T.A.R. Puglia Bari, sez. III, sent., 25 marzo 2023, n.552
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 576 del 2016, proposto da R.F., M.S. e G.S., rappresentati e difesi dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in …;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato C.L.B., con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via P. Amedeo, 26;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ordinanza dirigenziale n. 2016/00186 2016/130/00039 adottata in data 3.2.2016 e notificata in data 2.3.2016, a firma del Dirigente della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata – Settore sportello unico per l’edilizia – recante “ingiunzione a demolire per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, ovvero in parziale o totale difformità dal medesimo – pagamento della sanzione amministrativa per utilizzazione di immobile in assenza di certificazione di abitabilità artt. 33-24 D.P.R. n. 380 del 2001 e S.M.I. Sanzione Amministrativa L.R. Puglia n. 56 del 1980 art. 47 Lett A) e s.m.i. – Proc. Amm. n. 217/14 a carico di F.R. ed altri”;
– di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché ignoto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 i difensori Giovanni Matarrese per la parte ricorrente, e A.F., su delega di C.L.B., per il Comune resistente;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- – A seguito di un esposto presentato in data 3.10.2014 gli istruttori di vigilanza edilizia appartenenti all’Ufficio di Polizia edilizia di Bari effettuavano un sopraluogo presso l’immobile sito in B. – centro storico, alla via R.M.C.. 9 e 11, presso cui i ricorrenti (nudo proprietario il sig. G.S. e usufruttuari il sig. M.S. e la sig.ra R.F.) svolgono attività di ristorazione.
Con verbale del 24.11.2014 n. 488/2014 la Polizia edilizia accertava che, in assenza di titolo abilitativo, era stato chiuso il corridoio coperto di accesso, in diramazione della via R.M. al civ. 9, attraverso la posa di portone in legno e ulteriore cancello in ferro, posto nella zona retrostante, a chiusura del corridoio coperto. La suddetta chiusura determinava un ampliamento planovolumetrico del locale commerciale al civ. 11.
A seguito del verbale veniva comunicata l’adozione, da parte dall’Amministrazione resistente, di ordinanza di sospensione dei lavori edili n. 01389/2014, con la conseguente apertura del procedimento sanzionatorio n. 217/2014 culminato con l’adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato dai ricorrenti.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti R.F., M.S. e G.S. censuravano il provvedimento, deducendo censure così riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 31, e 33, comma 3, del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001); eccesso di potere per difetto assoluto d’istruttoria, erronea supposizione, ingiustizia manifesta ed illogicità; sviamento di potere;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per illogicità; carenza di motivazione.
– Si costituiva il Comune di Bari, resistendo al gravame.
– All’udienza pubblica del 15 marzo 2023 la causa passava in decisione.
– Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.
4.1. – Con il primo motivo di gravame i ricorrenti escludono di poter essere destinatari dell’ordine di demolizione in quanto hanno acquistato in data 17.3.2000 l’immobile con l’opera abusiva già realizzata.
La censura non è meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del T.U. Edilizia, l’ordine di demolizione può essere indirizzato, oltre che al responsabile dell’abuso, anche al proprietario non responsabile che non abbia provveduto a rimuovere l’opera abusiva.
Come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 23.11.2017, n. 5472 e sez. VI, 27.9.2022, n. 8319), il soggetto passivo dell’ordine di demolizione deve essere individuato in colui che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, competendo tale facoltà indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta; di conseguenza, affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordine di demolizione, non è necessario stabilire se egli sia anche responsabile dell’abuso.
D’altra parte, l’acquirente dell’immobile abusivo succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene ceduto facenti capo al precedente proprietario, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti dell’ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo l’abuso commesso prima del passaggio di proprietà (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11.12.2018, n. 6983).
Infine, si rammenta che secondo la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17.10.2017, n. 9: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
Ne discende la reiezione del motivo in esame.
4.2. – Con la doglianza sub 2) gli istanti lamentano la tardività nell’adozione dell’ordinanza di demolizione da parte del Comune rispetto alla realizzazione dell’opera abusiva, circostanza che avrebbe ingenerato un legittimo affidamento nei ricorrenti stessi.
La censura va disattesa.
Invero, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, 23.11.2017, n. 5472), la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo.
Dunque, tale inerzia non può radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell’abuso. Pertanto, anche a distanza di tempo, l’amministrazione deve emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato opere abusive e, di conseguenza, il proprietario non si può dolere dell’eventuale ritardo con cui la P.A. abbia adottato il provvedimento che la legge impone di emanare immediatamente (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17.10.2017, n. 9).
Infine, per quanto riguarda la contestazione relativa alla asserita omessa valutazione, da parte della P.A., delle controdeduzioni formulate in fase procedimentale dagli odierni deducenti, va evidenziato che secondo costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17.10.2022, n. (…)) “… l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione costituisce attività di natura vincolata, non assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 05/04/2022, n. 2523) …”.
– In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
– In considerazione della peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
MASSIMA- In tema di abusi edilizi il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Detto principio non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.