Comm. trib. regionale Puglia Taranto Sez. XXVIII, Sent., 21-01-2022, n. 115
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PUGLIA SEZ.STACCATA DI TARANTO
VENTIOTTESIMA SEZIONE
riunita con l’intervento dei Signori:
VENTURA FRANCESCO SAVERIO – Presidente e Relatore
PADOVANO ONOFRIO – Giudice
POLIGNANO ANTONIO – Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 4157/2016, depositato il 08/09/2016, – avverso la pronuncia sentenza n. 497/2016 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO
contro:
(…)
proposto dagli apppellanti:
(…) difeso da: M.G., ………………74019 PALAGIANO TA
difeso da: R.T., ……………………… CASTELLANETA TA
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. XXXXXTARSU/TIA 2008
Svolgimento del processo
Il sig. XXXXX, avverso l’avviso di accertamento Tarsu 2008, notificatogli dalla XXXX S.r.l. per conto del Comune di XX, proponeva ricorso alla CTP di Taranto, eccependo, preliminarmente, la inesistenza per difetto di sottoscrizione, per la mancata emissione di ingiunzione di pagamento, per difetto di notificazione dell’atto impugnato, nonché per intervenuta prescrizione e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio.
Nessuno si costituiva per il Comune di CXXXX.
La CTP di Taranto, sezione 1, con sentenza numero 497 /1/2016, rigettava il ricorso, nulla per le spese a causa della mancata costituzione del Comune convenuto.
Avverso tale sentenza proponeva appello a questa C.T.R. il contribuente, eccependo l’errata ed illegittima determinazione dei Giudici di prime cure, per violazione dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostanzialmente riproponendo tutti i motivi contenuti nel ricorso introduttivo, lamentandone la mancata compiuta disamina e concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente annullamento dell’atto originariamente opposto, insistendo, in modo particolare, sulla eccepita prescrizione, vinte le spese di giudizio.
Anche in questa sede, il Comune non si costituiva.
Motivi della decisione
L’appello proposto dal signor XXXXX, avverso la sentenza n. 497/2016, del 20/1/2016, depositata il 23/2/2016, della CTP di Taranto, sezione 1, è fondato e viene, pertanto, accolto.
Osserva il Collegio che, preliminarmente, ancor prima di affrontare le questioni di merito, occorre verificare la sussistenza della eccepita prescrizione per tardività di notifica dell’avviso di accertamento. Sotto tale profilo, risulta evidente che, nella parte motiva della decisione impugnata, i primi Giudici, testualmente, hanno statuito: “Osserva la Commissione che la eccezione relativa alla prescrizione del credito sollevata in via principale dal ricorrente è infondata, in quanto l’avviso è stato consegnato per la spedizione tempestivamente e cioè il 31/12/13 e quindi entro il termine quinquennale previsto dalla normativa”.
Tale assunto è supportato dalla documentazione versata in atti e, più in particolare dallo “Esito della spedizione” di Posteitaliane, da cui inequivocabilmente e testualmente risulta la data di accettazione del 31 dicembre 2013 e la consegna effettuata dal portalettere del centro postale di Castellaneta, in data 3 gennaio 2014. Quindi è pacifico, in quanto risultante per tabulas, che l’avviso per la spedizione è stato consegnato in data 31/12/2013, dando così, per acclarato che la prescrizione non possa essere ritenuta operante sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
VERA, quindi, la circostanza ed errata e NON VERA l’affermazione del contribuente, contenuta a pagina 3 del ricorso in appello, che oppone che ” agli atti del giudizio NON VI E’ UN SOLO DOCUMENTO che possa attestare quanto affermato dal primo Giudicante”; tuttavia, il Collegio deve rilevare che, dopo iniziali contrasti giurisprudenziali di legittimità e di merito, il più recente orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. sentt. 15298/2008,17644/2008, Ordinanza n.351/14, sent. n. 385/2017), ha ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione limitatamente alle ipotesi di decadenza, mentre in materia di prescrizione, come nella questione di che trattasi, la Cassazione si è pronunciata concordemente in senso negativo affermando che ” La data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare varrebbe infatti se si trattasse di decadenza, ossia nel caso in cui viene imposto all’interessato di proporre l’azione giudiziaria entro il termine perentorio…, Poiché però si tratta di estinzione del diritto non già per decadenza ma per prescrizione , l’effetto introduttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale non certamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore”, precisando che, in materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generaleaffermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost.-secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda alla ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione” (Cass. 17644/08, 13588/09, 4587/09, 9841/2010, 26804/2013 e Cass. S.U. n. 24822/2015, Cass. 10.1.2019, sent. n 461), in cui rileva la data di effettiva consegna al destinatario.
Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal suddetto orientamento giurisprudenziale di legittimità, che fa proprio e conseguentemente rileva che la notifica dell’avviso di accertamento effettuata il 3 gennaio 2014 al contribuente appellante risulta tardiva, poiché intervenuta oltre il termine prescrizionale quinquennale che andava a scadere il 31/12/2013.
Le conclusioni rassegnate su tale questione pregiudiziale rendono superfluo l’esame e l’approfondimento degli altri motivi di appello che, ancorché a prima vista appaiono infondati, rimangono comunque assorbiti, giacché ininfluenti ai fini della presente decisione, con la conseguenza che l’appello del contribuente viene accolto e la sentenza impugnata viene riformata.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione del Comune di XXXXX, della controvertibilità della questione trattata, solo recentemente risolta in via definitiva dalla Corte di Cassazione a S.U., considerato anche che la controversia trattata viene definita su questioni di rito e non di merito, mai opposte dal contribuente appellante.
P.Q.M.
Accoglie l’appello. Spese compensate.
Taranto il 12 novembre 2021.
COMMENTO: Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. sentt. 15298/2008,17644/2008, Ordinanza n.351/14, sent. n. 385/2017), si è ritenuto applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione limitatamente alle ipotesi di decadenza, mentre in materia di prescrizione, come nella questione di che trattasi, la Cassazione si è pronunciata concordemente in senso negativo affermando che ” La data di consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare varrebbe infatti se si trattasse di decadenza, ossia nel caso in cui viene imposto all’interessato di proporre l’azione giudiziaria entro il termine perentorio…, Poiché però si tratta di estinzione del diritto non già per decadenza ma per prescrizione, l’effetto introduttivo del relativo termine esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale non certamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore“, precisando che, in materia di prescrizione, la consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost.-secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, non si estenda alla ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione” (Cass. 17644/08, 13588/09, 4587/09, 9841/2010, 26804/2013 e Cass. S.U. n. 24822/2015, Cass. 10.1.2019, sent. n 461), in cui rileva la data di effettiva consegna al destinatario.