Cass. civ., sez. VI-2, ord., 14 marzo 2022 n. 8226


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17350-2021 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA N. 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che la rappresenta e difende;                                                                                                                                                – ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato PATRIARCA PIER LUDOVICO, che la rappresenta e difende;                       – controricorrente –

avverso la sentenza n. 18208/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.

Svolgimento del processo

che il Relatore ha formulato la seguente proposta:

“ritenuto che la vicenda qui al vaglio, sulla base di quanto riporta la sentenza impugnata, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Giudice di pace rigettò l’opposizione avanzata da C.L. avverso il verbale elevato dalla Polizia locale del Comune di Roma, perché la propria autovettura era stata registrata da apposito sistema automatico transitare nella corsia riservata ai mezzi pubblici;

– il Tribunale di Roma rigettò l’impugnazione della C. sul presupposto che la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato il padre disabile della ricorrente, provvisto di regolare contrassegno rilasciato dal Comune di (OMISSIS), da solo non era bastevole, anche ad ammettere l’esposizione del contrassegno in parola (non rilevabile dal sistema automatico di controllo), a giustificare il transito in area interdetta, dovendo essere cura della persona autorizzata fare previa comunicazione di un tale suo diritto al comune di transito, diverso da quello del rilascio dell’autorizzazione;

– l’insoddisfatta appellante ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 36 e 38, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 11, comma 4, art. 381 Reg. att. esecuzione C.d.S. Il Giudice d’appello, in contrasto con il principio di diritto più volte enunciato in sede di legittimità, non aveva tenuto conto del fatto che l’autorizzazione in parola afferisce alla persona del disabile e, non collegata a un veicolo in particolare, autorizza il transito su qualsiasi mezzo, purché posto a servizio della persona autorizzata; aveva, inoltre, sempre in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, imposto un onere non previsto dalla legge alla persona trasportata, che secondo l’assunto censurato sarebbe tenuta a previamente segnalare l’utilizzo del “tagliando invalidi” nel territorio di un comune diverso da quello che ebbe a rilasciare l’autorizzazione.

1.1. La doglianza è manifestamente fondata.

Questa Corte già nel 2008 ebbe a chiarire che in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute nel del D.P.R. n. 610 del 1996, artt. 11 e 12 e nel regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 381, comma 2, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (in applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano) – Sez. 2, n. 719, 16/01/2008, R1). 601282 -.

Principio, questo, pienamente condiviso dalla giurisprudenza successiva (si vedano, ad es., Cass. nn. 21320/2017 e 76300/2019). Si è anche spiegata la ragione che sta alla base di una tale opzione ermeneutica: l’autorizzazione in parola, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non può porre limitazioni non previste dalla legge. Di talché, ove il controllo automatico, sia stato e effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto (se il controllo viene svolto dagli operatori il problema neppure si pone), ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.

  1. Alla luce di quanto esposto resta assorbito (assorbimento proprio) il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., per non essersi il tribunale pronunciato sulla denunciata mancanza di segnaletica indicante la corsia preferenziale”;
  2. ritenuto che Roma capitale resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;
  3. considerato che il Collegio condivide la proposta del Relatore, ulteriormente chiarendo che non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell’ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato;
  4. considerato che la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio; il Giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022


COMMENTO – La vicenda in esame ha ad oggetto l’opposizione alla sanzione amministrativa elevata ad una automobilista per transito nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

In entrambi i gradi di merito l’opposizione, fondata sulla circostanza che a bordo del veicolo fosse presente il padre della ricorrente, disabile e titolare di apposito “contrassegno invalidi”, era stata respinta. Secondo i Giudici di merito, pur volendo ammettere l’esposizione del contrassegno (non rilevabile dal sistema automatico di controllo), sarebbe stato comunque onere della ricorrente segnalare preventivamente l’utilizzo del “contrassegno invalidi” in un Comune diverso da quello che aveva rilasciato l’autorizzazione.

Tale decisione viene tuttavia completamente “ribaltata” dall’ordinanza in commento, la quale ribadisce l’ormai univoco indirizzo secondo cui il “contrassegno invalidi“, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che quest’ultima lo possa utilizzare esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio.

Per tale motivo, la validità di tale contrassegno non può essere limitata al territorio del Comune che lo ha rilasciato, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.

In senso analogo si erano già pronunciate, tra le altre Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 2008 n. 719  e Cass. civ., sez. II, 14 settembre 2017 n. 21320. Quest’ultima pronuncia ha peraltro ulteriormente chiarito che, anche laddove sia stato posto a carico del possessore del contrassegno speciale per disabili l’obbligo di comunicare il transito nella zona a traffico limitato entro le quarantotto ore successive, la violazione di tale obbligo non rende illegittimo l’accesso in tale area da parte del disabile che ne aveva diritto. Ciò in quanto l’imposizione di tale obbligo ex post (ossia entro le quarantotto ore successive all’accesso) è funzionale ad evitare di infliggere sanzioni amministrative a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 D.P.R. 503/1996, e non già ad ottenere un miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale (poiché, se la finalità fosse stata quest’ultima, l’obbligo avrebbe dovuto essere imposto ex ante, in modo da permettere all’Ente comunale l’effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato).

L’ordinanza in commento aderisce a tale indirizzo, precisando ulteriormente come la libertà di locomozione della persona disabile non possa essere ostacolata dalle difficoltà organizzative dell’Ente territoriale di transito, diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ed in particolare dall’inadeguatezza del suo sistema di controllo automatizzato, poiché ciò risulterebbe contrario alla ratio legis degli artt. 11-12 D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”) e dell’art. 381, comma 2, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), che è appunto quella di ridurre il più possibile gli impedimenti deambulatori della persona disabile.

E’ piuttosto onere dell’Ente locale adeguare i propri sistemi automatizzati di controllo a tale fattispecie, sperimentando (ad esempio) meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza.

Pertanto, in conclusione, ove il controllo automatico sia stato effettuato in maniera tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando esposto sul cruscotto, l’Ente locale dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma