Tribunale Lamezia Terme, Sent., 03-01-2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della Dott. F. T., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.164/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2020, trattenuta in decisione all’udienza del 25.05.2021, con memorie scadenti, al 27.07.2021 ed al 16.08.2021, vertente
TRA
M.F., C.F. (…), da C. (C.), rappresentata e difesa dall’Avv. M. M., presso il cui studio in Catanzaro alla Via G. M., elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, – Ricorrente –
E
Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Vibo Valentia alla Via V. Emanuele n.3, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la quale è elettivamente domiciliata ex lege, in Catanzaro alla Via G. Da Fiore n.34, – Resistente Contumace –
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’Avv. A.F., presso il cui studio in Cosenza alla Via Z. B. n.8, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio, – Resistente –
OGGETTO: Opposizione Intimazione Pagamento n.(…) e notificata il 29.11.2019 e riferita alla sola Cartella Esattoriale n.(…) asseritamente notificata il 13.02.2012 per conto della Prefettura di Vibo Valentia per violazioni e sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 2009.
Con atto di citazione del 26.01.2020, ed iscritta a ruolo il 03.02.2020, parte opponente, si opponeva all’Avviso di Intimazione in oggetto, per la parte relativa solo alla Cartella Esattoriale contenenti violazioni e sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981 ed indicata in oggetto.
A tal riguardo eccepiva la mancata notifica di detta Cartella Esattoriale e presupposto dell’Intimazione di Pagamento opposto, ma evidenziando che anche in caso di prova della notifica, l’importo intimato era prescritto, essendo decorsi cinque anni da quando poteva essere preteso il pagamento; per cui chiedeva per tal ragione la sua efficacia con spese di lite.
Integrato il contraddittorio si è costituita l’Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo alla domanda, chiedendo il rigetto della stessa, sollevando eccezioni, come l’inammissibilità dell’opposizione, per una serie di motivazioni come la carenza di legittimazione riguardo all’eccezione di merito, la regolarità della notifica della cartella, l’assenza di prescrizione, considerato che nelle more erano state notificate altre due intimazioni di pagamento, una il 24.03.2016 e l’altra il 04.12.2018 e restituita per compiuta giacenza con avviso fatto il 20.12.2018, che la prescrizione era decennale non avendo parte debitrice opposto tempestivamente la cartella esattoriale in questione per cui il credito era divenuto definitivo, chiedendo in sintesi il rigetto della domanda con spese.
Veniva rilevata la nullità della notifica effettuata alla Prefettura di Vibo Valentia, per cui se ne ordinava la rinnovazione presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catanzaro, che veniva effettuata, ma che non si costituiva facendo solo istanza di conoscere l’esito del presente giudizio.
La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all’udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all’opposizione proposta questa va qualificato come proposta ai sensi del 1 c. dell’art. 615 c.p.c., che recita “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo.” o quale “accertamento negativo del credito”, giustificata dalla volontà di paralizzare le pretese creditorie per intervenuti fatti estintivi alla formazione del titolo.
In questo secondo caso è preliminare e pregiudiziale esaminare la presenza o meno del requisiti dell’ammissibilità dell’azione, cioè della presenza o meno dell’interesse della parte ad agire.
L’azione di accertamento, è ammissibile sempreché vi sia una richiesta di pagamento da parte del creditore e venga, quindi, a crearsi una situazione di incertezza sull’esistenza o meno del credito, con conseguente interesse del debitore ad agire e quindi evidenziare quelli che sono i fatti estintivi del credito preteso. (S.C. n.6859/93 – S.C. Sez. Trb. n.6906/13 – S.C. Sez. Un. n.24011/07)
Ebbene, in atti vi è prova dell’attualità di una pretesa di pagamento delle somme iscritte a ruolo, giustificata è così l’azione promossa da parte ricorrente ed opponente e tendente a contrastare il verificarsi un pregiudizio nell’immediato, infatti potrebbero essere riproposte le pretese creditorie.
Parte ricorrente evidenzia che non c’è stata la correttezza delle notifiche delle cartelle esattoriali di pagamento, per cui la notifica dell’Intimazione di Pagamento, è avvenuta, in ogni caso a prescrizione maturata.
L’orientamento della S.C. (S.C. Sez. Un. n.489/00) secondo il quale: “A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un’azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione”.
In relazione al principio suindicato, rimasto costante nella giurisprudenza di legittimità, che vanno configurate propriamente le ragioni di opposizione ex art. 615 c.p.c., dalle altre ragioni di opposizione.
Il principio della Suprema Corte, precitato, vale per ogni aspetto con cui si sottopongono al Giudice adito, questioni attinenti alla mancanza o sopravvenuta estinzione per prescrizione dei titoli esecutivi sottostanti, per cui l’unico meno idoneo, per impugnare la cartella esattoriale, per far valere le ragioni suesposte (prescrizione del diritto alla riscossione), è l’opposizione all’esecuzione (S.C. n.17312/07 – n.3647/97 -n.21043/13).
Questo giudicante, pur volendo ritenere la notifica fatta della Cartella Esattoriale il 13.02.2012, sottostante l’intimazione di pagamento opposta, per le motivazioni sù esposte, ritiene che l’azione proposta dal ricorrente vada inquadrata come opposizione all’esecuzione a norma dell’art. 615 1 c. c.p.c., ancorché sia nell’uno che nell’altro caso (accertamento negativo), va esaminata l’eccezione riguardo alla validità della notifica degli atti inviati al debitore e nel merito la prescrizione delle somme pretese.
Dal ricorso e dalla documentazione in atti, emerge che la Cartella Esattoriale, di cui di è copia fotostatica della ricezione è del 13.02.2012, mentre non vi è traccia alcuna di copia delle intimazioni di pagamento indicate del marzo 2016 e del dicembre 2018, in modo da poter verificare all’interno delle stesse la Cartella Esattoriale in questione, e valutare in tal caso l’eventuale regolarità di dette notifiche.
Pertanto, in mancanza di copia delle intimazioni precitate e l’impossibilità di poter verificare quanto già evidenziato, risulta inutile e superfluo esaminare la documentazione di una loro corretta notifica alla parte ricorrente, poiché ciò non consente di verificare il contenuto degli atti intimati.
Conseguenza di quanto sopra è che non può, quindi, tenersi conto di dette intimazioni ai fini dell’interruzione della prescrizione del contenuto della Cartella Esattoriale di ché trattasi, e vanno quindi esaminate ai fini della prescrizione le sole due date, del 13.02.2012 (notifica cartella esattoriale) e d il 29.11.2019 (notificata intimazione pagamento contenente detta cartella esattoriale).
Poiché si tratta di sanzioni amministrative con maggiorazioni per tardivo pagamento ed interessi, ex L. n. 689 del 1981, la cui prescrizione è quinquennale, per previsione della normativa precitata, ed essendo la Cartella Esattoriale n.030 2021 00022314 41 00 richiedente il pagamento di dette violazioni amministrative con relativi accessori, notificata il 13.02.2012 e l’intimazione notificata il 29.11.2019, comprovante la richiesta di pagamento di detta cartella esattoriale, per cui tra le due date risultano esser trascorsi ben oltre i 5 anni previsti dalla normativa vigente; per cui le obbligazioni pecuniarie contenute nella cartella esattoriale precitata e richieste con l’intimazione di pagamento opposta, risultano non più dovute per intervenuta prescrizione, né in atti non vi è prova inequivocabile di atti interruttivi della prescrizione per il contenuto di detta cartella esattoriale.
Aderendo questo Giudicante a quella giurisprudenza sia di merito, Trib. Roma sen. n. 4549 del 6.05.2015, che di legittimità, S.C. n.12263/07, che ritiene, che “… l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della PA, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte. di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione …”; principio quello sù espresso che è utilmente applicabile anche nella fattispecie in esame per identità di ratio dal momento che neppure ai ruoli formali dagli enti pubblici per la riscossione dei crediti per sanzioni amministrative ed alle conseguenti cartelle esattoriali può attribuirsi natura giurisdizionale. (In tal senso S.C. Sez. Un. n.23397/2016)
Secondo il Supremo Collegio a Sezioni Unite la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento, determina, come unico effetto, l’irretrattabilità del credito, ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale.
Inoltre precisa e stabilisce che la conversione della prescrizione da breve ad ordinaria è legittima soltanto per effetto di:
- a) sentenza passata in giudicato;
- b) decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale;
- c) decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.
Infatti, precisa la S.C. – Sez. Un. – non può dimenticarsi che la cartella di pagamento pur avendo le caratteristiche di un atto esecutivo, è e rimane un atto amministrativo, espressione del potere di autotutela ed auto-accertamento della Pubblica Amministrazione, e come tale inidonea ad acquisire efficacia di giudicato.
La decorrenza del termine per opporsi alla cartella di pagamento, dunque – osserva la S.C. – produce solo l’effetto dell’irretrattabilità del credito, ma non anche l’allungamento dei termini prescrizionali.
Ne consegue, anche qui, l’effetto sostanziale dell’incontestabilità del credito per la mancata opposizione, ma non gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l’idoneità al giudicato.
Sul piano della prescrizione, quindi, l’azione esecutiva volta al recupero del credito obbligazionario derivanti da sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981 non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione ordinario di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione delle sanzioni amministrative e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla L. n. 689 del 1981, su tali presupposti deve ed è stata data valutazione sulla intervenuta o meno prescrizione.
Da quanto su esposto ed evidenziato, quindi, le somme contenute nell’intimazione di pagamento e posti alla base della cartella esattoriale summenzionata, risultano irrimediabilmente prescritte, e riguardanti la Prefettura di Vibo Valentia.
Pertanto accolta la domanda giudiziaria, riguardo alle somme dovute per violazioni amministrative e relativi accessori alla Prefettura di Vibo Valentia, accolta l’eccezione di prescrizione, le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, e liquidate solo a carico dell’Ader, non avendo l’Ente impositore svolto alcuna difesa né risulta essere responsabile delle ragioni dell’accoglimento del giudizio, considerato che l’intervenuta prescrizione risulta essere dovuta a responsabilità del Concessionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Contenzioso Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
- Accoglie il ricorso e dichiara l’Intimazione di pagamento n.(…) e notificata il 29.11.2019 e riferita alla sola Cartella Esattoriale n.(…) notificata il 13.02.2012 per conto della Prefettura di Vibo Valentia per violazioni e sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981, inefficace per prescrizione delle somme ivi contenute ed intimate in pagamento nella sottostante Cartelle Esattoriale, per come rilevato in parte motiva in riferimento alla sola Cartella Esattoriale n.(…) notificata il 13.02.2012.
- condanna, conseguentemente, l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona dei legali rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro.1.750,00, oltre spese forfettarie, cpa ed iva come per legge, se dovuta, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- Compensa le spese tra le altre parti.
Così deciso in Lamezia Terme, il 24 dicembre 2021.
Depositata in Cancelleria il 3 gennaio 2022.
COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza di merito si pone sulla scia dell’orientamento consolidato secondo cui l’azione esecutiva volta al recupero del credito obbligazionario derivanti da sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981 non opposto è soggetta non al termine decennale di prescrizione ordinario di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione delle sanzioni amministrative e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla L. n. 689 del 1981, su tali presupposti deve ed è stata data valutazione sulla intervenuta o meno prescrizione.
Il ragionamento operato dal gudicante è adeso a quella giurisprudenza sia di merito, Trib. Roma sen. n. 4549 del 6.05.2015, che di legittimità, S.C. n.12263/07, che ritiene, che “… l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della PA, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte. di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione …”; principio quello sù espresso che è utilmente applicabile anche nella fattispecie in esame per identità di ratio dal momento che neppure ai ruoli formali dagli enti pubblici per la riscossione dei crediti per sanzioni amministrative ed alle conseguenti cartelle esattoriali può attribuirsi natura giurisdizionale. (In tal senso S.C. Sez. Un. n.23397/2016)