Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, sez. I, 20 aprile 2021 n. 547
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La D.S.E., rappresentata e difesa dall’Avv Orazio Esposito e dall’Avv. Danisa Duri, ha proposto ricorso avverso il ruolo n.250180/2014 e la correlativa cartella di pagamento n.(…) mai notificata, relativa ad IRAP anno 2011.
Dopo aver premesso che in data 14/4/2020 aveva chiesto alla R.S. copia del proprio estratto di ruolo dal quale evinceva l’esistenza della cartella sopra-indicata eccepiva: la nullità del ruolo e della cartella per omessa notifica della stessa, la decadenza dell’Ente impositore al recupero dell’imposta ai sensi dell’art. 25 co. 1 lett. c) D.P.R. n. 602 del 1973.
Si è costituita in giudizio R.S. formulando le proprie controdeduzioni.
La ricorrente ha, successivamente, depositato memorie illustrative.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E’ nullo il ruolo e la cartella di pagamento per nullità della sua notifica conseguentemente alla violazione dell’art.60 co. 7 D.P.R. n. 600 del 1973.
Detta norma stabilisce che il procedimento notificatorio degli avvisi e degli altri atti da notificare è governato dagli artt. 137 e segg. c.p.c. che prevedono, circostanza verificatasi nel caso di specie, la nullità dell’atto laddove esso manchi dei requisiti essenziali per il raggiungimento dello scopo.
Invero, nell’ipotesi di notifica con PEC satura o non attiva, la norma prevede una serie di adempimenti che non risulta siano stati posti in essere da R.S..
Occorre, se la casella di posta elettronica risulta satura o se l’indirizzo di PEC non risulta valido o attivo, effettuare un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dopo il primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo si ha il medesimo risultato la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società I. e con pubblicazione per la durata di 15 giorni. L’ufficio deve dare, inoltre, notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.
Orbene non v’è prova in atti dell’esecuzione degli adempimenti prima indicati, né appare sufficiente il documento datato 17/1/2017, depositato dalla R., che non offre contezza dell’esecuzione del secondo tentativo di notifica, del deposito telematico delle cartelle nell’area riservata, dell’invio della raccomandata.
Peraltro, e conclusivamente, non viene specificato quale sia l’indirizzo, non valido, presso il quale sarebbe stata tentata la notifica.
Quanto sopra esclude la necessità di prendere in esame le altre doglianze di parte ricorrente.
Alla soccombenza della R. segue la condanna alle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in Euro duecentocinquanta da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria accoglie il ricorso annullando il ruolo n.250180/2014 e la cartella di pagamento n.(…).
Condanna R.S. al pagamento di Euro duecentocinquanta.
Caltanissetta il 15 febbraio 2021.
COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza sanziona con la nullità assoluta o inesistenza- insuscettibile di sanatoria anche in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto- la notifica via p.e.c. che, laddove non perfezionata per causa imputabile al destinatario (ossia per inattività dell’indirizzo di posta elettronica certificata o per saturazione della casella), non sia stata seguita dal compimento degli adempimenti richiesti dall’art. 60, comma 7, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (così come aggiunto dall’art. 7-quater, comma 6, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni in Legge 1° dicembre 2016 n. 225).
Tale norma impone di effettuare un secondo tentativo di consegna, decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo si ha il medesimo risultato, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere S.c.p.a. e mediante pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. L’ufficio deve infine dare notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.
La prova del compimento di tali adempimenti incombe sull’Amministrazione finanziaria notificante; poiché, nella specie, tale prova non era stata fornita, la notificazione telematica, ancorché non perfezionata per causa imputabile al destinatario, viene colpita dalla sanzione “massima” della radicale inesistenza, con conseguente accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente.
In conclusione, quindi, l’Amministrazione finanziaria notificante non può limitarsi a provare l’impossibilità di esecuzione della notifica telematica per causa imputabile al destinatario (i.e.: perché l’indirizzo p.e.c. del destinatario non è più valido ed attivo o perché la sua casella di posta elettronica certificata risulta satura), ma deve in ogni caso dimostrare anche l’adempimento delle formalità prescritte dall’ultimo comma dell’art. 60 D.P.R. 600/1973.