Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, sez. XIII, 20 ottobre 2023, n. 5782
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta l’Istituto Autonomo Per le Case popolari della Provincia di Caserta (in sigla I.A.C.P.) impugnava l’avviso di accertamento n. 11687 del 29/3/2021 di complessivi euro 16.208,00 emesso dal Comune di San Cipriano D’Aversa.
L’Istituto evidenziava, con il proprio atto, l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per la violazione della normativa in tema di esenzione IMU per gli immobili dell’I.A.C.P. in quanto abitazioni principali e relative pertinenze non di lusso con caratteristiche di “alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22/04/2008.
Non si costituiva il Comune di San Cipriano D’Aversa.
Con sentenza n. 2980/11/2022 depositata in data 20/10/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta rigettava il ricorso proposto dall’IACP e confermava l’avviso di accertamento impugnato.
Le argomentazioni della Commissione, a sostegno della propria decisione, esplicavano come l’esenzione non poteva essere concessa all’IACP in quanto da un’analisi delle disposizioni legislative non potevano equipararsi gli immobili degli IACP a quelli aventi caratteristiche di “alloggi sociali” e ciò anche in considerazione del fatto che il legislatore aveva volutamente disciplinare diversamente le due fattispecie.
Infine, nel caso di specie, essendo già prevista espressamente la detrazione di euro 200,00 sull’aliquota ordinaria, doveva ritenersi che la norma avesse inteso prevedere una imposizione specifica per gli immobili IACP indipendentemente dal fatto che tali immobili potessero essere qualificati come “alloggi sociali”.
Avverso la cennata decisione interponeva appello l’IACP evidenziando la censurabilità della statuizione atteso l’intervenuto riconoscimento, da parte della Corte di Cassazione, delle caratteristiche di “alloggi sociali” degli immobili detenuti dall’I.A.C.P. Caserta nel Comune di Marcianise, tale per cui si invocava, in questa sede, la riforma della sentenza alla luce della decisione della Corte di legittimità.
Per il resto delle proprie difese, infine, l’appellante ribadiva quanto esposto in I grado auspicando la riforma della decisione in proprio favore.
Non si costituiva il Comune di San Cipriano D’Aversa all’odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all’esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e va rigettato.
Preliminarmente bisogna chiarire che l’invocata applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 23680 del 2020 tra le medesime parti e sul medesimo tributo, per annualità diversa, non risulta risolutivo ai fini della controversia in esame.
Ad un’attenta lettura del testo della decisione dei Giudici di legittimità, infatti, questa certamente chiariva uno dei punti nodali della questione ma non risolveva definitivamente la stessa.
La Cassazione, infatti, ha sancito il seguente principio “la esenzione dalla imposta municipale propria per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è subordinata all’onere della presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili, prevista dall’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124“.
Tale principio discende dalla distinzione ontologica effettuata dalla Suprema Corte tra beneficio alla detrazione e l’esenzione dal pagamento, per cui solo nel primo caso è previsto dalla legge che venga presentata apposita dichiarazione volta ad usufruire di detto beneficio.
Sul versante della esenzione, invece, chiariscono i Giudici di Cassazione, la normativa non prevede nulla di simile; pertanto, non potrà dirsi applicabile il medesimo criterio in caso di esenzione.
Per i restanti aspetti della vicenda oggetto anche del presente contenzioso, infine, i Giudici di Piazza Cavour rimettevano la decisione di merito alla CTR Campania in altra composizione.
La cennata decisione, dunque, non può dirsi certamente risolutiva della questione che dovrà, pertanto, essere valutata e decisa in questa sede in ossequio alla normativa ed alla giurisprudenza prevalente.
Come poc’anzi detto la sentenza di Cassazione invocata dall’IACP a proprio favore null’altro ha statuito circa l’assimilabilità degli immobili detenuti dall’Ente con gli alloggi popolari, rinviando la suddetta valutazione ai Giudici di merito della CTR.
Questo Collegio, d’altra parte, ritiene di dover condividere il ragionamento della Suprema Corte che con una recente decisione ha fugato ogni dubbio sulla invocata assimilazione.
Sul punto, infatti, è intervenuto il Supremo Consesso con sentenza n. 20135 del 25 luglio 2019, seguendo la scia di un orientamento consolidatosi negli anni, importante risulta anche la recente ordinanza n. 19875 del 13 luglio 2021.
La Corte ha chiarito che per quanto concerne l’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dall’art. 7, lett i), d.lvo 504/92 richiamato dagli artt. 13 d.l. 201/2011 e 9 d.lvo 23/2011, con riferimento ad immobili gestiti da IACP che << in materia di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lettera (i) – opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse >> (cfr. tra le tante Cass. S.U. 28160/2008, 7385/2012, 22120/14, 12313/2017).
Dunque, secondo costante giurisprudenza, l’esenzione opererebbe per i beni di proprietà dell’IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorre, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Tali, certamente, non possono ritenersi le locazioni concesse a terzi dietro corrispettivo e, infatti, i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, «non escludono il carattere economico dell’attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso» (v. Cass., 14 maggio 2020, n. 8964; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34601; v., altresì, Cass., 4 dicembre 2003, n. 18549).
Dal momento, quindi, che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge, correttamente l’IACP è stato ritenuto soggetto passibile di tributo.
L’alloggio sociale, difatti, per sua natura ha quale unico scopo la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.
Una funzione quella degli alloggi IACP che può, ma non deve, coincidere totalmente con quella svolta dagli alloggi sociali; pertanto, non si potranno ritenere assimilabili né esenti dal pagamento del tributo.
Nulla per le spese non essendo costituita parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata n. 2980/11/2022 depositata in data 20/10/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta.
Nulla per le spese.
Napoli, 26 settembre 2023
COMMENTO REDAZIONALE – Ai fini dell’esenzione dall’ICI e dall’IMU degli alloggi sociali, devono ricorrere due requisiti, l’uno di natura oggettiva e l’altro soggettiva.
Il primo è rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal Legislatore ai fini dell’esenzione; il secondo è costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
La funzione degli alloggi IACP può, ma non deve necessariamente, coincidere in toto con quella svolta dagli alloggi sociali.
Qualora gli IACP concedano in locazione le unità abitative a propria disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, in quanto commisurato alla situazione economica dell’assegnatario, essi svolgono un’attività di carattere economico e, come tali, sono soggetti passibili di tributo, in quanto il corrispettivo tenute o modesto (a differenza di quello meramente simbolico) non esclude il rapporto sinallagmatico, e dunque il carattere economico dell’attività svolta.
Sulla base di tali principi, viene respinto l’appello dello IACP e confermata la sentenza di primo grado, che aveva statuito la legittimità dell’avviso di accertamento IMU.