Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. IV, 28 febbraio 2023 n. 2786
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5/4/2022, depositato il 1/9/2022, il sig. F. M. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720130117725782 avente ad oggetto il credito per consorzio di bonifica per l’anno 2012.
A tal fine ha eccepito la nullità della cartella:
– per inesistenza del ruolo;
– per omessa sua notificazione (e conseguente prescrizione e decadenza);
– per difetto di motivazione.
Ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi l’inesistenza del credito azionato e l’inefficacia di ogni atto diretto al recupero del predetto. In subordina ha chiesto la riduzione della sanzione comminata Costituitisi in giudizio, il CONSORZIO BONIFICA LITORALE NORD e l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso a fronte dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento sottesa all’impugnato, in data 18/03/2013.
Con memoria illustrativa del 31/1/2023 il ricorrente ha ribadito le proprie difese eccependo la tardività della documentazione prodotta dall’Ufficio ed effettuando il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla relata di notifica. Ha comunque eccepito anche la nullità della notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto rilevato che l’atto pervenuto al ricorrente è un’intimazione di pagamento concernente n.8 cartelle.
Il ricorso va pertanto correttamente qualificato quale impugnazione di detto atto, limitatamente alla cartella relativa al pagamento del consorzio di bonifica per l’anno 2012, per complessivi € 29,23.
Sempre in via preliminare deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dall’Ufficio per tardività del deposito avvenuto all’atto della costituzione in giudizio in data 21/9/2022 (la notifica del ricorso era invece stata effettuata il precedente 5/4/2022).
Orbene, è pacifico che nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. La Suprema Corte ha tuttavia precisato che, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6734, del 02/04/2015 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2585, del 30/01/2019).
Alla luce di quanto sopra la documentazione prodotta dall’Ufficio risulta pertanto ammissibile.
Nel merito, il ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di gg. sessanta dalla data di notificazione della cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata.
A tal fine va anzitutto rilevato che il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla relata di notifica operato dal contribuente risulta eccessivamente generico e conseguentemente privo di rilievo posto che: “ la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco.” (Cass. n.882/2018; n. 4053/2018; n. 1342572014).
Perché possa, infatti, aversi disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 30/12/2009 in tema di applicazione dell’art. 2719 c.c.).
Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale.
Da ultimo va poi osservato che in tema di notificazione, le attestazioni rese dall’ufficiale giudiziario sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale. (cfr. Cass L, Ordinanza n. 14454 del 09/07/2020).
Nel caso di specie, laddove dall’esame della relata di notifica risulta che la cartella sia stata notificata a “familiare convivente”, il 18/3/2013, il ricorrente avrebbe dunque dovuto proporre ricorso nel termine di legge.
Difettando il ricorso di uno dei requisiti di cui all’art. 21 DL nr. 546/92 lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, secondo quanto stabilito dalla citata normativa.
In siffatta situazione, venendo meno i presupposti del ricorso, nessuna censura può dunque essere mossa all’operato dell’Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara inammissibile e condanna il ricorrente alla refusione spese del giudizio liquidate in € 300,00
oltre accessori di legge se dovuti per ciascuna parte resistente ovvero Consorzio Bonifica Litorale Nord ed Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma, lì 20/2/2022.
COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento respinge l’eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta dall’Ufficio per asserita tardività del deposito delle controdeduzioni, avvenuto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso introduttivo.
Viene quindi confermato il principio secondo cui, nel processo tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, secondo quanto previsto dall’art. 23 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, unicamente a pena di decadenza dalle facoltà di fare istanza per la chiamata in causa di terzi e di proporre eccezioni, sia processuali che di merito, “in senso stretto”, ossia non rilevabili d’ufficio dal giudice.
Qualora le predette attività difensive non vengano concretamente esercitate, il termine di costituzione in giudizio della parte resistente non assume invece carattere perentorio, poiché anche oltre tale termine alla parte resistente deve essere riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa avversaria, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 D.lgs. 546/1992 (si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 02 aprile 2015 n. 6734 e Cass. civ., sez. V, ord., 30 gennaio 2019 n. 2585).
Alla luce dei principi sopra illustrati, la documentazione prodotta dall’Ufficio unitamente alle proprie controdeduzioni viene pertanto ritenuta ammissibile e pienamente utilizzabile e ad essere dichiarato inammissibile per tardività è invece il ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre il termine – di natura certamente perentoria- di sessanta giorni (art. 21 D.lgs. 546/1992) dalla notifica della cartella sottesa all’intimazione di pagamento impugnata, la cui regolare notificazione era appunto stata dimostrata dalla documentazione prodotta dall’Ufficio con le proprie controdeduzioni.