamento in quanto anche quest’ultimo è stato ritenuto in nessun modo controllabile vista l’omessa indicazione delle modalità di calcolo mancando ogni riferimento normativo nonché l’indicazione della sua percentuale. Il Collegio inoltre ha legato la propria statuizione alla possibilità di comprensione di un atto di riscossione quale la cartella di pagamento nel caso in cui sia notificata ad un soggetto non dotato di conoscenze tecnico tributarie specifiche, ossia come definito dalla Corte, da un uomo medio.
In senso contrario si evidenzia Sentenza Commissione Tributaria Regionale Liguria Genova Sez. I, Sent., 25/08/2015, n. 893, la quale, richiamando un principio già esposto da Corte Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 27089 del 2014, stabilisce che “quanto agli interessi, le cartelle riportano importi da ritenersi agevolmente verificabili atteso che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica (essendo quindi sufficiente il riferimento contenuto in cartella all’atto impositivo presupposto in cui è accertato il credito anche in relazione al periodo di mora)”.