Cass. civ., sez.V, ord., 12 giugno 2023 n. 16544



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. HMELJAK Tania – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21184/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;                                                                                                                                                    – ricorrente –

contro

A.A.;                                                                                                                                                                          – intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 191/06/2016, depositata il 10.02.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023 dal Consigliere Dott. Tania Hmeljak.

Svolgimento del processo

CHE:

– Con la sentenza n. 191/06/2016, la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 339/10/2011 della CTP di Genova, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da A.A., era stato annullato l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, anno (Omissis), emesso nei confronti della predetta contribuente in relazione al suo reddito di partecipazione nella G. Srl , qualificata come società a ristretta base sociale;

– la sentenza impugnata confermava la sentenza di primo grado, in quanto, in separato giudizio (quello definito con la sentenza n. 190/06/2016), era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società G. Srl , di cui era socia la A.A.;

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

– A.A. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

CHE:

– Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 44 TUIRD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600art. 38 e art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che dalla nullità dell’accertamento riferito alla società, giustificato dalla già avvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese al momento della notifica, derivasse l’annullamento anche degli avvisi di accertamento relativi ai soci;

– con il secondo motivo, deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992art. 1 e art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non avendo la CTR disposto la sospensione del giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia per il suo reddito di partecipazione, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa al giudizio riguardante l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società;

– il primo motivo è fondato;

– come ha più volte affermato questa Corte, in tema di contenzioso tributario la sentenza, ancorché passata in giudicato, di annullamento dell’atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull’inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale (Cass. n. 10723 del 22/04/2022);

– in altri termini, l’annullamento per soli vizi del procedimento dell’avviso di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base partecipativa, per ricavi non contabilizzati, non incide sulla pretesa portata con l’avviso per il reddito da partecipazione, non formandosi un giudicato sostanziale ma solo formale, sicché, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale, non determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato al singolo socio per la percezione di maggiori utili societari (Cass. n. 752 del 19/01/2021);

– la CTR, pertanto, non poteva annullare l’avviso emesso nei confronti della socia solo perché era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto l’annullamento era stato disposto per vizi formali (notificazione dell’avviso di accertamento alla società estinta);

– a seguito dell’accoglimento del primo motivo rimane assorbito l’esame del secondo motivo;

– la sentenza va, quindi, cassata con riferimento al motivo accolto e il giudizio va rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria che, in altra composizione, deciderà secondo i principi di diritto sopra richiamati, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con riferimento al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, in altra composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2023


COMMENTO REDAZIONALE– L’ordinanza in commento ribadisce il principio secondo cui la sentenza, ancorché passata in giudicato, di annullamento dell’atto impositivo nei confronti di una società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito, non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull’inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale.

Per tale motivo, viene accolto il ricorso per Cassazione dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di secondo grado, che dalla nullità dell’accertamento riferito alla società aveva dedotto, in via automatica, anche l’annullamento degli avvisi di accertamento relativi ai soci.

In realtà, tale inferenza nel caso di specie risultava erronea, in quanto l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo alla società era dipeso da un mero vizio formale (i.e.: avvenuta cancellazione della società stessa dal registro delle imprese al momento della notifica dell’avviso di accertamento), la cui declaratoria era suscettibile di formare un giudicato solo formale, e non anche sostanziale, e non era quindi in grado di produrre alcuna conseguenza sugli avvisi di accertamento notificati ai singoli soci per la percezione di maggiori utili societari.