Cass. civ., sez. VI-5, ord., 15 dicembre 2022 n. 36708
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7336-2021 proposto da:
NAUTALA Sas DI A.A. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato F. L.; – ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE, (Omissis), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; – controricorrente –
avverso la sentenza n. 593/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI.
Svolgimento del processo
che:
- la Sas Nautala ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Toscana ha ritenuto dimostrata l’avvenuta notifica via PEC di una cartella di pagamento che la società – la quale aveva sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica e di essere venuta solo occasionalmente a sapere della cartella – aveva impugnato denunciando la decadenza dell’amministrazione dal potere di riscossione e la prescrizione del credito impositivo;
- con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 113c.p.c., della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis, D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, commi 1 e 2, per avere la CTR ritenuto raggiunta la prova della avvenuta notifica malgrado che l’Agenzia delle Entrate Riscossione avesse versato in atti solo una sua copia analogica della cartella, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna, prive dell’attestazione di conformità ai documenti informatici da cui erano state tratte e che essa ricorrente avesse disconosciuto la conformità delle copie all’originale;
- con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 113c.p.c., della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, per avere la CTR ritenuto raggiunta la prova malgrado “come si poteva osservare dalla copia cartacea della cartella esattoriale prodotta, la relata di notifica è stata lasciata totalmente in bianco”;
- l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controricorso. Ha, con memoria ex art. 380 bisc.p.c., eccepito l’inammissibilità del ricorso alla stregua della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 26283/2022.
Motivi della decisione
che:
- la questione della possibilità di impugnare la cartella di pagamento, sottoposta all’esame delle Sezioni Unite della Corte con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022, è stata dalle Sezioni Unite decisa con sentenza 26283 del 6 settembre 2022. Le Sezioni Unite hanno affermato che, “in tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bisinserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, con il quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Il citato comma 4 bis prevede che “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2106, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”;
- in considerazione di quanto sopra, difettando non solo la dimostrazione ma finanche l’allegazione, da parte della odierna ricorrente, del ridetto pregiudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse (art. 100c.p.c.);
- la sopravvenienza della sentenza delle Sezioni Unite nel corso del presente giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale mediante modalità da remoto, il 18 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2022
COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento fa applicazione dei principi, recentemente statuiti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo i quali “in tema di riscossione a mezzo ruolo, il D.L. n. 146 del 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, con il quale, novellando il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” e “sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. civ., Sezioni Unite, 06 settembre 2022 n. 26283, già commentata su questa Rivista).
Il predetto art. 12, comma 4-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 602 esclude tassativamente l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e limita l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento, che si assuma non notificata o invalidamente notificata, ai soli casi in cui il debitore, che agisce in giudizio, dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2106 n. 50), oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis DPR 602/1973 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie, poiché il ricorrente non aveva allegato, né tanto meno provato, l’esistenza di un simile pregiudizio, il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.).