Comm. trib. prov. Calabria Cosenza Sez. III, Sent., 24-01-2022, n. 505


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA

TERZA SEZIONE

riunita in udienza il 21/01/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

GENISE ANGELO ANTONIO, – Presidente e Relatore

CESTONE ANTONIO, – Giudice

GRANIERI DARIO ANTONIO, – Giudice

in data 21/01/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 57/2020 depositato il 08/01/2020

proposto da

(…)-(…) Difeso da ed elettivamente domiciliato presso(…)

contro

Regione Calabria, elettivamente domiciliato presso contenziosotributariocs.bilancio@pec.regione.calabria.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza, elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate – Riscossione – Cosenza, elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ALTRO 2002

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IVA-ALTRO 2002

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ALTRO 2001

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IVA-ALTRO 2001

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRAP 2001

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2000

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IRPEF-ALTRO 2000

– ESTRATTO DI RUOLO n. (…) IVA-ALTRO 2000

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come in atti.

Svolgimento del processo

Con ricorso/reclamo notificato il 26 settembre 2019 all’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’Agenzia delle Entrate di Cosenza e alla Regione Calabria e depositato il 8 gennaio 2020 presso questa Commissione Tributaria Provinciale, il sig.(…) nato(…) residente alla (…)), rappresentato e difeso dall’Avv.(…), ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in(…) impugnava, attraverso i relativi estratti, rilasciatigli il 8 luglio 2019, i ruoli di cui alle cartelle …..

Allegava il ricorrente l’omessa notifica delle cartelle in questione e la prescrizione delle pretese in esse contenute e concludeva chiedendo l’annullamento dei ruoli impugnati, con vittoria di spese e distrazione al difensore antistatario

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate di Cosenza eccependo preliminarmente il proprio, parziale, difetto di legittimazione passiva; proseguiva la resistente rimettendo alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione la prova della rituale notifica delle cartelle intimate, contestando i restanti motivi di ricorso e concludendo per l’inammissibilità/rigetto dello stesso, con vittoria di spese.

Si costituiva la Regione Calabria, CF (…), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dirigente dott. D. G., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti la notifica delle cartella; proseguiva la resistente sostenendo l’inammissibilità del ricorso, attesa la rituale notifica degli avvisi di accertamento posti a base delle cartelle relative alle pretese di sua spettanza e, comunque, l’insussistenza della prescrizione delle stesse e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Replicava il ricorrente con memorie.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.

All’esito dell’udienza del 21 gennaio 2022 la causa veniva decisa.

Motivi della decisione

Ritiene preliminarmente questo Collegio che non possa trovare applicazione nel presente giudizio la norma di cui all’art. 4 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 – introdotta, in sede di conversione del DI 146/2021, dall’art. 3 bis della L. n. 215 del 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021- secondo la quale “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”; ciò in applicazione della regola tempus regit processum – principio derivante dalla norma della Costituzione relativa al giusto processo, art.111 della Cost. e, in particolare, dalla regola di questa che impone la parità delle armi delle parti e che sembra aver trovato, seppure incidentalmente, espresso riconoscimento da parte della stessa Corte Costituzionale ( sent 13/2018)- in ossequio alla quale, le modifiche normative di leggi processuali trovano applicazione solo per le azioni giurisdizionali proposte successivamente alla loro introduzione e non possono applicarsi ai processi in corso; orbene, non sembra esserci dubbio che la novella in questione sia intervenuta sull’art.19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per come interpretato dal diritto vivente (Cass Su 19704/ 2015), per cui deve ritenersi che la stessa abbia natura processuale, con conseguente applicazione della citata regola ( sul punto, anche Cass. 2276/2017 : “il principio processuale del tempus regit actum va correttamente inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore di una novella in materia processuale, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere); ne consegue che, dovendosi, nel caso in esame, far riferimento alla disciplina processuale vigente al momento dell’introduzione della domanda, il ricorso avverso l’estratto di ruolo, sotto l’aspetto in esame, deve ritenersi ammissibile.

Ciò posto il ricorso deve ritenersi fondato per i motivo di cui appresso; a fronte della specifica contestazione sul punto da parte del ricorrente, le resistenti non hanno provato la notifica delle cartelle riguardanti i ruoli impugnati: l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è neanche costituita. Mancando la prova della notifica delle cartelle in questione e contenendo le stesse iscrizioni a ruolo riguardanti pretese relative ad oltre 10 anni prima dell’impugnazione degli estratti di ruolo, deve ritenersi fondato il motivo di ricorso attinente alla prescrizione di tali pretese.

In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna delle resistenti al pagamento in favore del ricorrente, con distrazione all’Avv.to R.P., delle spese di giudizio che si liquidano:

in Euro. 360,00 per spese, poste a carico delle resistenti, in solido;

in Euro. 2.500,00 per compenso professionale , Iva, cap e accessori, poste a carico dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza e dell’Agenzia Entrate Riscossione, in solido;

in Euro.500,00 per compenso professionale , Iva, cap e accessori, poste a carico della Regione Calabria e dell’Agenzia Entrate Riscossione, in solido;

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e , per l’effetto, annulla gli atti impugnati

Condanna le resistenti al pagamento in favore del ricorrente, con distrazione all’Avv.to L.S.F., delle spese di giudizio che liquida:

in Euro.360,00 per spese, ponendole a carico delle resistenti, in solido;

in Euro. 2.500,00 per compenso professionale , Iva, cap e accessori, ponendole a carico dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza e dell’Agenzia Entrate Riscossione, in solido;

in Euro.500,00 per compenso professionale , Iva, cap e accessori, ponendole a carico della Regione Calabria e dell’Agenzia Entrate Riscossione, in solido;

Così deciso in Cosenza il 21 gennaio 2022.


COMMENTO: La sentenza in oggetto affronta una problematica già nota, cioè la possibilità dell’impugnazione o meno dell’estratto di ruolo.  La novità però attiene al fatto che la decisione è stata pronunciata dopo l’entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 – introdotto, in sede di conversione del DI 146/2021, dall’art. 3 bis della L. n. 215 del 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021- secondo il quale “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

La commissione tributaria ritiene ammissibile l’impugnazione delle cartelle di pagamento mediante estratto di ruolo effettuato prima del 21 dicembre 2021 in applicazione del principio processuale “tempus regit processum” principio derivante dalla norma della Costituzione relativa al giusto processo, art. 111 della Cost. e, in particolare, dalla regola di questa che impone la parità delle armi delle parti e che sembra aver trovato, seppure incidentalmente, espresso riconoscimento da parte della stessa Corte Costituzionale (sent. 13/2018)- in ossequio alla quale, le modifiche normative di leggi processuali trovano applicazione solo per le azioni giurisdizionali proposte successivamente alla loro introduzione e non possono applicarsi ai processi in corso.

Gli atti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore di una norma processuale, ancorchè applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere, anche negli effetti.

(Sulla stessa interpretazione si veda Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. I, Sent., 26-01-2022, n. 19, in pubblicazione su questa rivista il 17/03/2022; contra  Comm. trib. prov. Sicilia Catania Sez. XII, Sent., 26-01-2022, n. 608, in pubblicazione su questa rivista il 24/03/2022).