Giudice di Pace di La Spezia, 16 marzo 2023 n. 79
FATTO
Con ricorso tempestivamente depositato [OMISSIS], a ministero Avv. [OMISSIS] del Foro di La Spezia, interponeva opposizione avverso verbale di violazione al Codice della Strada n°. [OMISSIS] elevatole in data [OMISSIS] della Polizia Locale di La Spezia per violazione dell’art. 154, commi 1 e 8, del Codice della Strada in quanto eseguiva manovra di svolta a sinistra creando pericolo ed intralcio ad altro utente della strada. Nella fattispecie collideva con il veicolo tg. [OMISSIS] in fase di sorpasso.
Esponeva la ricorrente che:
- La ricorrente veniva urtata durante l’effettuazione di una svolta a sinistra da altro veicolo che eseguiva una azzardata manovra di sorpasso;
- La ricorrente aveva posto in essere tutti gli accorgimenti rallentando e segnalando il cambio di direzione senza poter prevedere il sorpasso dell’altra autovettura
- La responsabilità del sinistro doveva quindi essere ascritta alla condotta di guida del veicolo di controparte ed il verbale elevato dagli agenti non aveva tenuto conto del fatto che la ricorrente non avesse svoltato in maniera repentina ma anzi procedeva molto lento.
Si costituiva l’amministrazione resistente esponendo che:
- Gli agenti avevano elevato la contravvenzione a seguito dei rilievi eseguiti in occasione dell’intervento e soprattutto dopo aver preso visione delle immagini acquisite da una telecamera di sorveglianza del parcheggio, da cui si evidenziano le condotte di guida delle due protagoniste del sinistro.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, con particolare riferimento alle immagini del sinistro acquisite agli atti e, all’udienza del 16/2/2023 le parti così concludevano:
Per parte ricorrente: Dichiarare nullo, annullare o come meglio ritenuto, e comunque dichiarare inefficace il Verbale di contestazione n. [OMISSIS], emesso il [OMISSIS]dalla Polizia Locale del Comune della Spezia, notificato alla ricorrente in pari data, previa emissione di ordinanza di immediata sospensione degli effetti del verbale stesso. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
Per parte resistente: il Comune di la Spezia insiste per la conferma del verbale opposto. Vinte le spese d lite.
Il Giudice di Pace redigeva dispositivo.
DIRITTO
Il ricorso presentato da [OMISSIS] è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente si osserva che oggetto del presente giudizio non è l’accertamento delle rispettive responsabilità degli automobilisti nel verificarsi del sinistro che ha dato origine alla contestazione, ma la verifica della legittimità dell’operato degli agenti accertatori.
Orbene, come raramente accade, è stato prodotto in atti dalla difesa della Polizia Locale di La Spezia un video dell’evento/sinistro, estrapolato da una telecamera di sorveglianza del vicino parcheggio auto.
Dalle immagini, di cui è data visione in sede di udienza, emerge in modo incontrovertibile come la ricorrente [OMISSIS] conducendo la propria vettura, dapprima effettuava un rallentamento sul lato destro del proprio senso di marcia, per poi subitaneamente operare una manovra di svolta a sinistra senza accorgersi del sopraggiungere del veicolo antagonista che, data la velocità ridotta, operava il sorpasso della vettura della ricorrente in marcia lenta.
Così visionata la dinamica, è palese che la ricorrente abbia violato la disposizione dell’art. 154 cds, proprio operando una manovra di svolta a sinistra in modo pericoloso, evidentemente non prestando la dovuta attenzione al veicolo antagonista che la stava sorpassando.
La dinamica di cui le parti ed il Giudice di Pace hanno preso visione è anche confermata dalle dichiarazioni della stessa ricorrente rese all’udienza del 13/12/202 in cui la [OMISSIS] riferisce che “cercavo un parcheggio, ho messo la freccia a destra per un eventuale parcheggio sulla mia destra, ma in realtà era la fermata dell’autobus; allora ho messo subito la freccia per rientrare nella Piazza D’Armi;ho guardato avanti e dietro per verificare il sopraggiungere e pedoni ma ho sentito un botto ….”. Da tali dichiarazione si evince che a) la [OMISSIS] cercava un parcheggio, si è accostata a destra e subito dopo si è reimmessa nel flusso veicolare b) l’attenzione asseritamente prestata al sopraggiungere di altro veicolo non è stata evidentemente sufficiente, atteso che ha interferito con la vettura antagonista che la stava sorpassando, probabilmente in quanto di fatto accostata sul lato destro della carreggiata.
Peraltro la Corte di Cassazione ha statuito che “Nel conflitto tra manovra di sorpasso, anche illegittima, e quella di svolta a sinistra si verifica una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, che comporta l’obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la manovra di svolta, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione per lasciar passare il veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza e velocità di quest’ultimo, venga a concretizzarsi il pericolo di collisione” (Cassazione Penale Sez. IV 5/3/2020 n°. 15526).
Nel caso di specie è proprio dalla dichiarazione della ricorrente che emerge come ella, di fatto, non abbia neppure visto la vettura antagonista, ponendo quindi in essere la manovra di svolta.
La reiterata resistenza e riproposizione dei motivi di impugnazione, pur nell’evidenza della dinamica del fatto, induce questo Giudice di Pace alla condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di La Spezia, pur con adeguato contemperamento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato da [OMISSIS] e per l’effetto conferma il verbale n°. [OMISSIS] emesso il [OMISSIS] a suo carico dalla Polizia Locale di La Spezia ed oggetto della presente impugnazione.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal Comune di La Spezia che liquida nella misura di Euro 300,00 omnicomprensiva.
La Spezia il 17/2/2023
Il Giudice di Pace
Stefano Galeotti
COMMENTO REDAZIONALE- La sentenza in oggetto respinge il ricorso in opposizione e conferma la legittimità del verbale di accertamento della contravvenzione di cui all’art. 154, commi 1 e 8, C.d.S., ribadendo il principio secondo cui, nel conflitto tra la manovra di sorpasso anche illegittima e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifichi una situazione di priorità della prima rispetto alla seconda, per cui è dovere del conducente, che intende svoltare a sinistra, assicurarsi preventivamente che non venga a determinarsi alcun pericolo di collisione con un veicolo che si prepari al sorpasso ed eventualmente astenersi dalla manovra di svolta, anche quando abbia già segnalato il cambiamento di direzione mediante l’indicatore luminoso di direzione (si vedano, in tal senso, Cass. pen., 23 novembre 1981; Cass. pen., 12 giugno 1986; Tribunale di Napoli, 10 ottobre 1987; Cass. pen., 27 ottobre 1988 e Cass. pen., sez. IV, 05 marzo 2020 n. 15526, quest’ultima citata anche nella motivazione della sentenza in commento).