Cass. Pen. sez. IV, sent. 17 giugno 2022, n. 23688
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRANTI Donatella – Presidente –
Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –
Dott. D’ANDREA Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/07/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D’ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del PG.
Svolgimento del processo
- Con sentenza del 5 luglio 2021 il G.I.P. del Tribunale di Roma ha applicato a G.C., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione, con pena sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
1.1. Alla G. era stato contestato il reato di cui all’art. 590 bis c.p., comma 5, n. 3, in relazione al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 40, comma 8, e art. 148, per avere, alla guida della sua auto, con condotta colposa, consistita nell’inosservanza delle indicate norme del codice della strada, invaso l’opposta corsia di marcia, superando un autobus nonostante la presenza della doppia striscia continua, andando a collidere frontalmente con un motociclo condotto da Ce.Al. che, a causa dell’urto, riportava lesioni (trauma cranico non commotivo, fratture costali bilaterali, sterno, vertebra b10, contusioni polmonari, ferita lacera cavo popliteo) giudicate guaribili in complessivi 70 giorni.
- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.C., a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, mancanza di motivazione e violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, con riferimento all’omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida.
La ricorrente lamenta che il decidente le avrebbe applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni due, in ossequio a quanto previsto dall’art. 222 C.d.S., comma 2, senza esprimere motivazione alcuna in proposito, solo indicando la norma di legge applicata.
- Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, con rinvio ad altro G.I.P. del Tribunale di Roma per quanto di competenza.
Motivi della decisione
- Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
- L’impugnazione è, in primo luogo, ammissibile, benché abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p..
Ed infatti, la novella della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, nell’introdurre l’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, ha limitato la proponibilità dell’impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nella specie, tuttavia, l’eccepita violazione ha ad oggetto una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice, cosicché le relative statuizioni ben possono essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall’art. 606 c.p.p., comma 2, (cfr., in proposito, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01, che ha risolto l’insorto conflitto ermeneutico affermando, sul punto, che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative).
- Il dedotto motivo è, come detto, fondato, per non essere state esposte le ragioni della operata scelta sanzionatoria, essendosi limitato il giudice, previo richiamo alla norma dell’art. 222 C.d.S., comma 2, a statuirne solo l’applicazione, peraltro in misura neppure corrispondente al previsto minimo di legge.
In ossequio a un consolidato orientamento ermeneutico, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, Di Marco, Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01).
- Sussiste, pertanto, il denunciato vizio motivazionale sulla commisurazione della sanzione amministrativa accessoria.
La determinazione della durata della sospensione della patente di guida, estranea al patteggiamento e fissata dalla legge tra un minimo e un massimo, implica un potere discrezionale riservato al giudice del merito, da esercitarsi in base ai criteri di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2.
La statuizione oggetto di censura non può, pertanto, essere emendata in questa sede di legittimità, ma deve, piuttosto, indurre all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio all’Ufficio GIP del Tribunale di Roma, per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’indicato aspetto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma Ufficio GIP. Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022
MASSIMA: Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218 C.d.S., comma 2, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.