Sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale del 17 ottobre 2022, n. 243, S.O. è stato pubblicato il Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, intitolato “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.
Il predetto testo normativo apporta rilevantissime novità a molteplici disposizioni del Codice di procedura civile e delle relative norme di attuazione.
Malgrado il D.lgs. 149/2022 sia entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 52), l’art. 35 dello stesso prevede che di regola, e salvo che sia diversamente disposto, le sue disposizioni abbiano effetto solo a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applichino ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; ai procedimenti pendenti alla predetta data del 30 giugno 2023 continueranno invece ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.
Ratio di tale disposizione è evidentemente quella di consentire agli operatori di disporre di una adeguato arco temporale per conoscere le nuove disposizioni e, per così dire, “prendere confidenza” con le stesse.
Una delle eccezioni al generale termine iniziale di efficacia di cui sopra è quello previsto per gli artt. 127, comma 3, 127-bis e 127-ter c.p.c., il cui termine di efficacia è anticipato al 1° gennaio 2023 e la cui applicabilità è estesa anche ai procedimenti civili già pendenti a tale data davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.
Si tratta di disposizioni che generalizzano le modalità “alternative” di svolgimento dell’udienza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza o mediante cd. “trattazione scritta”, introdotte dalla legislazione “emergenziale” nel periodo di epidemia da Covid-19 (art. 221, commi 4 e 6, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77) e che, in mancanza delle disposizioni introdotte dal D.lgs. 149/2022, sarebbero dovute cessare alla data del 31 dicembre 2022 (in base all’ultima proroga disposta dall’art. 16, comma 1, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni in Legge 25 febbraio 2022 n. 15).
L’anticipazione del termine di efficacia delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2023 è utile quindi ad evitare qualsiasi soluzione di continuità nell’applicazione di tali modalità di svolgimento delle udienze, che dunque cessano di configurarsi come “straordinarie” e motivate da esigenze sanitarie, e diventano invece, per così dire, “ordinarie”, a condizione che all’udienza non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.
In particolare, lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi può essere disposta dal giudice mediante provvedimento, da comunicarsi alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza stessa.
Ciascuna parte costituita ha facoltà, entro cinque giorni dalla comunicazione, di chiedere che l’udienza si svolga in presenza.
In tal caso, il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti che devono essere svolti in udienza.
E’ possibile altresì disporre una modalità di partecipazione cd. “mista”, ossia alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e mediante collegamento audiovisivo per le altre parti (e salva la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza).
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice deve dare espressamente atto nel provvedimento, i termini di quindici e cinque giorni possono essere abbreviati.
In alternativa, e sempre a condizione che non debba esserci la partecipazione di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, l’udienza, anche se già precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Tale modalità di svolgimento dell’udienza diviene addirittura “obbligatoria” nel caso in cui ne facciano richiesta tutte le parti costituite.
Con il provvedimento con cui dispone la trattazione scritta il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note.
Ciascuna delle parti può opporsi alla trattazione scritta entro cinque giorni dalla comunicazione: in tal caso, il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità.
Anche in tal caso, i termini prescritti dalla norma possono essere abbreviati, se ricorrono particolari ragioni di urgenza delle quali il giudice dà atto nel provvedimento.
Il termine per il provvedimento del giudice è fissato in trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, che è considerato a tutti gli effetti come data di udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato dal giudice, è previsto (analogamente a quanto già stabilito dalla normativa “emergenziale”) un meccanismo analogo a quello degli artt. 181 e 309 c.p.c. Il giudice, pertanto, assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte oppure fissa udienza; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.
Dott.ssa Cecilia Domenichini
Unicusano- Roma