La solidarietà tributaria non determina un litisconsorzio necessario tra i condebitori, essendo ciascuno di essi separatamente soggetto ai poteri di accertamento e di riscossione dell’Amministrazione finanziaria, salva la possibilità di riunione dei procedimenti o, in difetto, l’estensione al coobbligato del giudicato più favorevole formatosi nei confronti dell’altro, secondo la regola di cui all’art. 1306, comma 2, c.c. (Cass. civ., sez. V, ord., 10.03.2021 n. 6617).

Tale norma, in deroga al principio generale stabilito al comma 1 (secondo cui gli effetti della sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori), prevede che gli altri debitori possano opporre al comune creditore la sentenza favorevole ad altro debitore, salvo che la stessa sia fondata su ragioni personali relative a quest’ultimo (così, come, specularmente, gli altri creditori possono far valere contro il comune debitore la sentenza favorevole ad altro creditore, salve le eccezioni personali che il debitore può opporre a ciascuno di essi).

Pertanto il coobbligato, che sia destinatario di un atto impositivo, può sempre avvalersi del giudicato favorevole formatosi in un giudizio promosso da altro coobbligato, che non sia dipeso da ragioni strettamente personali a quest’ultimo. 

Tale regola, sancita per tutte le obbligazioni di matrice civilistica, vale “a maggior ragione” nel processo tributario, che ha natura costitutiva, in quanto volto all’annullamento di atti autoritativi viziati con efficacia tendenzialmente erga omnes (Cass. civ., sez. V, 05.12.2019 n. 31807; Cass. civ., sez. V, ord., 30.05.2022 n. 17348).

Pertanto, mentre la sentenza che respinge il ricorso di un coobbligato avverso un atto impositivo è sempre e comunque priva di efficacia nei confronti degli altri condebitori (in applicazione dell’art. 1306, comma 1, c.c.), la sentenza di accoglimento del ricorso, che non sia fondata su ragioni strettamente personali relative al soggetto che l’ha ottenuta, è suscettibile di dispiegare effetti favorevoli anche nei confronti degli altri coobbligati (art. 1306, comma 2, c.c.).

La facoltà di opporre l’estensione del giudicato favorevole ad altro coobbligato è ammessa sia quando colui che se ne avvale sia rimasto inerte, e non abbia quindi impugnato l’atto impositivo (Cass. civ., sez. V, ord., 09.02.2018 n. 3204 e Cass. civ., sez. V, ord., 12.01.2021 n. 235), sia quando abbia invece proposto impugnazione, ma quest’ultima non sia ancora stata definita con sentenza passata in giudicato (Cass. civ., sez. V, ord., 26.10.2021 n. 30043).

Al contrario, la facoltà di estensione del giudicato favorevole relativo ad altro coobbligato è radicalmente preclusa nel caso in cui il soggetto, che intenda farla valere, abbia già visto concludersi il giudizio da lui instaurato con una sentenza a sé sfavorevole passata in giudicato. 

In tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., il giudicato “stacca” il rapporto tra il contribuente ed il Fisco dalla propria causa originaria, integrandone una nuova, che riguarda esclusivamente la parte alla quale la decisione definitiva si riferisce (Cass. civ., sez. V, 19.08.2020 n. 17359 e Cass. civ., sez. V, ord., 09.03.2021 n. 6411).

E’ invece escluso che al giudicato sfavorevole possa essere equiparata la definitività dell’atto di riscossione per omessa impugnazione (Cass. civ., sez. V, ord., 12.01.2021 n. 235). Pertanto, il condebitore che non abbia impugnato l’atto impositivo potrà sempre avvalersi dell’eccezione di efficacia extra-soggettiva del giudicato favorevole ad altro coobbligato ex art. 1306, comma 2, c.c.

La suddetta eccezione non è comunque mai rilevabile d’ufficio, ma deve necessariamente essere proposta dalla parte interessata (Cass. civ., sez. V, 05.12.2019 n. 31807).

Spetta infatti unicamente al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba oppure no considerarsi a sé favorevole. 

Si tratta dell’esercizio di un diritto potestativo sostanziale che può essere esercitato solo dal suo titolare, e non può essere surrogato da un rilievo officioso del giudice.

L’eccezione di estensione del giudicato favorevole ad altro coobbligato è proponibile anche in caso di accoglimento solo parziale del ricorso proposto da quest’ultimo. 

In tal caso, la cartella che abbia reiterato nei confronti di uno dei coobbligati l’intera pretesa portata dall’originario avviso di accertamento, anziché quella rideterminata a seguito del giudicato parzialmente favorevole ad altro coobbligato, non è radicalmente nulla, e il Giudice deve procedere unicamente alla sua rideterminazione nel quantum debeatur (Cass. civ., sez. V, ord., 09.02.2018 n. 3204).

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma