Nel processo tributario telematico vengono aggiornate alcune voci relative alle tipologie di atti e documenti successivi, selezionabili al momento del caricamento dei files per  il deposito telematico.

In particolare, a seguito dell’introduzione della prova testimoniale nel processo tributario seppure soltanto nella forma scritta di cui all’art. 257-bis c.p.c. (art. 7, comma 4, D.lgs. 546/1992, così come “riscritto” dall’art.4, comma 1, lettera c), Legge 31 agosto 2022 n. 130), vengono introdotte le voci “richiesta prova testimoniale” e “deposito prova testimoniale”.

Sempre a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 130/2022 all’istituto della conciliazione – e, in particolare, dell’introduzione dell’art. 48-bis.1 D.lgs. 546/1992 in materia di conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria- vengono inserite le seguenti tipologie di atti successivi depositabili: “conciliazione proposta dal giudice- adesione”, “conciliazione proposta dal giudice- non adesione”, “conciliazione proposta dalla parte- adesione”, “conciliazione proposta dalla parte- non adesione”.

Infine, alcuni adeguamenti nelle tipologie di atti depositabili nel processo tributario telematico sono resi necessari anche dalla possibilità di definizione agevolata delle liti tributarie, prevista dall’art. 1, commi 186 e ss., Legge 29 dicembre 2022 n. 197(“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”). 

Vengono così introdotte le voci “domanda definizione agevolata art.1, c.186, L. 197/2022” e “richiesta sospensione giudizio art. 1 c. 197 L. 197/2022”.