Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. III, 12 settembre 2022 n. 3775
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
COMM. TRIB. REG. PER IL LAZIO
TERZA SEZIONE/COLLEGIO
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone appello contro la sentenza n. 4376/14/2021, con la quale la CTP di Roma accoglieva un ricorso del Sig. E. F. avverso la cartella di pagamento n. (…), nella parte relativa all’imposta di registro dovuta in relazione a sette atti di esecuzione mobiliare di cui alla sentenza n. 2013/2014 del Tribunale di Roma. Lamenta la appellante che erroneamente la CTP ha ritenuto non provata la previa notifica al contribuente degli atti prodromici alla cartella di pagamento; notifica invece dimostrata come da documentazione allegata all’atto di appello. Nell’odierno giudizio non si è costituito il contribuente.
Motivi della decisione
L’appello merita accoglimento, avendo la appellante Agenzia fornito idonea prova che al contribuente, prima della notifica della impugnata cartella di pagamento, erano stati notificati gli atti ad essa prodromici.
A tal fine l’Agenzia si è avvalsa del disposto dell’art. 58 comma secondo D.Lgs. n. 546 del 1992; norma riguardo alla quale più volte la Corte di Cassazione ha chiarito che il contenzioso tributario espressamente prevede e consente la produzione di documenti nuovi in appello; con la conseguenza che, fermo il divieto di produzione in grado di appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite nel giudizio di primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di appello pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (tra le tante Cass. Ord. 3615/2019 e 29087/2018).
Va altresì ricordato che la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale del citato art. 58 con la sentenza n. 199/2017.
Deve infine aggiungersi che la produzione di nuovi documenti in appello non è preclusa alla parte non costituitasi nel giudizio di primo grado: infatti alla mancata costituzione non può seguire una sorta di dichiarazione di contumacia, sì da impedire la possibilità di partecipare pienamente al giudizio di secondo grado onde far valere le proprie ragioni ed esercitare le proprie difese (in tal senso Cass. 21059/2007 e 12088/2011).
La condotta processuale dell’Agenzia, che solo nell’odierno secondo grado di giudizio ha fornito la prova delle suddette notifiche, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione accoglie l’appello. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Roma il 12 settembre 2022.
COMMENTO REDAZIONALE- La sentenza in oggetto si uniforma al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel processo tributario è ammessa senza alcun limite la produzione di nuovi documenti in appello, stante il carattere di specialità dell’art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992 rispetto all’art. 345, comma 3, c.p.c.
La predetta norma del processo tributario ha infatti superato il vaglio di costituzionalità sia rispetto ai principi di eguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Costituzione), sia rispetto alla tutela del diritto di difesa in giudizio (art. 24 Costituzione)- in riferimento ai quali la questione di legittimità è stata ritenuta infondata-, sia infine rispetto agli artt. 117, comma 1, Costituzione e art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali- in riferimento ai quali la questione è stata dichiarata inammissibile (Corte Costituzionale, sent., 14 luglio 2017 n. 199).
La facoltà di produzione in appello di nuovi documenti, pur se già esistenti al momento dello svolgimento del giudizio di primo grado, è concessa anche alla parte rimasta contumace in prime cure, senza alcuna limitazione.
In applicazione di tali principi, viene ritenuta ammissibile la produzione, per la prima volta in grado di appello, delle notifiche degli atti prodromici alla cartella di pagamento.
Di conseguenza, l’appello dell’Agenzia delle Entrate trova accoglimento; tuttavia, la circostanza dell’avvenuta produzione di detti documenti unicamente in secondo grado comporta la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.