Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 17-12-2019) 26-05-2020, n. 9675


Svolgimento del processo

La società (OMISSIS) ha ricevuto, da parte di Equitalia e per conto del Comune di (OMISSIS), una cartella di pagamento per violazioni del C.d.S., commesse da conducenti di veicoli che la stessa (OMISSIS) aveva concesso a noleggio, a breve o lungo termine.

La (OMISSIS) sostiene di non essere tenuta in solido con il conducente al pagamento della sanzione, in quanto la solidarietà è semmai ravvisabile tra quest’ultimo ed il locatario del veicolo, qualora non vi fosse corrispondenza tra i due.

Il Giudice di Pace di (OMISSIS) ha respinto questa tesi sostenendo che l’art. 196 C.d.S., nella ipotesi di noleggio, aggiunge al conducente ed al proprietario, anche il locatario del veicolo, non già sostituisce questo a quello.

E tale ratio decidendi è stata confermata in appello dal Tribunale di (OMISSIS), che ha in più ritenuto conforme alla ratio dell’art. 196 C.d.S., la tesi della responsabilità solidale del proprietario in aggiunta a locatario e conducente, anche sulla base dell’argomento che le ipotesi in cui tale solidarietà è esclusa sono tassative, e che nel caso del noleggio v’è estrema variabilità dei soggetti che hanno la disponibilità del veicolo.

La (OMISSIS) contesta questa ratio con due motivi di ricorso, attraverso i quali sostiene invece la tesi della responsabilità solidale del solo locatario e del conducente, e della omessa considerazione del fatto che, appena ricevuta notifica dei verbali di accertamento, ha comunicato i nomi dei locatari dei veicoli coinvolti.

Resiste con controricorso il Comune di (OMISSIS), che deposita memoria.

Il Pm ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1.- La ratio della sentenza impugnata.

Il Tribunale di (OMISSIS) interpreta dell’art. 196 C.d.S., comma 1, u.p., nel senso che, nel caso di noleggio, oltre a proprietario e conducente, risponde della violazione anche il locatario, e dunque nel senso che quest’ultimo è aggiunto al proprietario e non già a questi sostituito.

Questa conclusione è affermata sulla base del fatto che nel noleggio di auto senza conducente, è difficile identificare l’utilizzatore, e comunque che il rischio del pagamento è a carico del concedente, rischio che la società di noleggio può traslare sul cliente.

2.-1.- Ricorre (OMISSIS), con due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 196 C.d.S..

Secondo la ricorrente questa norma, nel caso di noleggio, renderebbe il locatario responsabile della violazione, quando commessa da un conducente diverso da lui, unitamente a quest’ultimo, ed in sostituzione del proprietario.

Questa conclusione sarebbe imposta dalla circostanza che l’ultima parte del detto articolo, al comma 1, prevede che, nel caso di cui all’art. 84 C.d.S., ossia nel caso di noleggio, è il locatario il responsabile solidale, con ciò intendendo dire che lo è in sostituzione del proprietario, reso tale dalla prima parte dell’articolo in questione, e dunque come eccezione ad essa.

Ciò altresì in considerazione del fatto che le stesse circolari amministrative impongono al Comune di chiedere al noleggiatore i nominativi dei locatori, e ricevutane indicazione, di notificare a questi ultimi, e non al proprietario, la contestazione della infrazione.

Con il secondo motivo invece (OMISSIS) denuncia omesso esame di un fatto decisivo e controverso consistente, per l’appunto, nella circostanza di avere comunicato al Comune di (OMISSIS) l’identità dei locatori dei veicoli, e dunque di aver posto il Comune nella condizione di identificare l’autore della violazione cui rivolgersi per la contestazione, circostanza rilevante a maggior ragione se si pensa che, per effetto delle circolari del Ministero, il Comune, avuta identificazione dei conducenti, deve rivolgere nei loro confronti la sua pretesa.

3.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente, avendo in comune un’unica e dirimente questione.

Questa Corte ha già ritenuto, in caso assolutamente analogo (anche quanto ai motivi fatti valere), che l’art. 196 C.d.S., nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello (Cass. 1845/2018). La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poichè nel caso di noleggio “il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario ed il nominativo di quest’ultimo è noto solo al locatore” (Cass. 1845/ 2018, in termini analoghi Cass. 18988/2015).

La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore. Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate (Cass. 18988/2015; 1845/2018), cosi che è irrilevante che, di fatto, la società abbia o meno comunicato i nominativi dei conducenti (dei locatari), in quanto la norma istituisce come responsabile solidale il proprietario, e ciò legittima la pretesa del comune verso quest’ultimo (Cass. 1845/2018).

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1800,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020


COMMENTO: con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si pone in linea con alcune precedenti pronunce nel senso di ritenere responsabili in solido con il conducente anche le società di noleggio auto.

Con la sentenza n. 18988 del 2015 la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacché l’art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

In ragione della ratio indicata, non può sostenersi un’interpretazione dell’ultima parte dell’art. 196 C.d.S., che giunga a vanificare in concreto la solidarietà, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accettabile il locatario, specie per i noleggi a breve termine. Il tutto anche alla luce dell’ulteriore elemento di interpretazione sistematica, del tutto condivisibile, indicato dalla Corte locale in relazione alla differenza ontologica esistente nella struttura contrattuale tra locazione finanziaria e locazione pura e semplice. In definitiva, deve concludersi che l’ultima parte dell’art. 196 C.d.S. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.

La Corte di Cassazione è tornata sull’argomento della solidarietà del noleggiatore con l’ordinanza n. 1845, datata 25 gennaio 2018, nella quale ha ribadito il principio espresso nel 2015 dell’art. 196 del CDS.

Infatti, fino a tale data, quello del noleggio era considerato l’unico caso in cui l’infrazione doveva essere pagata solo dal conducente trasgressore, perchè non esisteva un obbligato in solido.

Invece, con la predetta ordinanza nel caso di vetture date in noleggio, anche il locatore del veicolo è considerato responsabile in solido con il conducente, giacché l’art. 196 codice della strada, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile.

In conclusione, la suprema Corte ha dichiarato che essendo il nome del locatore noto soltanto al locatario, la responsabilità solidale deve essere attribuita anche alle società di noleggio, in quanto la ratio della norma del codice della strada è quella di considerare responsabile in solido un soggetto facilmente identificabile.

Gli stessi principi di diritto sono ripresi e ribaditi nella presente sentenza del 26 maggio 2020 n. 9675, in cui si legge che “questa Corte ha già ritenuto, in caso assolutamente analogo (anche quanto ai motivi fatti valere), che l’art. 196 C.d.S., nel ritenere il locatario responsabile in solido con il conducente, non lo sostituisce al proprietario, ma lo aggiunge a quello (Cass. 1845/2018). La ratio di questa interpretazione è di rendere più agevole la posizione della amministrazione che contesta la violazione, poichè nel caso di noleggio “il rapporto di locazione riguarda solo il locatore ed il locatario ed il nominativo di quest’ultimo è noto solo al locatore” (Cass. 1845/ 2018, in termini analoghi Cass. 18988/2015)”

Contraria Cass. civ. Sez. III Ord., 05-06-2020, n. 10833, in pubblicazione in data 09 settembre 2021