Cass. pen. Sez. IV, sent., 15 marzo 2023, n. 17178
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. RICCI Anna Luisa Angela – Consigliere –
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis) avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PEZZELLA VINCENZO;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 conv. dalla L. n. 176 del 2020, come prorogato D.L. n. 228 del 2021, ex art. 16 conv. con modif. dalla L. n. 15 del 2022, ex art. 16 e successivamente il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ex art. 94, comma 2, come sostituito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, art. 5-duodecies, di conversione in legge del D.L. n. 162 del 2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Lidia Giorgio, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con eliminazione della stessa e trasmissione degli atti al Prefetto per quanto di competenza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- A.A. propone ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza con cui il 4/3/2022 il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere ai sensi degli artt. 464 septies e 531 c.p.p. in quanto il reato ascrittogli (art. 187 C.d.S., comma 1 e 1 bis commesso in (Omissis)) era estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova, gli ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, lamentando, quanto a tale ultima statuizione, violazione di legge e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata sul punto.
Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
- Il ricorso è fondato.
Ed invero, questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, (così questa Sez. 4, n. 40069 del 17/9/2015, Pettorino, Rv. 264819 che, in motivazione, ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dall’art. 186 C.d.S., comma 9 bis e art. 187 C.d.S., comma 8 bis, non può trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina ivi prevista che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria; conf. Sez. 4 n. 268/2020; Sez. 4 n. 17779/2021).
- La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che va eliminata.
Deve disporsi, conseguentemente, la trasmissione della presente sentenza al competente Prefetto, a cura della Cancelleria, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 224 C.d.S., comma 3.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina.
Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Alessandria, per quanto di competenza ex art. 224 C.d.S., comma 3.
Motivazione semplificata.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023.
MASSIMA: Il giudice che dichiari l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma 3, C.d.S..