Provvedimento: Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, sentenza n. 147/02/16 del 25.01.2016


Ad oggi, non sussiste un principio generale di contraddittorio nella formazione della pretesa fiscale. L’obbligatorietà dell’invito da rivolgere al contribuente, al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all’iscrizione a ruolo (art. 6 Statuto del Contribuente), sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, derivanti sia dal contenuto intrinseco dell’atto del contribuente, sia dal confronto tra l’atto in questione ed i diversi dati di cui l’Ufficio abbia la disponibilità. Tale fattispecie non ricorre in caso di liquidazione automatica ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 di imposte non versate o versate tardivamente.

La società ricorrente propone ricorso avverso una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, lamentando la mancata notifica di tutti gli atti prodromici ossia, in ordine cronologico, l’avviso di accertamento, l’invito al contraddittorio, la cartella di pagamento e l’avviso di intimazione ex art. 50, comma 2, DPR 602/1973.

Tutte le eccezioni vengono respinte.

Poiché il credito tributario scaturisce da una “liquidazione automatica” ex art. 36-bis DPR 600/1973 a seguito delle dichiarazioni presentate dalla società ricorrente ai fini IRAP ed in qualità di sostituto d’imposta nell’anno 2011, per i redditi prodotti nell’anno 2010, e a seguito del mancato e/o ritardato versamento delle ritenute, delle addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva nel Modello 770, nessun avviso di accertamento doveva essere notificato alla società ricorrente.

Altrettanto deve dirsi per l’invito al contraddittorio precedente all’iscrizione a ruolo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “anche dopo l’entrata in vigore della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), allo stato attuale della legislazione non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale, atteso che l’obbligatorietà dell’invito da rivolgere al contribuente al fine di fornire chiarimenti o produrre documenti prima di procedere all’iscrizione a ruolo, di cui all’art. 6 dello Statuto sopra indicato, sorge solo se vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che possono derivare sia dal contenuto intrinseco dell’atto del contribuente, sia dal confronto tra l’atto in questione ed i diversi dati di cui l’Ufficio abbia la disponibilità” (Cass. civ., sez. V, 29.12.2010 n. 26316, in CED Cassazione, 2010).

Tale ipotesi non è chiaramente ravvisabile nella fattispecie in esame, relativa alla liquidazione automatica ex artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 di imposte non versate o versate tardivamente.

L’esclusione di tali fattispecie dall’obbligo di invito al contraddittorio è stata ulteriormente ribadita da una parte della successiva giurisprudenza di legittimità che, richiamato il principio di cui sopra, ha ulteriormente specificato che “La modalità di riscossione delle imposte previste dal controllo sulla liquidazione della dichiarazione non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che non riveli l’esistenza di errori riscontrati nella dichiarazione” e che “Laddove non emergano dal controllo della dichiarazione incertezze sui dati forniti dal contribuente e, dunque, le cartelle abbiano contenuto meramente liquidatorio e di recupero di somme dovute e non versate, non è richiesto all’A.F. l’emissione dell’avviso bonario non essendo necessario alcun preventivo contraddittorio” (Cass. civ., sez. V, ord., 14.06.2011 n. 12997, in Fisco on line, 2011).

Nell’ultimo periodo, non sono tuttavia mancate anche pronunce di segno opposto, secondo le quali la mancata comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione automatica ex art. 36-bis DPR 600/1973 determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. VI-5, ord., 20.05.2014 n. 11000, in CED Cassazione, 2014 e Cass. civ., sez. VI-5, ord., 13.07.2015 n. 14544, in Fisco, 2015, 32-33, 3185).

Per ciò che concerne la cartella di pagamento, la Commissione Tributaria rileva come la stessa fosse stata regolarmente notificata alla società contribuente, mediante posta elettronica certificata, secondo la facoltà espressamente ammessa dall’art. 26, comma 2, DPR 602/1973.

Infine, nessun obbligo sussisteva, in capo all’Agente della Riscossione, di notificare alla società ricorrente un’intimazione di pagamento di cui all’art. 50, comma 2, DPR 602/1973. Ciò non solo perché tra la notifica della cartella e quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata era trascorso un periodo inferiore ad un anno, ma anche perché l’iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell’esecuzione forzata, bensì unicamente una misura cautelare prodromica e potenzialmente alternativa alla stessa, e non ricade pertanto nell’ambito di applicazione del predetto art. 50, comma 2, DPR 602/1973 (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. VI-5, ord., 20.06.2012 n. 10234, in CED Cassazione, 2012; Cass. civ., sez. V, 19.09.2012 n. 15746, Massima Redazionale, 2012; Cass. civ., Sezioni Unite, 18.09.2014 n. 19667, in CED Cassazione, 2014; Cass. civ., sez. VI-5, 09.10.2015 n. 20352, in Fisco, 2015, 41, 3995 e Cass. civ., sez. VI-5, 04.12.2015 n. 24794, Massima Redazionale, 2015).