Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. III, 07 dicembre 2021 n. 3199
Svolgimento del processo
La società N.C. Srl, in liquidazione, presentava ricorso dinnanzi alla CTP di Taranto avverso l’avviso di pagamento n. (…) del 01/12/2012, emessa dalla S.G. spa, per conto del Consorzio di B.S., per omesso versamento della quota fissa del contributo irriguo, codice 750, per l’anno 2009, per un totale di Euro. 3.624,37, per un terreno di proprietà sito in C..
Il ricorrente proponeva i seguenti di motivi di opposizione e chiedeva l’annullamento dell’atto con vittoria di spese:
- Inesistenza della notifica dell’atto opposto, perché illegittimamente inviato con semplice raccomandata anziché ai sensi della L. n. 890 del 1982;
- Illegittimità del tributo 750 a seguito della pronuncia del Tar Puglia sez.Lecce sulla illegittimità del piano di riparto predisposto dal consorzio di B.S.;
- Illegittimità dell’avviso di pagamento per omessa motivazione: mancata indicazione e prova dei dati identificativi dei fondo e del piano annuale di ripartizione delle spese, cioè degli oneri sopportati per la manutenzione delle opere irrigue e dei criteri per la ripartizione della spesa tra i consorziati, che non consentono di verificare l’an e il quantum del tributo, con lesione del diritto di difesa.
- Illegittimità del tributo per la carenza assoluta circa i benefici economici conseguiti e l’inconferente riferimento al Piano di classifica come prova, in quanto nella fattispecie l’applicazione del tributo 750 riguarderebbe opere di manutenzione e di funzionamento delle opere irrigue che non risultano dimostrate e provate dal Consorzio, come pure i benefici concreti e diretti e l’indicazione dei parametri utilizzati per determinare il contributo stesso ; il predetto contributo non può, quindi, gravare sul fondo per l’assenza di prova del Consorzio riguardo alla manutenzione delle opere irrigue;
- Nel merito, errata quantificazione della superficie dei terreni e quindi del contributo richiesto.
Il Consorzio S. e la società S.G. spa e la S.R. spa si costituivano in giudizio, contestando le argomentazioni del ricorrente.
Con sentenza n. 1378/03/2015 del 14/01/2015, depositata il 30/04/2015, la CTP di Taranto, Sez.3, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato, con condanna del consorzio alle spese di lite per Euro.1.000 00, oltre accessori, in quanto riteneva fondate le doglianze del ricorrente sulla mancanza per il proprio fondo del beneficio diretto, specifico e concreto e per non aver il Consorzio fornito alcuna prova dell’effettivo sostenimento delle spese di manutenzione.
In data 30/11/2015 il Consorzio di B.S., in persona del Sub-Commissario Straordinario, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado nei confronti sia del contribuente che della S.R. spa. L’appellante ha dedotto:
– l’errata e carente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta mancanza del beneficio: per l’applicazione del contributo fisso 750, che indica il beneficio di bonifica per disponibilità idrica ed irrigua, non è necessaria una stretta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale ma è rilevante il Piano di classifica, ed in ogni caso il beneficio per un terreno sito in zona irrigabile, anche se non irrigato, è costituito dal maggior valore del fondo stesso rispetto ad altro sito in zona non servita da opere irrigue.
– errata od omessa motivazione circa l’onere della prova l’esistenza del Piano di Classifica regolarmente adottato e approvato dalla Regione esonera il consorzio da ulteriori oneri e prove del beneficio in favore degli immobili in esso compreso essendo onere del contribuente quello di contestare in modo specifico il piano stesso e di dimostrare in concreto l’assenza di beneficio, prova carente nel giudizio.
– Omessa pronuncia sugli altri motivi del ricorso, ritenendoli il giudice di prime cure assorbiti in maniera sbrigativa ed approssimativa.
In base ai suesposti motivi di appello il consorzio ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado e per l’effetto di accertare e dichiarare dovuta la somma oggetto dell’avviso impugnato, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La società N.C. Srl, appellata, non si costituiva in questo giudizio di appello.
La S. spa si è costituita.
L’udienza odierna si è svolta in camera di consiglio e decisa a trattazione scritta, in base alla documentazione agli atti, come previsto dall’art. 27 D.L. n. 137 del 2020 e succ. modif.
Motivi della decisione
L’appello proposto dal Consorzio di B.S. merita accoglimento.
Preliminarmente, la Commissione rigetta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, poiché ritiene sufficienti e specifici i motivi sollevati dall’appellante, come risulta dall’appello nel suo complesso.
Nel merito, la controversia verte sulla debenza o meno del contributo irriguo fisso (codice 750).
Va rilevato che detto contributo ha lo scopo di coprire appunto le spese fisse- diverse da quelle variabili di esercizio – che il consorzio è tenuto a sostenere anche se non distribuisce acqua ( “canoni demaniali per la concessione di derivazione dell’acqua, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle dighe e dei canali adduttori, delle condotte principali e degli impianti di sollevamento, reti di distribuzione di apparecchiature, quota parte delle spese relative al personale fisso addetto all’irrigazione, ammortamento mezzi meccanici”). Dette spese fisse vengono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione che il consorzio predispone all’inizio di ogni stagione e ripartite tra i consorziati sulla base della superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui e quindi indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua
È indubbio, infatti, che la presenza dell’impianto irriguo determina un evidente beneficio economico diretto collegato ad un aumento del reddito aziendale, nonché all’incremento del valore fondiario, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’impianto irriguo. Come più volte ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, tale vantaggio diretto ed immediato per il fondo costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi degli articoli 860 del codice civile e 10 del R.D. n. 215 del 1933 e lo stesso deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (si vedano per tutte: Cass. Civile, sez. V, 6 giugno 2012 n. 9099 e Cass. Civile, sez. V, 23 marzo 2012 n 4671).
Nel caso di specie, il Consorzio ha adottato il Piano di classifica, con delibera del Consiglio dei Delegati n. 11 del 30/10/2003, regolarmente approvato dalla Regione, con Delib. n. 182 del 27 luglio 2004. Il contribuente sostiene che il piano di classifica sarebbe stato ritenuto inidoneo ed inutilizzabile dalla Regione in base all’ art. 2 della L.R. n. 8 del 2005 sicché sarebbe onere del Consorzio quello di provare il beneficio oltre che la spesa sostenuta ed il relativo riparto.
L’assunto è infondato.
La L.R. n. 8 del 2005, infatti, pur prevedendo la riformulazione dei piani di classifica da parte di un commissario ad acta aveva sospeso soltanto le procedure relative alla richiesta all’utenza degli oneri di contribuenza. di cui al codice tributi 630, che è quello che riguarda le spese di funzionamento del Consorzio stesso. In sostanza non vi è stata da parte della L.R. n. 8 del 2005 una generalizzata sospensione dei precedenti piani di classifica sicché gli stessi ben possono giustificare la richiesta del pagamento del contributo limitatamente al codice tributo 750 in discussione nel presente giudizio.
Nella specie la legittimità del piano di classifica non è stata contestata in modo specifico e, pertanto, l’onere di provare l’eventuale inadempimento delle indicazioni contenute in detto piano, segnatamente la mancata esecuzione delle opere e della manutenzione da questo previste, grava sul contribuente (Cassazione Civile, sez. V, 23 marzo 2012 n. 4671). Non avendo il contribuente assolto l’onere della prova su di lui incombente deve dichiararsi la legittimità dell’atto impugnato in prime cure.
In proposito va anche rilevato, come di recente chiarito anche dalla Corte Costituzionale, che il beneficio che giustifica l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all’attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono (cfr. Sent, n. 188/2018).
Il beneficio, come chiarito da tempo dalla Cassazione (Cass. Civ. .Sez. Unite, 14/10/1996. n 8960), deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una “qualità” del fondo; non esclude la specificità del beneficio però, la circostanza che lo stesso riguardi un insieme rilevante di immobili.
Nel caso di specie, a fronte dell’inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza indicato nel Piano di classifica, il beneficio di disponibilità irrigua è di certo sussistente, intanto la circostanza che le opere riguardino un vasto territorio non toglie che il beneficio è da considerarsi specifico in quanto i fondi che comunque sono potenzialmente serviti dagli impianti acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass Civ., Sez.V, Sent 19/12/2014, n 27057, per ciò che concerne la difesa idraulica).
Merita quindi accoglimento l’appello proposto dal Consorzio S.T. ed in riforma della sentenza di primo grado va confermata la legittimità dell’avviso di pagamento.
La complessità delle questioni affrontate e la non univoca giurisprudenza in materia di contributi consortili depongono per la compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Commissione accoglie l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara legittimo l’avviso di pagamento impugnato in prime cure.
Spese compensate.
Così deciso in Bari il 6 dicembre 2021
COMMENTO REDAZIONALE– La Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglie l’appello del Consorzio avverso la sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente.
Il contributo consortile ha lo scopo di coprire le spese fisse, diverse da quelle variabili di esercizio, che il Consorzio è tenuto a sostenere anche se non distribuisce acqua.
Tali spese fisse vengono determinate in sede di bilancio preventivo di gestione, che il Consorzio predispone all’inizio di ogni stagione, e vengono poi suddivise tra i consorziati sulla base della superficie dei terreni inclusi nei distretti irrigui, indipendentemente dall’utilizzazione dell’acqua.
A prescindere dall’effettivo utilizzo dell’impianto irriguo, la presenza di quest’ultimo determina infatti un evidente beneficio economico diretto per il fondo, collegato ad un aumento del reddito aziendale, nonché all’incremento del valore fondiario.
Tale vantaggio diretto ed immediato per il fondo costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 R.D. n. 215/1933, e deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. V, 06 giugno 2012 n. 9099 e Cass. civ., sez. V, 23 marzo 2012 n 4671).
Nel caso di specie, il Consorzio, con propria delibera, aveva regolarmente adottato il Piano di classifica.
Viene ritenuto infondato l’assunto del contribuente secondo cui il Piano di classifica sarebbe risultato inidoneo ed inutilizzabile dalla Regione, con conseguente onere per il Consorzio di provare non solo la spesa sostenuta ed il relativo riparto, ma anche il concreto beneficio ricevuto dal fondo assoggettato alla contribuzione.
La Legge Regionale Puglia n. 8 del 2005, pur avendo previsto la riformulazione dei piani di classifica da parte di un commissario ad acta, aveva sospeso soltanto le procedure relative alla richiesta all’utenza degli oneri di contribuenza, relativi alle spese di funzionamento del Consorzio stesso. Non vi era stata invece, da parte di tale Legge regionale, una generalizzata sospensione dei precedenti piani di classifica, sicché gli stessi potevano giustificare la richiesta del pagamento del contributo relativo alle opere di manutenzione e funzionamento degli impianti irrigui.
Ciò anche perché l’assoggettamento a contribuzione consortile non è legato all’attività di bonifica con nesso sinallagmatico di corrispettività, a differenza di quanto avviene per il canone o per la tariffa.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sezioni Unite, 14 ottobre 1996 n. 8960), il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè deve tradursi in una “qualità” del fondo; tuttavia, non esclude la specificità del beneficio la circostanza che lo stesso riguardi un insieme rilevante di immobili.
Nel caso di specie, a fronte dell’inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza indicato nel Piano di classifica, il beneficio di disponibilità irrigua viene ritenuto certamente sussistente: la circostanza che le opere riguardino un vasto territorio non esclude che il beneficio debba considerarsi specifico, in quanto i fondi potenzialmente serviti dagli impianti acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass. civ., sez. V, 19 dicembre 2014 n 27057).
L’appello proposto dal Consorzio viene quindi accolto, con conferma della legittimità dell’avviso di pagamento.