Cass. civ. SS.UU., ord., 17 aprile 2023, n. 10122


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sezione –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13157-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, con ordinanza n. 368-2022 depositata il 12/05/2022 nella causa tra:

A.A., in proprio e quale rappresentante della società … Srl ;                                                     – ricorrenti non costituiti in questa fase –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA DIFESA;                                                  – resistenti non costituiti in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con verbale della Compagnia dei Carabinieri di (Omissis) del (Omissis) fu accertato che la sig.ra B.B., cittadina extraEuropea residente in Italia da oltre un anno, circolava alla guida di un’autovettura senza patente in corso di validità, così incorrendo nella violazione dell’art. 135 C.d.S.. Alla sig.ra B.B. fu irrogata la sanzione pecuniaria di Euro 5.100, al cui pagamento la stessa era obbligata in solido con la conduttrice in leasing dell’autovettura, la società … Srl .

Nel verbale di accertamento della violazione si dava atto della possibilità di accedere alla definizione agevolata del procedimento sanzionatorio mediante il versamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notificazione della violazione.

Il suddetto verbale fu notificato al legale rappresentante della società … Srl , sig. A.A., il (Omissis); il sessantesimo giorno successivo a tale data cadeva il 25.12.2021 (Natale); il 27.12.21, primo giorno lavorativo dopo detta scadenza, A.A. si recò all'(Omissis) per effettuare il versamento in misura ridotta, ma l’operazione non andò a buon fine perchè il sistema informatico di (Omissis) non accettò il pagamento, essendo trascorsi più di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento dell’infrazione.

A.A., rappresentando l’accaduto, fece istanza ai Carabinieri di (Omissis) per essere rimesso in termini al fine di provvedere al pagamento in misura ridotta.

Con nota del 16.1.2022 la Compagnia dei Carabinieri di (Omissis) rigettò la suddetta istanza.

A.A., in proprio e quale legale rappresentante della società … Srl , propose ricorso al Giudice di Pace di (Omissis) per l’annullamento della suddetta nota dei Carabinieri di (Omissis) del 16.1.2022, “con ogni consequenziale statuizione, segnatamente ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile e/o della rimessione in termini della società ricorrente con riferimento al pagamento in misura ridotta”.

Il Giudice di Pace di Chiavari declinò la giurisdizione sull’assunto che la richiesta di annullamento della nota della Compagnia Carabinieri comportasse un accertamento “su una condotta della P.A., nella specie dell’Organo accertatore, a cui competeva il potere di rimettere in termini l’opponente per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta”; potere che, secondo il Giudice di Pace, non poteva essere sindacato dall’autorità giudiziaria ordinaria, esulando dall’ambito della cognizione relativa all’accertamento della violazione amministrativa e alla determinazione della relativa sanzione.

Il TAR Liguria, adito in riassunzione dal medesimo sig. A.A., sempre in proprio e quale legale rappresentante della società A.A. Group Srl , ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, rilevando che la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie relative alle violazioni del codice della strada comprende anche le questioni sulle modalità di pagamento della sanzione.

Nessuna delle parti del giudizio di merito si è costituita in questa sede di legittimità.

Il conflitto di giurisdizione è stata discusso nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023, in prossimità della quale il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte concludendo per l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Correttamente il T.A.R. Liguria ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione.

Infatti, ancorchè la terminologia utilizzata nelle conclusioni del ricorso al Giudice di Pace sembri alludere (là dove si chiede l’annullamento della nota del 16.1.2022 con cui la Compagnia dei Carabinieri di (Omissis) rigettò l’istanza di rimessione in termini per l’effettuazione del pagamento della sanzione in misura ridotta) ad una pretesa meramente demolitoria, il petitum sostanziale del giudizio introdotto da A.A., in proprio e quale legale rappresentante della società … Srl , consiste, in effetti, nell’accertamento del diritto di estinguere la sanzione con il versamento in misura ridotta. L’oggetto della controversia riguarda dunque, nella sostanza, la misura della sanzione dovuta.

Tanto premesso, il Collegio osserva che nella sentenza n. 20544/2008 queste Sezioni Unite hanno enunciato il principio che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale al giudice civile ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori. Tale principio implica che il rimedio dell’opposizione al giudice civile copre tutte le possibili questioni attinenti, oltre che all’accertamento della responsabilità, anche alla misura della sanzione; comprese, quindi, le questioni relative al diritto di pagare la sanzione in misura ridotta.

In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la pronuncia declinatoria del Giudice di Pace di Chiavari, dinanzi al quale rimette le parti.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2023


MASSIMA: In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale al giudice civile ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori. Tale principio implica che il rimedio dell’opposizione al giudice civile copre tutte le possibili questioni attinenti, oltre che all’accertamento della responsabilità, anche alla misura della sanzione comprese, quindi, le questioni relative al diritto di pagare la sanzione in misura ridotta.