T.A.R. Campania Napoli, sez. V, sent. 19 aprile 2023, n.2389
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2023, proposto da P.P., rappresentato e difeso dagli avvocati F. A., P. A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;Motorizzazione Civile di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto di revoca della patente n. prot. (…) III Pat. emesso il 3.11.2021, di ogni altro atto connesso e prodromico, ivi comprese le comunicazioni e/o degli atti con cui il decreto n. (…) III Pat. è stato inserito allo S.D.I. e il Provv. n. 21402 del 1957 11Gab del 1.3.2021, nonché per l’accertamento dell’obbligo delle PP.AA. di esibire la documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 12.1.2023 e precisamente: 1) la relata di notifica effettuata a …; 2) le relate di notifica, in copia integrale e conforme all’originale; 3) i bollettini di pagamento relativi alle infrazioni; 4) la comunicazione e/o l’atto con cui il decreto n. (…) III Pat. è stato inserito allo S.D.I.; 5) il Provv. n. 21402 del 1957 11Gab del 01/03/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che:
– è impugnato il decreto di revoca della patente di guida conseguente, quale sanzione accessoria, ad una contravvenzione stradale elevata nei confronti del ricorrente con verbale n. 700018251572 del 21.12.2021;
– l’istante affida il gravame a diversi motivi di diritto con cui deduce la violazione della L. n. 241 del 1990 e del Codice della Strada, nonché eccesso di potere sotto distinti profili:
– al contempo, si duole della mancata ostensione dei documenti indicati in epigrafe ed insiste per la condanna delle controparti alla relativa esibizione ai sensi dell’art. 116 c.p.a.;
– si è costituita l’amministrazione eccependo in rito il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. in relazione alla domanda impugnatoria;
– alla camera di consiglio del 4.4.2023 fissata per l’esame della domanda cautelare, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. ed il Collegio si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
– quanto alla richiesta di accesso, occorre prendere atto della rinuncia espressa dal procuratore di parte ricorrente;
– in riferimento alla domanda impugnatoria, coglie nel segno l’eccezione in rito per difetto di giurisdizione dell’adito Plesso alla luce del costante orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione, Sez. Un., 2221/2017 e n. 20544/2008; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1342/2019; Sez. II, n. 4775/2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 4801/2020) secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, l’opposizione giurisdizionale da proporsi innanzi al giudice ordinario, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori ed il relativo giudizio si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate, in tale categoria rientrando anche la revoca della patente disposta in via accessoria per effetto della violazione contestata;
– applicando tali coordinate occorre prendere atto che le questioni sollevate nei motivi di ricorso attengono alla fondatezza della contestazione elevata al ricorrente e, quindi, afferiscono alla giurisdizione di altro giudice;
Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alla domanda impugnatoria il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione essendo competente il giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei modi, con gli effetti e nel termine di cui all’art. 11 c.p.a.;
Rilevato che possono essere compensate tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
– dà atto della rinuncia alla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. e dichiara in parte qua estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del c.p.a.;
– quanto alla domanda impugnatoria, dichiara il difetto di giurisdizione indicando come competente il giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine di legge;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
MASSIMA- In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, l’opposizione giurisdizionale da proporsi innanzi al giudice ordinario, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori ed il relativo giudizio si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate, in tale categoria rientrando anche la revoca della patente disposta in via accessoria per effetto della violazione contestata.