Cass. civ., sez. VI-5, ord., 15 dicembre 2022 n. 36709
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8927-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (Omissis)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; – ricorrente –
contro
A.A., B.B., C.C., in qualità di eredi di D.D., domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato A. T.; – controricorrenti –
avverso la sentenza n. 947/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI.
Svolgimento del processo
che:
- l’Agenzia delle Entrate proponeva, nei confronti di D.D., ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 in relazione al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 per avere la CTR dell’Emilia Romagna dichiarato l’estinzione del giudizio non solo relativamente al debito tributario in contestazione ma anche – erroneamente – in relazione alle sanzioni;
- si costituivano A.A., C.C. e B.B., quali eredi di D.D., deceduto – come da documento allegato A del controricorso – il (Omissis) e, sul richiamo al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8 chiedevano dichiararsi il ricorso inammissibile.
Motivi della decisione
che:
- il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8 stabilisce che “L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”;
- i controricorrenti hanno documentato l’avvenuto decesso di D.D.;
- posto che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente l’irrogazione di sanzioni, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso in conseguenza di sopravvenuto difetto di interesse (100 c.p.c.), a sua volta conseguente alla cessazione della materia del contendere nei confronti dei controricorrenti quali eredi di D.D. (v. Cass. n. 25644 del 15/10/2018);
- le spese restano regolate dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, comma 1, (Cass. Sez. 2 -, ordinanza n. 16747 del 24/05/2022: In tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva, la morte dell’autore della violazione, comportando l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese di lite, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l’erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l’oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 8, comma 1, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie”).
- non vi è luogo ad applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo detto meccanismo, per un verso, applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere e per altro verso inapplicabile a carico di una parte – quale l’Agenzia delle Entrate – ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Roma, mediante modalità da remoto, il 18 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2022
COMMENTO REDAZIONALE– La morte dell’autore della violazione, comportando l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, non trasmissibile agli eredi, determina la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese di lite.
Non possono trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. “soccombenza virtuale”, poiché l’erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l’oggetto sostanziale.
Pertanto, il carico delle spese resta regolato dall’art. 8, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie.
Il predetto principio, già affermato da Cass. civ., sez. II, ord., 24 maggio 2022 n. 16747 con riferimento alle sanzioni amministrative di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 (il cui art. 7 statuisce che “l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”), viene ribadito dall’ordinanza in commento anche rispetto alle sanzioni amministrative tributarie di cui al D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (il cui art. 8 stabilisce, in maniera analoga, che “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”).