Cass. civ. Sez. V, Ord., 30 giugno 2021, n. 18430
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23346-2017 proposto da:
…, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE …, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato …, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato …;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 977/2017 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
Svolgimento del processo
che:
- …, denunciando violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett. B, della Tariffa – Parte prima allegata, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Lombardia ha annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso da essa ricorrente ai sensi di quella lettera dell’art. 8 nei confronti del Comune di … su sentenza della Corte di Appello di Brescia del 30 ottobre 2012 con cui sono state determinate le somme dovute da quest’ultimo a titolo “di supplemento di indennità di esproprio di beni di proprietà di …, di indennità aggiuntiva per opere di urbanizzazione… e di indennità di occupazione” ed è stato disposto che “il Comune deve depositare la differenza tra gli importi specificati e le somme già depositate presso la competente tesoreria provinciale dello Stato”, trattandosi, a dire della CTR, di “sentenza non di condanna ma di accertamento della stima dell’indennità di esproprio che si limita a determinare in via definitiva l’ammontare dovuto all’espropri(at)o per effetto del provvedimento ablatorio”e come tale “ricade(nte) nella fattispecie astratta di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett. C), Tariffa parte prima”;
- il Comune resiste con controricorso.
Motivi della decisione
che:
- il ricorso è infondato.
I giudizi, affidati in unico grado alle corti di appello, di opposizione alla stima effettuata dall’amministrazione dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione legittima hanno oggetti “rigorosamente circoscritti alle questioni relative all’ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati” (Cass. 19323 del 21 agosto 2013).
Il deposito della somma liquidata in esito al giudizio di opposizione presso la Cassa depositi e prestiti (l’espressione “Cassa depositi e prestiti” è rimasta immodificata nonostante che a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in s.p.a. per effetto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5 comma 1, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, e del trasferimento, per effetto del D.M. economia e finanze 5 dicembre 2003, al ministero dell’economia e delle finanze del servizio depositi di cui al D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 1, comma 1, lett. A), debba ormai intendersi che il deposito va effettuato presso le ragionerie territoriali dello Stato) è previsto per legge ai sensi della L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 48 e 55 (applicabili al caso di specie ratione temporis in virtù del D.p.r. 327/2001 artt. 58 e 59, come modificato dalla D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302), non presuppone domanda, è oggetto di una pronuncia “necessaria ed accessoria al “decisum”” (così Cass. 13248/2018 che ne fa derivare che la relativa omissione è ovviabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale).
La finalità del deposito è latu sensu cautelare: di garanzia dell’interesse non dell’attore ma di terzi che vantino diritti sul bene soggetto ad esproprio e, subordinatamente, dello stesso espropriante a non essere esposto ad azioni di recupero per pagamenti indebiti (così Cass. 21 agosto 2013, n. 19323; Cass. n. 25662/2006; Cass. n. 4087/2001; nè può ritenersi contrasto tra queste sentenze e Cass., sez. un., 1 agosto 2012, n. 13798, la quale, risolvendo una questione di giurisdizione, si limita a non escludere la possibilità di esecuzione forzata, nei termini di cui all’art. 612 c.p.c., dell’obbligo di deposito su istanza dell’espropriato).
In base al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett. B), della Tariffa – Parte prima allegata, i provvedimenti giudiziari “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura” devono essere tassati con l’aliquota del “3 per cento”.
In base al medesimo D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett. C), i provvedimenti giudiziari di “accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” devono essere tassati con aliquota dell’1% sul valore accertato.
Nella logica del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, quale emerge art. 37 e dall’art. 8 della Tariffa, parte prima, i provvedimenti giurisdizionali sono tassati per gli effetti giuridici che essi producono tra le parti in esito ad una controversia.
Considerato quanto detto in precedenza -l’ordine di deposito è previsto per legge; non presuppone domanda; è oggetto di una pronuncia meramente accessoria al “decisum”; ha finalità cautelare di interessi estranei a quelli reciproci tra le parti- l’ordine di deposito che segue alla determinazione dell’indennità di esproprio o di occupazione legittima non è suscettivo di controversia.
In forza di queste considerazioni, il Collegio intende dare continuità all’orientamento prevalente di questa Corte secondo cui “la sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dall’opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, va assoggettata dall’amministrazione finanziaria all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett. C) della tariffa allegata, quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (questo il principio di diritto formulato al punto 5 della motivazione della sentenza n. 17593/2012 nella quale sono richiamate le precedenti, conformi sentenze della Sezione n. 12692 del 13/06/2005, n. 10346 del 07/05/2007 e n. 19746 del 17/09/2010 ed è, al contempo, espressamente dichiarata “erronea” “la determinazione dell’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3% operata dall’amministrazione”. Pure conformi sono le pronunce della Sezione n. 167/2011; n. 25573/2007; n. 12692/2005; n. 11663/2001).
La ricorrente richiama la sentenza n. 9137 del 23/04/2014 (alla quale ha dato seguito l’ordinanza n. 6481 del 06/03/2019) in cui è stato statuito che la decisione sulla opposizione alla stima è soggetta a tassazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett.b). La sentenza è così massimata: “In tema di imposta di registro, alla sentenza che, rideterminandone l’entità, ordini il deposito, presso la cassa depositi e prestiti, delle dovute indennità di esproprio e di occupazione legittima, si applica l’imposta percentuale di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett.b), della tariffa parte prima allegata, trattandosi, in parte qua, di statuizione di condanna, priva della funzione, propria del provvedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità, di trasferire la proprietà del bene allo stato, e che si limita, nel definire una controversia di natura patrimoniale derivante dalla opposizione alla stima, a determinare in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio”. Tale sentenza appare essere stata pronunciata con precipuo riguardo non al tema della tassazione della decisione sull’opposizione alla stima ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett.b) o c) della Tariffa, ma al tema -a cui è dedicata la più parte della motivazione- dell’assoggettamento della decisione di opposizione alla stima al medesimo regime impositivo del provvedimento espropriativo (Si legge infatti nella ridetta sentenza n. 9137/2014 che nel provvedimento impugnato -della CTR della Liguria- era contenuto l’argomento secondo cui “la sentenza della Corte d’appello nel giudizio di opposizione alla stima “non può ritenersi disgiunta dalla procedura espropriativa intesa nella sua globalità, perché proprio con l’emanazione del giudicato della C.d.A. si conclude la procedura relativa al trasferimento di un bene espropriato per pubblica utilità a favore di un Ente pubblico”; si legge, di seguito, che, “In effetti, la più recente giurisprudenza in materia di questa Corte, alla quale questo collegio intende dare continuità (cfr. Cass. Civ. sez. V 17 settembre 2010, n. 19746; Cass. Civ. sez. V 7 maggio 2007, n. 10346; cass. Civ. sez. V 13 giugno 2005, n. 12692) ha osservato come il preteso presupposto in forza del quale i giudici di merito hanno giustificato l’estensione del trattamento di maggior favore previsto, ai fini dell’imposta di registro, in base alla normativa del tempo vigente per il provvedimento traslativo del diritto di proprietà in favore dello Stato o di enti pubblici territoriali – quello dell’asserita identità di funzione – è in realtà insussistente. Tale funzione, quella della produzione dell’effetto traslativo della proprietà in capo allo stato o ad altro ente pubblico territoriale, all’esito del procedimento amministrativo di espropriazione per pubblica utilità, è infatti estranea alla sentenza che, definendo la controversia di natura meramente patrimoniale di opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio”).
L’asserto (posto nella sentenza in esame dopo i passaggi argomentativi appena riportati e) secondo il quale “la sentenza (della Corte di Appello) nella parte in cui comunque ha fatto ordine all’amministrazione di depositare le somme complessivamente sopra indicate, è configurabile quale sentenza di condanna”, oltre ad apparire non esattamente in linea con quanto dalla Corte sottolineato in ordine all’oggetto del giudizio di opposizione (“Il giudizio di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al pari di quello volto alla determinazione giudiziale del giusto indennizzo, devoluti alla competenza in unico grado della Corte di appello, sono circoscritti alle questioni relative all’ammontare di dette indennità nei rapporti tra espropriante ed espropriati, dovendo la Corte non pronunciare condanna dell’espropriante al relativo pagamento, ma limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa”(Cass. 21/08/2013, n. 19323, citata) non giustifica, a parere di questo Collegio, per le ragioni già evidenziate, l’applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett.b), della Tariffa.
In forza di quanto precede ritiene questo Collegio doversi ribadire l’orientamento prevalente secondo cui la sentenza di opposizione alla stima sconta l’imposta di registro con aliquota dell’1% ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art. 8 lett. della Tariffa parte prima allegata senza che possa assumere rilievo, ai fini dell’applicazione della aliquota del 3% ai sensi della precedente lett. b), l’ordine di deposito;
- il ricorso deve essere rigettato;
- le spese del giudizio sono interamente compensate in ragione della sussistenza di un sia pur solo apparente contrasto di giurisprudenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 7 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021
Massima: La sentenza che determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità di esproprio o di occupazione legittima, ordinandone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, va assoggettata all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 8, lett. c) della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto l’ordine di deposito non presuppone una domanda, è oggetto di pronunzia meramente accessoria al “decisum“, ha finalità cautelare di interessi estranei a quelli reciproci tra le parti e non è suscettivo di controversia, sicché va annoverato tra i provvedimenti giudiziari di “accertamento dei diritti a contenuto patrimoniale”.