Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. I, Sent., 26-01-2022, n. 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL’EMILIA
PRIMA SEZIONE
riunita in udienza il 25/01/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI MARCO, – Presidente e Relatore
REGGIONI MARA, – Giudice
ROMITELLI BRUNO, – Giudice
in data 25/01/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 129/2021 depositato il 12/07/2021
proposto da E.C. – (…) Difeso da F.C.- Avv – (…) ed elettivamente domiciliato presso ……….@pec.ordineforense.salerno.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia, elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate – Riscossione – Reggio Nell’Emilia, elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2008
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2009
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2010
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2011
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2012
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2013
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ALTRO 2014
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Svolgimento del processo
1-Il sig. E.C. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso estratti di ruolo; assume il Ricorrente che in data 22/01/2021 si sarebbe recato presso il locale Ufficio dell’intimata Agenzia al fine di verificare l’eventuale sussistenza di debiti fiscali, chiedendo copia degli estratti di ruolo esistenti; in tale occasione, come rilevabile dai suddetti estratti, avrebbe avuto notizia della notifica di una serie di cartelle di pagamento e di atti presupposti, di cui non aveva mai avuto notizia prima e che assume non esserGli mai stati notificate/i; dagli estratti di ruolo impugnati emerge che le richiamate cartelle di pagamento, emesse per crediti dell’Agenzia delle Entrate, per un ammontare complessivo di Euro 16.684,00, Gli sarebbero state notificate in un lasso di tempo ricompreso tra 31/03/2013 ed il 23/09/2019; nel gravame chiede, pertanto, venga dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento di cui ai suddetti estratti di ruolo eccependo, pregiudizialmente, la carente notifica delle stesse e, nel merito, comunque, l’intervenuta prescrizione ,quinquennale, quanto meno, in parte qua, dei crediti erariali; chiede, infine, in accoglimento del ricorso, l’annullamento delle stesse; vinte le spese; l’intimata Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui deduce la corretta notifica delle cartelle posto che la stessa sarebbe avvenuta, come da documentazione in atti, o ex art. 140 c.p.c. o ex art. 60, 1 comma , lett e) D.P.R. n. 600 del 1973 o tramite pec.; quanto alla ipotizzata intervenuta prescrizione dei crediti erariali, in disparte del fatto che la stessa sia decennale e non quinquennale, deduce come la sia stata, più volte, interrotta con intimazioni di pagamento notificate a far tempo dal 05/09/2017 al 17/09/2019; comproverebbero la perfezionata notifica delle suddette intimazioni, la richieste di rateazione di pagamento delle stesse; chiede, infine, il rigetto del ricorso; vinte le spese; l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, presenta atto di intervento adesivo ex art.14,comma 3, del rito al fine, essenzialmente, di dedurre la tempestività delle notifiche degli atti prodromici alla cartelle di pagamento; chiede, anch’Essa, il rigetto del ricorso; vinte le spese.
Motivi della decisione
Pregiudizialmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso; va, infatti affermato il principio che il disposto dell’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n.301) che ha disposto con l’art. 1, comma 1, la conversione con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, secondo cui “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. è norma applicabile solo ai ricorsi presentati a far tempo dal 21 dicembre 2021, giorno di sua entrata in vigore; infatti*la stessa non può essere qualificata come norma di interpretazione autentica posto che non è qualificata come tale dall’art.1,comma 2, della L. n. 212 del 2000, Statuto del Contribuente, né comunque può dirsi risolva contrasti interpretativi essendo pacifico, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, che è ammessa l’impugnabilità degli estratti di ruolo; infatti: “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.”Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 (Rv. 636309-1),——S ez. 5 Sentenza n. 27799 del 31 /10/2018 (Rv.651082-1);**la stessa non può certo essere qualificata come norma di carattere processuale e, dunque, immediatamente applicabile, posto che non regola modalità di introduzione del gravame o di gestione processuale dello stesso ma, di fatto modifica, limitandola, la platea degli atti impugnabili; agisce dunque sui “presupposti” del processo non sul “governo ” del processo ;va dunque applicato il principio del “tempus regit actum” trattandosi di norma sostanziale e non processuale; tanto più che, come ha costantemente sottolineato la giurisprudenza di legittimità, prima richiamata, il diritto di difesa del contribuente che ,”….. non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.” ; *** la stessa non fa venire meno l’interesse ad agire del Ricorrente, che deve sussistere sia al momento dell’introduzione del gravame che al momento della sua decisione ,posto che l’interesse a tutelarsi da un’ ipotetica violazione di un suo diritto permane integro, anche al momento della decisone del gravame.
3-Passando ora al merito del ricorso va affermata la sua infondatezza; infatti: l’intimata Agenzia ha dimostrato, con documenti in atti, la corretta notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento, di cui risulta provata la richiesta di rateazione del versamento; né può ritersi fondata l’eccezione di prescrizione, quinquennale, del credito erariale come assume il Ricorrente state il fatto che del proprio debito tributario sarebbe venuto a conoscenza solo in occasione della consegna degli estratti di ruolo impugnati; infatti, anche a voler assumere che la prescrizione dei suddetti crediti erariali sia quinquennale e non decennale, va detto che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, anche la, stessa, prescrizione quinquennale risulta pacificamente interrotta dalle intimazioni di pagamento notificateGli.
4-In conclusione il ricorso va respinto; le spese di giudizio vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso; le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 500(cinquecento) a favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione mentre vanno compensate quelle relative all’intervento adesivo espletato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia.
Reggio Emilia il 25 gennaio 2022.
COMMENTO: La sentenza in oggetto si pone sulla scia della pronuncia della Comm. trib. prov. Calabria Cosenza Sez. III, Sent., 24-01-2022, n. 505, affrontando una problematica già nota, cioè la possibilità dell’impugnazione o meno dell’estratto di ruolo. La novità però attiene al fatto che la decisione è stata pronunciata dopo l’entrata in vigore del comma 4 bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 – introdotto, in sede di conversione del DI 146/2021, dall’art. 3 bis della L. n. 215 del 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021- secondo il quale “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La commissione tributaria ritiene ammissibile l’impugnazione delle cartelle di pagamento mediante estratto di ruolo effettuato prima del 21 dicembre 2021 in applicazione del principio processuale “tempus regit processum” principio derivante dalla norma della Costituzione relativa al giusto processo, art. 111 della Cost. e, in particolare, dalla regola di questa che impone la parità delle armi delle parti e che sembra aver trovato, seppure incidentalmente, espresso riconoscimento da parte della stessa Corte Costituzionale (sent. 13/2018)- in ossequio alla quale, le modifiche normative di leggi processuali trovano applicazione solo per le azioni giurisdizionali proposte successivamente alla loro introduzione e non possono applicarsi ai processi in corso.
Gli atti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore di una norma processuale, ancorchè applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere, anche negli effetti.
(Sulla stessa interpretazione si veda Comm. trib. prov. Calabria Cosenza Sez. III, Sent., 24-01-2022, n. 505, pubblicata su questa rivista il 10/03/2022; contra Comm. trib. prov. Sicilia Catania Sez. XII, Sent., 26-01-2022, n. 608, in pubblicazione su questa rivista il 24/03/2022).