Comm. Trib. Regionale Campania Napoli, Sez. XIX, sent., 2 maggio 2022, n. 3742
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMM. TRIB. REG. PER LA CAMPANIA
DICIANNOVESIMA SEZIONE/COLLEGIO
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato innanzi alla CTP di Caserta (sez. 12), la sig.ra … impugnava l’avviso di accertamento notificato il 20.01.2020 relativo a IMU per l’anno d’imposta 2014 per l’ammontare di Euro 287,00.
I Giudici di primo grado rigettavano il ricorso, dopo aver respinto le doglianze relative sia al difetto di motivazione (non potendosi ritenere viziato l’atto che non presentava in allegato atti a contenuto generale quali le delibere del consiglio comunale, da ritenersi conosciuti in ragione degli oneri di pubblicazione degli stessi) sia al difetto di sottoscrizione dell’atto (superato dalla circostanza che la firma autografa degli accertamenti emessi con sistemi informativi meccanizzati era surrogata dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile). Veniva altresì rigettata l’eccezione di decadenza, dal momento che la notifica dell’atto di accertamento si era perfezionata nei termini di legge con la spedizione dell’atto in data 21.12.2019 nel rispetto del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Infine, in ordine all’irretroattività della delibera di approvazione delle aliquote, secondo i giudici di primo grado, la norma che fissava un dato termine (fino alla delibera del bilancio di previsione) non fosse applicabile agli enti comunali in dissesto per deliberare sui tariffe ed aliquote. Nel caso di specie, invero, secondo i primi giudici, siccome la delibera del Commissario che stabiliva le aliquote (nella misura massima prevista dalla normativa vigente) era intervenuta entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissesto (31.12.2014) poteva applicarsi anche all’anno 2014.
Proponeva appello la contribuente fondato sui seguenti motivi:
1) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, con particolare riferimento alla mancata chiarezza dei calcoli posti a fondamento dell’atto impugnato;
2) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in judicando commesso dai giudici di prime cure per non aver dichiarato la nullità dell’atto impugnato in quanto basato su delibera illegittima e/o comunque non applicabile e/o inefficace per l’anno 2014, in violazione del principio di irretroattività degli atti impositivi intervenuti oltre il termine perentorio previsto per legge;
3) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in judicando commesso dai giudici di prime cure per non aver dichiarato la nullità dell’atto per difetto di motivazione;
4) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in judicando commesso dai giudici di prime cure per non aver dichiarato la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione;
5) Inversione dell’onere della prova in violazione dell’art. 2697 c.c. e carenza di legittimazione passiva, non possedendo gli immobili riportati nell’atto impugnato;
6) Eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in judicando commesso dai giudici di prime cure per non aver dichiarato la nullità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza e prescrizione e per l’inapplicabilità della scissione soggettiva della notifica.
Si costituiva in giudizio il Comune di San Nicola La Strada, depositando memoria difensiva.
All’udienza del 07.04.2022, nessuna delle parti insisteva per la discussione in pubblica udienza, pertanto ai sensi dell’ art. 27 comma 2 D.L. n. 137 del 2020 il collegio si riservava la decisione.
Motivi della decisione
L’appello è fondato e deve essere accolto.
Dei vari motivi di gravame che riproducono le medesime doglianze già respinte con argomentazioni in gran parte condivisibili da questo Collegio, resta insuperabile quello inerente la contestata retroattività delle delibere che hanno fissato le aliquote dell’Imu oggetto di accertamento.
Invero l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il bilancio di previsione dev’essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, salvo che il termine sia differito con decreto ministeriale. Tale norma regola appunto l’efficacia temporale delle modifiche delle tariffe nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote a partire dal 1 gennaio dell’esercizio di riferimento e pertanto, nel caso di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, anche retroattivamente rispetto al momento della deliberazione dell’aumento. Per l’anno 2014, in particolare, il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato oggetto di successive proroghe disposte con decreti ministeriali fino al 30.9.2014. Nel caso di specie l’aumento delle tariffe per avere efficacia per l’anno 2014 avrebbe dovuto essere deliberato entro il medesimo termine (differito) del 30.9.2014 e, non essendo ciò avvenuto, nessun aumento potrà più essere previsto per tale anno.
In mancanza di bilancio di previsione regolarmente approvato, il Comune di S. Nicola La Strada dichiarava, poi, lo stato di dissesto con Delib. del 31 dicembre 2014 e in tale situazione trova applicazione la norma dell’art. 251 TU Enti Locali che prevede che “
- Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonchè i limiti reddituali, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
- La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l’organo regionale di controllo procede a norma dell’art. 136 “.
A ben vedere, quest’ultimo termine previsto dall’ art. 251 non interferisce affatto con la disposizione dell’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (che prevede il termine di approvazione del bilancio di previsione) né ad esso si sovrappone, ma opera su un piano diverso ed è volto unicamente a stabilire, nella situazione di dichiarato dissesto, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima ma senza alcun effetto retroattivo.
Nel caso di specie in adempimento di tale obbligo il Comune di San Nicola la Strada ha emesso nella medesima data della delibera di dissesto anche la delibera di aumento della tariffa IMU e solo dopo 20 gg. quella relativa della tariffa TASI.
Tali delibere, pure emesse nel rispetto del termine previsto dall’art. 251 T. U. e dunque legittimamente adottate, tuttavia sono destinate ad avere i loro effetti solo per l’anno 2015, non potendo operare in modo retroattivo (come invero ribadito dalla previsione del secondo comma dell’art. 251 di efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato).
Infatti l’efficacia di tali deliberazioni segue il principio generale della irretroattività degli atti impositivi (sempre applicabile in mancanza di espressa deroga stabilita dalla legge) e, pertanto, le delibere, pur legittimamente emesse nel termine previsto dall’art. 251 cit., esplicano i loro effetti solo per l’anno 2015, poichè la norma stessa non ha previsto alcuna efficacia retroattiva e neppure tale efficacia può ritenersi connaturata alla tipologia o alla natura della disposizione. Anzi l’irretroattività della norma impositiva (sfavorevole al contribuente) risponde nel caso di specie all’esigenza di certezza della imposizione e di tutela dell’affidamento ed è conforme al criterio della capacità contributiva che va sempre correlato all’attualità.
Ne consegue che l’avviso di accertamento impugnato, che ha illegittimamente applicato l’aumento delle tariffe per l ‘anno 2014, va annullato.
Quanto al regime delle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in considerazione che trattasi di controversia sulla quale il formante giurisprudenziale si è attestato allo stato su posizioni contrastanti.
P.Q.M.
Accoglie l’appello, in riforma della sentenza impugnata e compensa le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 7 aprile 2022.
MASSIMA: La CTR Campania ha ritenuto illegittimo l’atto di accertamento impugnato e ha riformato la sentenza di primo grado, in base al principio per cui nei comuni in dissesto, la deliberazione delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte nella misura massima consentita deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissesto e non ha effetto retroattivo.
Ciò in quanto il caso di specie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 251 D. Lgs. 267/2000, norma che prevede, nella situazione di dichiarato dissesto dell’ente locale, il termine per la legittima deliberazione delle tariffe nella misura massima, escludendo ogni effetto retroattivo.
Infatti, il principio generale della irretroattività degli atti impositivi è sempre applicabile in mancanza di una espressa deroga stabilita dalla legge, come quella prevista dagli art. 1, comma 169, l. 296/2000 e art. 151, D. Lgs. 267/2000 per le analoghe delibere assunte dai comuni non in dissesto.