Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sez. II, 07 marzo 2022 n. 1105
Svolgimento del processo
Con il ricorso/reclamo in esame, inviato via telematicamente in data 22/07/2020, viene contestata la cartella esattoriale n.(…), ruolo n.2019/002641, ritirata presso la casa comunale in data 07/01/2020, con la quale il comune di Siracusa, a seguito di avviso di accertamento notificato in data 26/01/2017, chiede il pagamento di Euro 1.273,81 per IMU, anno 2013, dovuta su immobili siti nel proprio territorio.
Il ricorrente P.C., rappresentato e difeso per come in atti, eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiede l’annullamento, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarre al difensore antistatario:
1) per inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidità della sua sottoscrizione, in violazione dell’art.12, co. 4 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art.21 septies della L. n. 241 del 1990;
2) per omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento quale atto presupposto necessario e per consequenziale omessa attivazione dell’obbligatorio contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale;
3) per difetto di motivazione in violazione degli artt.7 e 17 della L. n. 212 del 2000, dell’art.3 della L. n. 241 del 1990, dell’art.41, comma 2, lett. c) della Carta dei diritti fondamentali U.E. e dell’art.24 della Costituzione, violazione che, in fattispecie si sostanzia anche nella inesistenza e mancata allegazione del titolo prodromico legittimante l’obbligazione erariale avanzata;
4) per inesistenza della pretesa creditoria, stante l’intervenuta decadenza e l’inesigibilità delle somme pretese per intervenuta prescrizione.
La R.S. S.p.A. (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) si costituisce in giudizio eccependo: a) la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio; b) l’improcedibilità in violazione dell’art.17bis e richiesta di sospensione del giudizio; c) la legittimità della procedura di riscossione. Conclude come da comparsa, chiedendo l’integrazione del contraddittorio.
Con successiva memoria, il ricorrente insiste nelle argomentazioni già svolte illustrandole con precedenti giurisprudenziali.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
Motivi della decisione
La Commissione, in via preliminare, rileva che l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità della cartella esattoriale, il cui ente impositore (comune di Siracusa) non è stato chiamato in giudizio, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del Concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del Concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore (Cassazione Sezione Unite – sentenza n.16412/07).
Sempre in via preliminare, la Commissione rileva che la Corte Costituzionale, con decisione n.98/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art.17/bis del D.Lgs. n. 546 del 1992. Per effetto di tale dichiarazione, l’eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimane priva di conseguenze giuridiche. In ogni caso, il ricorrente ha proposto ricorso/reclamo così come previsto dal sopracitato articolo. L’eccezione formulata dalla R.S. S.p.A. (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) va, pertanto, disattesa.
Passando all’esame del merito, la Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva, alla luce delle nuove disposizioni in materia di tributi locali introdotte dalla L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), che l’eccezione relativa alla mancata notifica dell’avviso di accertamento è fondata e va accolta.
Invero, l’art.1, commi dal 161 al 167, ha modificato tutte le norme relative alla riscossione dei tributi locali (ICI, IMU, TARSU che sta diventando TIA, TOSAP etc.) prevedendo una disciplina unitaria in ordine alla tipologia degli atti impositivi degli Enti Locali, al loro contenuto e ai tempi di emissione. Dal 01/01/2007, quindi, è consentita all’Ente Locale l’emissione di due soli atti impositivi: l’avviso di accertamento in rettifica e l’avviso di accertamento d’ufficio.
Il comma 171, della sopradetta legge, dispone che le norme si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ovvero al 01/01/2007.
Nel caso in esame, trattandosi di IMU anno 2014, il comune di Siracusa, in forza della L. n. 296 del 2006, non può procedere direttamente all’iscrizione a ruolo della tassa non versata se prima non emette l’avviso di accertamento d’ufficio da notificare, a pena di decadenza e con i requisiti previsti dai commi dal 161 al 167, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al pagamento della tassa e cioè entro il 31/12/2017. Notifica che, anche se riportata nella motivazione della cartella esattoriale impugnata, non viene provata.
Restando assorbito ogni altro ulteriore profilo della questione e tenuto conto che trattasi di accoglimento per intervenuta decadenza, ricorrono giusti motivi, ex art.92 comma 2 del c.p.c., per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Siracusa il 9 febbraio 2022.
COMMENTO REDAZIONALE– In materia di tributi locali (nel caso di specie: IMU), l’art. 1, commi 161-167, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 impedisce all’Ente impositore di procedere direttamente all’iscrizione a ruolo della somma da riscuotere, imponendogli al contrario la preventiva notifica dell’avviso di accertamento (in rettifica o d’ufficio).
Sulla base di tale principio, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa annulla la cartella di pagamento impugnata a causa della mancata prova della notifica dell’avviso di accertamento, soltanto indicata nella motivazione della cartella di pagamento, ma in concreto non provata.
Tale disciplina, che l’art. 1, commi 161-167, Legge 296/2006 ha generalizzato per tutti i tributi locali (i.e.: ICI, IMU, TARSU, TIA, TOSAP, etc.) a decorrere dal 1° gennaio 2007, risultava senza dubbio applicabile alla fattispecie in esame, relativa ad IMU per l’annualità di imposta 2014.
Per tale motivo, il ricorso del contribuente viene accolto, mancando la prova della notifica dell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza prescritto dall’art. 1, comma 161, Legge 296/2006 (i.e.: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento incompleti e/o completamente omessi sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati).
Malgrado l’integrale accoglimento del ricorso, la Commissione tributaria Provinciale di Siracusa ritiene la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, stanti l’assorbimento di tutte le ulteriori doglianze sollevate dal contribuente e la considerazione che l’accoglimento del ricorso sia dipeso da decadenza.