T.A.R. Marche Ancona, sez.I, 30 gennaio 2023, n.54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili – Ufficio della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
– del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale Territoriale Nord Est – Ufficio della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno prot. n. -OMISSIS- del 18 novembre 2021, avente ad oggetto la revisione della patente di guida;
– di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi:
– il provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio della Motorizzazione Civile di Ancona – Sezione Coordinata di Ascoli Piceno, prot. n. -OMISSIS-del 5 febbraio 2021;
– il provvedimento di revisione della patente di guida prot. n. -OMISSIS-del 13 maggio 2019, inviato tramite raccomandata ma mai recapitato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Ufficio della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 52 del 10 febbraio 2022, con cui il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Con il presente ricorso, il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Ascoli Piceno ha disposto nei suoi confronti la revisione della patente di guida a seguito di un incidente stradale, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili.
In particolare, egli deduce:
– violazione ed errata applicazione dell’art. 128 del codice della strada, eccesso di potere per carenza di presupposti e di istruttoria, violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che, trattandosi di un caso in cui la revisione della patente non è automatica ma facoltativa (art. 128, comma 1, del codice della strada), il carattere discrezionale del provvedimento di revoca avrebbe richiesto un obbligo di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a dubitare della sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida, nella specie non assolto, non potendosi giungere ad un giudizio di inidoneità in maniera automatica sulla base di un singolo sinistro stradale che lo ha visto coinvolto. Di qui anche il difetto di istruttoria che affliggerebbe il gravato provvedimento, evincibile dal contenuto motivazionale dell’atto, dove non si indicano gli elementi atti a giustificare l’insorgenza dei dubbi, in capo all’Amministrazione, circa la sussistenza delle sue capacità tecniche alla guida;
– violazione dell’art. 10 della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e per erroneità dei presupposti anche sotto altro profilo, atteso che la memoria difensiva dal ricorrente, prodotta in seno al procedimento, non sarebbe stata presa in considerazione dall’Amministrazione con un’adeguata motivazione;
– violazione del principio di affidamento, violazione dell’art. 1, comma 2 bis, della L. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà. L’illegittimità del provvedimento di revisione, alla luce della ricostruzione della parte ricorrente, risiederebbe anche nel fatto che esso è stato adottato dopo tre anni dal sinistro stradale, senza, peraltro, che vi fosse alcuna comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione sugli esiti del procedimento, ciò ingenerando l’affidamento, nel ricorrente, sull’accoglimento delle sue osservazioni tempestivamente inoltrate; tanto più che quest’ultimo otteneva anche il duplicato della patente in data 20 settembre 2021. Pertanto, atteso il tempo trascorso durante il quale il ricorrente ha continuato a guidare, la revisione della patente non sarebbe stata disposta per tutelare la sicurezza stradale bensì unicamente con finalità sanzionatoria.
- Si è costituito in giudizio, per resistere, l’intimato Ministero, depositando una relazione istruttoria con pertinente documentazione. In particolare, l’Amministrazione ha allegato e documentato la circostanza che, avverso il medesimo provvedimento di revisione della patente di guida impugnato in questa sede, è stato proposto ricorso gerarchico acquisito al protocollo n. (…) del 21 dicembre 2021, che è stato deciso con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale Territoriale Nord-Est prot. (…) del 17 gennaio 2022 (quest’ultimo provvedimento non risulta impugnato).
- Alla pubblica udienza del 23 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
- Preliminarmente, occorrono talune precisazioni sul rapporto tra il presente ricorso giurisdizionale e l’impugnativa proposta in via gerarchica.
Come chiarito in giurisprudenza, la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso lo stesso provvedimento già impugnato in sede gerarchica determina l’improcedibilità del ricorso amministrativo, atteso che il secondo gravame priva l’Amministrazione della potestà di decidere, che resta riservata in via esclusiva al giudice (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 5 giugno 2006, n. 2161).
Nella fattispecie, la presenta iniziativa giudiziaria è stata promossa successivamente alla proposizione del ricorso gerarchico e nelle more della definizione di quest’ultimo (questo ricorso è stato infatti notificato 14 gennaio 2022 e depositato il 17 gennaio successivo, mentre il decreto che ha definito il ricorso gerarchico è del 17 gennaio 2022), ovvero quando ormai l’Amministrazione non aveva più la potestà di decidere, essendosi essa concentrata in capo a questo giudice.
Il presente ricorso è dunque ammissibile e procedibile.
- Nel merito, esso è anche fondato, per quanto si va ad esporre.
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128, comma 1, del codice della strada è privo di valenza sanzionatoria, avendo esso natura preminentemente cautelare, a presidio della sicurezza della circolazione; la sfera di discrezionalità di cui dispone in proposito l’autorità preposta non la esime dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o tecnica alla guida, in relazione ai fatti accertati, con la conseguenza che non è possibile ritenere che qualunque sinistro (o tipologia di sinistro) giustifichi ex se la sussistenza di un ragionevole dubbio sul permanere dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’adeguata motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano – distinguendola – la singola fattispecie (ex multis, T.A.R. Marche, 25 settembre 2017, n. 736; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sez. I, 13 settembre 2016, n. 917; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 9 settembre 2013, n. 1848; T.A.R. Marche, 11 luglio 2013, n. 566; T.A.R. Toscana, Sez. II, 2 marzo 2011, n. 392).
Ciò che legittima, invero, l’Autorità competente a disporre la revisione della patente di guida non è la certezza della responsabilità del conducente, bensì il dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica. L’esercizio del detto potere può prescindere dalla sussistenza di una situazione di colpa del titolare della patente in occasione di un incidente stradale o dalla sussistenza di una sanzione amministrativa nei suoi confronti, essendo sufficiente che vi siano stati comportamenti tali da far insorgere negli Uffici il solo dubbio sull’idoneità del conducente (Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682).
Inoltre, tra il verbale di accertamento dell’infrazione stradale e il provvedimento di revisione della patente di guida non sussiste alcun rapporto di presupposizione, costituendo la revisione provvedimento autonomo, solo eventualmente occasionato dall’infrazione, che non esime quindi l’Amministrazione, nell’esercizio del potere di revisione che ha natura discrezionale, dall’obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per esternare le ragioni su cui poggiano i dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128 del codice della strada (cfr. Cons. Stato, sez. V, ordinanza 22 maggio 2020, n. 2897, che richiama Cons. di Stato, Sez. VI, 1 settembre 2009, n. 5116; Sez. IV, 18 novembre 2009, n. 5718).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, si osserva che l’atto impugnato è motivato per relationem con richiamo al rapporto di sinistro stradale redatto dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-e non approfondisce sulle effettive ragioni di dubbio in merito al permanere dei requisiti di idoneità alla guida in capo al ricorrente. Il riferimento al verbale di contestazione dell’infrazione e alle circostanze del sinistro in esso descritti, infatti, quand’anche si tratti di elementi idonei a motivare la contestazione di una qualche violazione del codice della strada, non possono – di per sé soli – giustificare il sorgere di dubbi sull’idoneità alla guida del ricorrente. Peraltro, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, invece, un apparato motivazionale più completo e più ampio, soprattutto nei casi in cui, le circostanze dell’infrazione, non siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del codice stesso. Altrimenti opinando, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui ogni ipotesi di sinistro stradale (non importa se occasionale o di maggiore frequenza nella vita di una persona) legittimerebbe l’invito a revisionare il titolo abilitante alla guida, con evidente pericolo di aggravio e spendita delle risorse pubbliche e di compressione della sfera dei singoli oltre il limite della proporzionalità e della necessità della misura precauzionale (Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682).
È quindi mancato il necessario accertamento in concreto dell’effettiva inidoneità tecnica alla guida del ricorrente. Come è noto, per espresso dettato normativo (art. 128, comma 1 ter, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), soltanto nel caso di lesioni gravi e di contestazione di violazioni del codice della strada da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è prevista l’obbligatoria revisione della stessa. In caso di revisione facoltativa di cui al comma 1 dello stesso articolo (al ricorrente non sono state contestate violazioni per le quali è prevista la sospensione) è invece necessaria una motivazione non stereotipata sulla presenza di dubbi in ordine al permanere dei requisiti di idoneità. Al contrario, nel provvedimento impugnato l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato relativamente ai presupposti per disporre la revisione (discrezionale) della patente.
Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione si limita a fare menzione dell’infrazione contestata (omessa precedenza), la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica (Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682).
Il difetto di motivazione del provvedimento è poi ulteriormente aggravato dal fatto che il provvedimento con cui è stata disposta la revisione è intervenuto a distanza di un lungo intervallo di tempo dal sinistro (come evidenziato dalla stessa Amministrazione nell’atto), durante il quale il ricorrente ha continuato a fruire della patente di guida; invero, il precedente provvedimento di revisione del 13 maggio 2019 non è stato mai di fatto eseguito e, in data 20 settembre 2021, gli è stata addirittura concessa la duplicazione del titolo stante l’intervenuta scadenza dello stesso il 10 giugno 2021. E’ evidente che il lungo lasso di tempo trascorso fa venir meno la funzione tipicamente cautelare dell’atto, che non trova più adeguata giustificazione a distanza di circa tre anni dal sinistro, e rischia di attribuire alla misura una valenza esclusivamente sanzionatoria, non contemplata dall’ordinamento.
Per tutto quanto esposto, ogni altra censura assorbita, il ricorso va accolto; per l’effetto, l’atto impugnato deve essere annullato.
- La peculiarità della vicenda per cui è causa costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
MASSIMA: In materia di circolazione stradale, tra il verbale di accertamento dell’infrazione stradale e il provvedimento di revisione della patente di guida non sussiste alcun rapporto di presupposizione, costituendo la revisione provvedimento autonomo, solo eventualmente occasionato dall’infrazione, che non esime quindi l’Amministrazione, nell’esercizio del potere di revisione che natura discrezionale, dall’obbligo di rendere una specifica e puntuale motivazione per esternare le ragioni su cui poggiano i dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici ovvero dell’idoneità tecnica ai sensi dell’art. 128 C.d.S..