Cass. civ., sez. II, ord., 27 febbraio 2023, n.5846


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 19766/2019) proposto da:

…, (c.f.: (Omissis)) e … Srl (P. Iva: (Omissis)), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, rappresentati e difesi, giusta procura speciale rilasciata in foglio separato al ricorso, dall’Avv. … e domiciliati “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, p.zza Cavour;                                                                                                                                              – ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (c.f.: (Omissis)), in persona del Ministro “pro-tempore”, nonchè PREFETTURA – U.T.G. DI PAVIA (c.f.: (Omissis)), in persona del Prefetto “pro-tempore”, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;                                                                                                       – resistenti –

avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 963/2019 (pubblicata in data 29 maggio 2019);

verificata la rituale rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato disposta con ordinanza interlocutoria n. 18964/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 dal Consigliere relatore Dott. Carrato Aldo;

letta la memoria depositata dalla difesa dei ricorrenti.

Svolgimento del processo

  1. Con provvedimento emesso in data 8 gennaio 2019, il Giudice di pace di Voghera dichiarava la propria incompetenza (in favore di quella del giudice penale) a conoscere del ricorso proposto ex art. 204 C.d.S., con cui .. e … Srl si erano opposti al verbale di accertamento n. (Omissis) del 3 settembre 2018 elevato dalla Polizia stradale di Pavia, con cui era stata contestata allo stesso … la violazione dell’art. 141 C.d.S..
  2. Decidendo sull’appello interposto dai citati ricorrenti, il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 963/2019 (pubblicata il 29 maggio 2019), previa revoca del provvedimento impugnato con cui il citato Giudice di pace aveva declinato la sua competenza (in favore di quella del giudice penale), rigettava l’opposizione e confermava il suddetto verbale di contestazione, condannando gli appellanti, in solido, a rimborsare all’appellata Prefettura la metà delle spese di lite, compensandole per la residua parte.

A sostegno dell’adottata decisione, il giudice dell’appello, pur rilevando la pendenza del procedimento penale (circostanza, peraltro, non contestata dalle opposte Pubbliche Amministrazioni) in relazione al sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il …, indagato per omicidio stradale, riteneva che non sussisteva il vincolo di connessione – previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 24 e dall’art. 221 C.d.S. – tra detto procedimento e quello sanzionatorio amministrativo instauratosi a seguito dell’opposizione formulata dallo stesso … avverso l’indicato verbale di contestazione della violazione di cui all’art. 141 C.d.S..

Pertanto, esaminando il merito relativo a questa violazione amministrativa, poneva in rilievo che, nel caso di specie, il … aveva viaggiato, il (Omissis), con la sua automobile percorrendo la SP 75 all’altezza del centro abitato di Arena Po, km 1+400, in direzione SP 201 centro paese, con velocità elevata, benchè entro il limite prescritto in quel tratto, quando era stato urtato, all’altezza della segnaletica verticale di pericolo derivante da intersezione stradale, da uno scooter condotto da …, il quale, viaggiando in uscita dal centro del paese, aveva effettuato una manovra di sorpasso di un articolato invadendo la corsia di sua percorrenza, andando a collidere, pertanto, con il suo scooter con la parte anteriore destra del veicolo condotto dal …, riportando ferite mortali a seguito della caduta.

Riteneva, perciò, il Tribunale di Pavia che, sulla base di tali accertamenti, il … avrebbe dovuto usare una diligenza ulteriore rispetto a quella generalmente richiesta all’automobilista in termini di attenzione alla guida, con una moderazione dell’andatura di percorrenza in considerazione della possibile presenza di ciclisti, motociclisti e pedoni, posto che la sua andatura (inferiore ai limiti di velocità anche se in modo non significativo, in considerazione di quanto accertato dal c.t.u.) era comunque elevata tenuto conto delle circostanze del caso.

Alla luce di ciò, il giudice di secondo grado aggiungeva che la sussistenza della condotta colposa della vittima non escludeva, nel caso di specie, l’emergenza di un concorso colposo a carico del …, sia pure in via sussidiaria e complementare, nei termini di cui al verbale (art. 141 C.d.S., comma 3), derivando, quindi, da ciò la legittimità dello stesso.

  1. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, il … e …Srl .

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Pavia hanno congiuntamente depositato un mero atto di costituzione (ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1).

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 408 c.p.p. e dell’art. 221 C.d.S., nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 24, nella parte in cui il Tribunale, previa declaratoria di nullità della pronuncia di primo grado per la ravvisata erroneità dell’esclusione della competenza del giudice civile (in favore di quella del giudice penale), ha deciso, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, nel merito del ricorso, in contrasto con le citate norme, sul presupposto che il procedimento penale a carico del … non era stato ancora definito, dal momento che era stata avanzata richiesta di archiviazione sulla quale non era intervenuta alcuna pronuncia; pertanto, pendendo il procedimento penale ed essendoci connessione oggettiva fra la violazione amministrativa e il reato, la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa sarebbe spettata al giudice penale, al quale, quindi, avrebbero dovuto essere rimessi gli atti del procedimento sanzionatorio amministrativo.
  2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione della citata L. n. 689 del 1981, art. 24, nonchè il difetto di motivazione sulla sussistenza della connessione oggettiva tra reato e illecito amministrativo, ritenendo che al giudice civile fosse precluso di valutare la responsabilità del trasgressore dell’illecito amministrativo, implicante una valutazione anche in relazione alla colpa relativa al reato connesso al primo, in pendenza di giudizio penale non ancora definito a carico del contravventore.
  3. Con il terzo ed ultimo motivo, i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 141 C.d.S., nonchè il vizio di contraddittorietà della motivazione quanto al verbale redatto dal pubblico ufficiale, ritenendo che i fatti in esso descritti avrebbero dovuto considerarsi frutto di percezioni e valutazioni successive dell’organo accertatore, ragion per cui al citato verbale non avrebbe potuto essere conferita l’efficacia di atto pubblico facente fede fino a querela di falso.
  4. Rileva il collegio che i primi due motivi sono esaminabili congiuntamente, perchè tra loro connessi.

Essi sono fondati e devono, perciò, essere accolti per le ragioni che seguono.

Si osserva che con la sentenza di appello – per quanto già riportato in narrativa – è stata esclusa la sussistenza della competenza del giudice penale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24 ed in correlazione con la specifica disposizione dell’art. 221 C.d.S., sulla base della mera considerazione che, pur essendo stato acquisito negli atti del procedimento penale instaurato a carico del … per il reato di omicidio stradale, il verbale di contestazione opposto avrebbe potuto essere comunque impugnato in sede civile ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., così come indicato nello stesso modulo allegato al verbale medesimo.

Ma così ragionando, il Tribunale di Pavia ha adottato una motivazione meramente apparente circa la sussistenza o meno dei presupposti per ravvisare l’attrazione esclusiva della competenza sul piano sanzionatorio in capo al giudice penale, ovvero la connessione obiettiva tra l’accertamento della violazione di cui all’art. 141 C.d.S., non costituente reato (ed oggetto del verbale opposto) e il reato di omicidio stradale per il quale il … era stato indagato, non avendo nemmeno chiarito se il procedimento penale a carico di quest’ultimo fosse stato o meno concluso con un provvedimento definitivo, ritenendo, ciò malgrado, la sussistenza della competenza del giudice civile a conoscere dell’opposizione al verbale di contestazione della violazione dell’art. 141 C.d.S..

Così regolandosi, il giudice di appello ha, però, omesso – a differenza di quanto aveva correttamente fatto il giudice di primo grado – di rilevare che l’accertamento della violazione amministrativa di cui all’art. 141 C.d.S. era idoneo a costituire l’antecedente logico-necessario per l’esistenza del reato, potendo essere dipesa la collisione con il motociclo del terzo deceduto dalla non moderata velocità adottata dal … con il suo veicolo all’atto dello scontro, ragion per cui la verifica della sussistenza dell’illecito amministrativo veniva, nel caso di specie, ad assumere un carattere di necessaria pregiudizialità (per l’appunto, sul piano logico-giuridico) in relazione all’oggetto delle indagini penali e della conseguente decisione del giudice penale competente (cfr. Cass. n. 22362/2006, Cass. n. 18276/2017 e Cass. n. 30319/2017).

Ed in relazione a ciò era rimasto accertato che gli attuali ricorrenti, in sede di appello, avevano posto in rilievo che, con riferimento al procedimento penale e carico del …, il P.M. aveva formulato richiesta di archiviazione, avverso la quale gli eredi del terzo deceduto in conseguenza del sinistro avevano frapposto opposizione ai sensi dell’art. 408 c.p.p., ragion per cui il procedimento penale si sarebbe dovuto ancora considerare pendente (difettando le condizioni di cui all’art. 221 C.d.S., comma 2), con la conseguente permanenza della competenza in capo al giudice penale ai sensi del combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 24 e dello stesso art. 221 C.d.S., almeno sino alla eventuale dichiarazione di estinzione del reato o all’accertamento del difetto di una condizione di procedibilità o all’intervento di una pronuncia definitiva escludente la responsabilità penale del …

  1. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi, con assorbimento del terzo, e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, previa cassazione dell’impugnata sentenza, può essere decisa con la dichiarazione di incompetenza del giudice civile – al momento dell’emanazione della sentenza di appello qui impugnata – a conoscere dell’illecito amministrativo contestato ai ricorrenti, essendo rimessa al giudice penale – per l’eventualità della condanna del … in ordine al reato per il quale era stato indagato – la pronuncia della correlata sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 141 C.d.S..

Peraltro, la difesa dei ricorrenti ha – in allegato alla memoria del 20 maggio 2022, depositata in atti – prodotto copia autentica dell’ordinanza di archiviazione emessa dal GIP – depositata il 16 febbraio 2022 – a seguito dell’opposizione degli eredi della vittima, escludente ogni concorso di colpa del … nella dinamica ed in relazione a tutte le circostanze del caso dell’incidente mortale (in conformità alla richiesta del P.M. procedente). Ciò a dimostrare che, al momento dell’antecedente contestazione a carico dello stesso della suddetta violazione amministrativa, il procedimento penale era ancora pendente, per cui il giudice dell’opposizione al relativo verbale – stante il rapporto di pregiudizialità logico-giuridica nei sensi precedentemente evidenziati – avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del giudice penale.

Pertanto, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il giudice di appello civile era tenuto a rilevare la sua incompetenza in favore di quella del giudice penale, sussistendo i presupposti di cui ai più volte indicati la L. n. 689 del 1981, art. 24 e art. 221 C.d.S. e non, invece, conoscere illegittimamente del merito della violazione amministrativa, decidendo, con la sentenza qui impugnata, per la legittimità del verbale di accertamento elevato nei confronti del A.A., sul presupposto della ritenuta configurazione della violazione amministrativa di cui all’art. 141 C.d.S., comma 3, in tal modo sostituendosi indebitamente all’autorità giudiziaria penale.

6. In definitiva, vanno accolti i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, previa cassazione dell’impugnata sentenza, può essere decisa nel merito, provvedendosi all’annullamento del verbale impugnato dagli odierni ricorrenti sul quale ha pronunciato illegittimamente il giudice di appello con la sentenza qui impugnata, pur essendo incompetente (all’atto in cui l’ha emessa), sussistendo le condizioni di cui al combinato disposto della L. n. 689 del 1981, art. 24 e art. 221 C.d.S., che imponevano la concentrazione della competenza, in via esclusiva, in capo al giudice penale. Ciò in virtù del principio generale in base al quale, quando la competenza per l’irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 24, per la connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall’origine ogni potere sanzionatorio della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata (come quella di accertamento di possibili infrazioni amministrative) a tal fine.

Resta, poi, devoluta all’autorità giudiziaria penale che abbia definito il procedimento o il giudizio penale con una decisione assolutoria (o, ancor prima, con una decisione di archiviazione, come verificatosi nel caso di specie, nei confronti del …, in ordine al contestato reato di omicidio stradale), rimettere – ove ne ravvisi i presupposti (in conformità all’art. 220 C.d.S., comma 4) – gli atti all’ufficio o comando che aveva comunicato la notizia di reato perchè – pur in presenza di una sopravvenuta pronuncia penale nei sensi appena indicati ed essendo divenuta l’autorità amministrativa nuovamente competente – proceda per eventuali violazioni amministrative che si fossero eventualmente configurate, riattivando il procedimento sanzionatorio amministrativo a carico di chi potesse essere ritenuto responsabile di siffatte violazioni (cfr. Cass. n. 14829/2006).

In virtù della complessità e peculiarità delle questioni esaminate, si ravvisa la sussistenza di gravi e giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale di accertamento opposto dai ricorrenti.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2023


MASSIMA- In tema di violazione del codice della strada, in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell’elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l’antecedente logico per l’esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada.