Corte dei Conti Umbria, Sez. contr., Delib., 18 luglio 2023, n.56
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA
composta dai magistrati*:
Antonello COLOSIMO – Presidente relatore
Acheropita MONDERA – Consigliere
Annalaura LEONI – Prima Referendaria
Antonino GERACI – Referendario
* riuniti mediante collegamento telematico
nella camera di consiglio del 10-11 luglio 2023
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTA la L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ed in particolare l’articolo 7, comma 8;
VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie, approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006, n. 4/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021 e 5/SEZAUT/2022/QMIG, che hanno precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali;
VISTA la legge della Regione Umbria 16 dicembre 2008, n. 20, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;
VISTA la richiesta di parere del Comune di Norcia, inoltrata dal Consiglio delle autonomie locali dell’Umbria ai sensi dell’articolo 7, comma 8 della L. 8 giugno 2003, n. 131 e acquisita, tramite l’applicativo della Centrale Pareri, al prot. n. (…) del 22 giugno 2023;
VISTA l’Ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all’esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;
UDITO nella camera di consiglio del 10 luglio 2023 il relatore, Presidente Antonello Colosimo;
Svolgimento del processo
Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria la richiesta di parere dell’8 giugno 2023 presentata dal Sindaco del Comune di Norcia, ai sensi dell’articolo 7, comma 8 della L. 8 giugno 2003, n. 131.
L’Ente ha premesso che “in data 24 agosto e 30 ottobre 2016 il Comune di Norcia è stato interessato dal sisma 2016 e che sono state date in dotazione a diversi contribuenti le Soluzioni abitative emergenziali SAE”. Con il proprio quesito il Comune, richiamato l’articolo 1, commi 639, 641 e 642 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha chiesto se i soggetti residenti o domiciliati nelle SAE date in dotazione debbano o meno versare il tributo TARI per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.
Motivi della decisione
In via preliminare, occorre verificare se la richiesta di parere del Comune di Norcia presenti i requisiti di ammissibilità in riferimento ai limiti della funzione consultiva, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.
L’art. 7, comma 8, della L. 5 giugno 2003, n. 131 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.
La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, nel fissare principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, ha stabilito di limitare l’ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali).
La richiesta soddisfa il primo requisito della legittimazione soggettiva, in quanto è stata sottoscritta da parte dal legale rappresentante, ex art. 50 TUEL, di uno degli Enti tassativamente elencati dall’articolo 7, comma 8 della L. n. 131 del 2003.
Occorre tuttavia anche verificare l’interesse dell’Ente alla soluzione del quesito proposto. Infatti, secondo la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4/2014/QMIG “è intuibile che il presupposto della legittimazione è rappresentato dalla presenza di un interesse concreto all’attività di orientamento interpretativo. Tale interesse può ritenersi sussistente ogni qualvolta il soggetto legittimato a richiedere il parere abbia assunto tale iniziativa per poter esercitare una sua attribuzione.”
La deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG nel confermare il punto ha ribadito che “il criterio orientativo, che l’ente territoriale chiede di esprimere alla Sezione regionale di controllo attivando l’esercizio della funzione consultiva, deve essere comunque giustificato dall’esercizio di attribuzioni intestate all’ente stesso, ancorché destinato ad avere effetti nella sfera operativo-amministrativa di un soggetto diverso dal richiedente).” Nella richiesta in esame l’interesse dell’Ente appare pacifico ed è dato dal fatto che la soluzione del quesito riguarda l’accertamento di un’entrata tributaria.
Quanto all’ammissibilità oggettiva, si può constatare come il quesito, pur scaturendo necessariamente, come detto, da un caso concreto, risulta facilmente riformulabile in termini di generalità ed astrattezza, in coerenza con le indicazioni fornite fin dal primo atto di indirizzo del 2004, secondo il quale “fatta salva la specificità della fattispecie sottoposta, sarebbe opportuno che le Sezioni formulassero il parere individuando, in via generale, la questione giuridica sottostante e definendo la linea interpretativa astrattamente applicabile”. Infatti, nell’esercizio della funzione consultiva le Sezioni regionali di controllo non possono essere coinvolte in nessun modo nei processi decisionali degli Enti, ma solo offrire solo indicazioni sulla portata e sull’ambito applicativo delle norme di riferimento.
Sempre sotto il profilo oggettivo, per l’attinenza alla materia della contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva, è sufficiente richiamare la deliberazione n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo, che ha ribadito quanto già stabilito dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 della Sezione delle autonomie nel considerare “l’acquisizione delle entrate … inerente ad attività contabili in senso stretto”.
Per quanto riguarda il merito del quesito, il Comune di Norcia ha acquisito un pronunciamento, dell’11 aprile 2023, da parte dell’Ufficio del Consigliere giuridico del Commissario Straordinario per la ricostruzione, secondo il quale “la legislazione vigente non prevede l’esenzione della corresponsione del contributo TARI, per la gestione dei servizi comunali ambientali e dei rifiuti urbani, per i soggetti residenti o domiciliati nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE)”.
La normativa di riferimento comprende innanzitutto l’art. 48, comma 16 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in L. 15 dicembre 2016, n. 229, che dispone, tra l’altro: i fabbricati “ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici” “verificatisi a far data dal 24 agosto 2016″ e compresi in Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ” purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente,” sono “esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all’articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.” “Al fine di assicurare ai comuni … continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, … un’apposita compensazione … per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all’articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.”
Il rinvio all’articolo 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è relativo alla disposizione con cui è stata “istituita l’imposta unica comunale (IUC)”, basata “su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, … e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.”
Da quanto sopra risulta l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria (I MU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i fabbricati, individuati dalla legge, delle zone colpite dagli eventi sismici. Il carattere derogatorio delle predette disposizioni induce a ritenere tassativa l’indicazione degli immobili esenti dai tributi IMU e TASI.
Quanto al tributo TARI, la sua esenzione non corrisponde a specifica disposizione di legge, ma è determinata dal venir meno del suo presupposto di fatto, poiché sono soggetti a tassazione TARI solo i locali e le aree idonei alla formazione dei rifiuti e cioè quelli nei quali vi è la presenza continuativa dell’uomo. Pertanto, gli immobili inagibili o inaccessibili possono ritenersi esclusi dall’imposizione, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione da parte del contribuente con l’indicazione della nuova dimora, con le modalità stabilite da ciascun Comune.
Nel caso dei soggetti cui “sono state date in dotazione” le soluzioni abitative emergenziali (SAE) il presupposto della TARI deve ritenersi integrato, in quanto tale tributo è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Si deve pertanto concludere che non vi è alcuna disposizione normativa che prevede l’esenzione della TARI per le soluzioni abitative in emergenza date in dotazione. Per le SAE il presupposto dell’applicazione della TARI è dato dalla loro idoneità alla formazione dei rifiuti in considerazione della presenza continuativa dell’uomo.
P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione in merito alla questione presentata dal Sindaco del Comune di Norcia.
DISPONE
che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Norcia, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria.
Conclusione
Così deliberato nella camera di consiglio del 11 luglio 2023.
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023.
MASSIMA: Non vi è alcuna disposizione normativa che preveda l’esenzione della TARI per le soluzioni abitative in emergenza (SAE) date in dotazione, rispetto alle quali il presupposto del tributo deve ritenersi integrato dalla loro idoneità alla formazione dei rifiuti, sia in considerazione della presenza continuativa dell’essere umano che dalla destinazione di tale entrata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.