Tribunale Vicenza, Sent., 13 dicembre 2022


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA – Sezione Penale

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Taschin Ivana GOP alla pubblica udienza del 12/12/2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 2 comma c.p.p.)

nel procedimento a carico di:

Z.R. nato a V. il (…) residente a T. in via M. al n. 8 domicilio dichiarato

libero – assente

con difensore di ufficio avv. Martina Santolin del foro di Vicenza

Imputato

del reato previsto dall’articolo 186 comma 2 lettera c) e comma 2-bis del Codice della strada perché guidava l’autovettura Suzuki Vitara targata (…)in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche (con accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico di 2,04 grammi per litro): reato aggravato per il conducente in stato di ebbrezza provocava un incidente stradale;

in Vicenza il 20 novembre 2018

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito dell’intervenuta emissione del decreto di citazione a giudizio, veniva disposta la comparizione dell’imputato – così come in atti generalizzato – avanti l’intestato Tribunale, in composizione monocratica, per l’udienza del 03.04.2020 ad ore 10.30.

Stante l’emergenza sanitaria, veniva fissata per i medesimi incombenti l’udienza del 06.05.2021 ad ore 15.00.

In tale data veniva disposto il rinnovo della notifica del decreto di citazione in uno al verbale d’udienza all’imputato e il procedimento veniva rinviato al 25.10.2021 ad ore 13.45 nonché a quella del 09.05.2022 ad ore 14 avanti l’odierno giudicante.

Dichiarata l’assenza del prevenuto, con il consenso delle parti si procedeva all’acquisizione degli atti e documenti presenti nel fascicolo del P.M. e veniva fissata l’udienza del 05.12.2022 ad ore 12.30 per l’escussione del teste S. al fine di avere delucidazione sull’etilometro usato in sede di accertamenti nonché l’udienza del 12.12.2022 ad ore 12.30 per la chiusura dell’istruttoria e discussione.

Sentito il teste del P.M., S.D., su richiesta del P.M e nulla opponendo la difesa, veniva dichiarata chiusa l’istruttoria e venivano sentite le conclusioni dell’accusa mentre la difesa si riservava di discutere all’udienza del 12.12.2022 ad ore 12.30 già fissata per tale incombente.

In tale data, sentite le conclusioni del difensore dell’imputato, l’odierno giudicante dava lettura al dispositivo della presente sentenza con riserva di depositare la relativa motivazione nei termini di legge.

Dall’istruttoria dibattimentale è emersa, senza alcun dubbio, la penale responsabilità dell’odierno prevenuto in ordine ai fatti di reato allo stesso contestati.

In data 20.11.18, infatti, i militi intercettavano l’autovettura S.V. targata (…) , condotta dall’odierno imputato, che poco prima si era allontanata dal luogo del sinistro in cui è risultata essere coinvolta.

Riconosciuto dal sig. Z.G. come il conducente del veicolo che lo aveva, poco prima tamponato, i militi procedevano, stante gli evidenti sintomi propri dello stato di ebbrezza, a sottoporre il Z., con il suo consenso, all’esame alcolemico a mezzo etilometro, mod. Drager 7110 matr. 0122, in uso solitamente alla Polizia Locale del Comune di Vicenza.

Tale esame evidenziava, alla prima prova, una concentrazione di alcool pari a 2.11 gr/l mentre alla seconda prova, eseguita circa 10 minuti dopo, una concentrazione parti a 1,61 gr/l.

Per la giurisprudenza dominante, e’ ius receptum che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisca prova della sussistenza dello stato di ebbrezza.

Dall’esame della documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali risultano, pertanto, accertati sia il superamento della soglia di rilevanza penale – attraverso la rilevazione strumentale che, lungi dall’essere invalida, risulta per quanto già detto pienamente utilizzabile – sia l’elemento sintomatico costituito dall’alito vinoso: è del resto costante la giurisprudenza nell’affermare che, ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l’accertamento strumentale effettuato mediante l’etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato.

Gli artt.186 d C.d.S. e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l’accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti (Sez. 4, n. 41846 del 29/09/2009).

L’accertamento effettuato con l’alcoltest è, quindi, del tutto legittimo ed ha pieno valore probatorio.

Dunque, risulta pienamente provata la penale responsabilità dell’odierno prevenuto in ordine ai fatti di reato di cui all’imputazione.

Quanto alla pena, visto l’art. 133 c.p., considerata la natura del reato, l’entità della concentrazione alcolemica e le sue conseguenze, si ritiene equo condannare l’imputato – riconosciuta l’equivalenza tra la contestata aggravante e le circostanza attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. alla luce del comportamento processuale – alla pena finale di mesi sette di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda così determinata: mesi sette di arresto ed Euro 2.000 (pena base e finale).

Segue per legge il pagamento delle spese processuali.

Ai sensi di legge deve essere disposta la revoca della patente di guida, prevista come obbligatoria per l’ipotesi aggravata in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia causato un incidente stradale nonché la confisca dell’autovettura risultata essere di proprietà dell’odierno imputato (cfr. verbali di ritiro e sequestro della patente di guida e del veicolo in atti)

Visti gli artt. 163 e ss c.p. si ritiene di dover concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo che lo stesso s’ asterrà per il futuro dal commettere nuovi reati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l’imputato – generalizzato come in atti – responsabile del reato ascrittogli e, ritenuta l’equivalenza delle circostanze generiche ex art. 62 bis c.p.c. con l’aggravante di cui all’art. 2 bis 186 cds, lo condanna alla pena finale di mesi sette di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Dispone, infine, la revoca della patente di guida e la confisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato, come per legge

Motivazione nei termini di legge.

Così deciso in Vicenza, il 12 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2022.


MASSIMA:  Gli artt.186 d C.d.S. e 379 del relativo regolamento richiedono soltanto che l’accertamento tecnico -dello stato di ebbrezza- venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.